La geografia di un diritto negato: l’asimmetria dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026

La geografia di un diritto negato: l’asimmetria dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026

Abstract. C’è un cortocircuito logico, prima ancora che giuridico, che si consuma all’ombra dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. Un paradosso che trasforma, di fatto, la geografia in una colpa e il confine nazionale in uno stigma. Questo contributo si muove esattamente lungo questa frattura: lo spazio illogico in cui l’amministrazione scolastica italiana decide, sic et simpliciter, di frammentare un diritto, ammettendo l’inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS per chi frequenta il TFA Sostegno in Italia , ma sbarrando inesorabilmente la porta a chi quel medesimo percorso formativo lo sta portando a termine oltre confine e questo pur a fronte di un’identica, ineludibile scadenza temporale per il conseguimento del titolo, fissata per tutti al 30 giugno 2026.

Non si tratta, a ben vedere, di una disfunzione burocratica o di una banale svista procedurale. L’indagine qui condotta svela una lesione sistemica che scardina, dall’interno, l’architettura stessa del principio di uguaglianza sostanziale. Attraverso una lettura che rifugge i facili schematismi, lo studio smonta pezzo per pezzo la scelta ministeriale, dimostrandone la manifesta irragionevolezza e l’attrito frontale con le fondamenta del diritto dell’Unione Europea: dal tradimento del principio di libera circolazione dei lavoratori al progressivo svuotamento delle normative sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Interrogando in profondità le trame della giurisprudenza costituzionale, amministrativa e comunitaria , l’obiettivo non è semplicemente quello di denunciare un atto contra legem. 

Si intende, piuttosto, tracciare la fisionomia di una patologia amministrativa ampiamente suscettibile di annullamento giurisdizionale, rivendicando, in ultima istanza, la necessità di un diritto che per dirsi realmente europeo non può permettersi il lusso di fermarsi alla dogana.

 

Sommario: 1. La genesi di un paradosso normativo: l’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026 – 2. L’illusione ottica dell’uguaglianza e lo stigma del confine geografico – 3. L’Europa in esilio: libera circolazione dei saperi e miopia amministrativa il cortocircuito con le libertà fondamentali – 4. Anatomia della “riserva”: funzione cautelare, incoerenza di sistema e legittimo affidamento tradito – 5. L’inevitabile epilogo giurisdizionale: orizzonti di tutela e decostruzione del vizio: le patologie dell’atto e le vie d’uscita

 

1. La genesi di un paradosso normativo: l’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026

Quando la mano dell’amministrazione si muove per tracciare le regole del gioco — e che gioco: parliamo dell’accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), l’anticamera del destino professionale di migliaia di docenti per il delicato biennio scolastico 2026/2028 — ci si attenderebbe, se non l’illuminazione della perfetta saggezza istituzionale, perlomeno il tiepido conforto della logica. E invece. Invece, addentrandosi nelle pieghe dell’Ordinanza Ministeriale n. 27, partorita in quel 16 febbraio 2026, si percepisce quasi fisicamente lo stridore di una macchina burocratica che ha perso la bussola della ragionevolezza. Non ci troviamo di fronte a una semplice sbavatura procedurale o a un’ingenua svista del legislatore delegato; siamo al cospetto di un’architettura dell’esclusione costruita con scientifica freddezza. Una discriminazione che, spogliata dai tecnicismi, si abbatte come una scure, sorda e cieca, sui docenti impegnati a conseguire la specializzazione sul sostegno oltre i confini nazionali¹.

Il cortocircuito, nella sua spietata meccanica, è di una banalità quasi disarmante, e proprio per questo risulta ancor più insopportabile al vaglio critico. La disposizione ministeriale sceglie, con un tratto di penna del tutto arbitrario, di spaccare a metà una platea di individui che condividono non solo la medesima tensione professionale, ma lo stesso, identico orizzonte formativo. Da un lato della barricata, il Ministero spalanca le porte: ai docenti che stanno frequentando il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) Sostegno sul suolo italiano viene accordato, quasi fosse un privilegio di nascita, il salvacondotto dell’inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS. L’unica condizione pretesa? Un adempimento fisiologico: lo scioglimento della riserva legato al conseguimento del titolo entro la data, perentoria ma ampiamente prevista, del 30 giugno 2026.

Dall’altro lato del guado,  o meglio, al di là di quella linea immaginaria e anacronistica che chiamiamo confine di Stato, cala improvvisamente il sipario. Per quei docenti che stanno faticosamente portando a compimento il medesimo percorso formativo all’estero, questo fondamentale diritto prenotativo viene reciso alla radice. E la beffa, la vera torsione logica del sistema, si consuma proprio sul crinale del tempo: anche per loro, infatti, la clessidra si svuota nello stesso identico momento. La scadenza naturale per l’ottenimento del titolo è fissata, in modo perfettamente speculare, al medesimo 30 giugno 2026. Si crea così un limbo giuridico in cui la geografia, in un grottesco rovesciamento di senso, si trasforma da legittima opportunità di mobilità formativa in una colpa da espiare, in uno stigma che paralizza l’accesso al lavoro².

Siamo, a ben vedere, di fronte a una patologia normativa che non può essere asetticamente liquidata come un mero “incidente di percorso” o una contingenza temporanea. È una lesione profonda, una frattura che va a infettare, in un colpo solo, tre distinti e vitali livelli del nostro ordinamento giuridico, scuotendone le fondamenta. In primis, fa tremare l’impalcatura del diritto costituzionale interno: l’ordinanza va a schiantarsi frontalmente contro quel principio di uguaglianza sostanziale scolpito nell’articolo 3 della nostra Costituzione, tradendo la sua vocazione più intima a trattare in modo paritario situazioni di fatto del tutto coincidenti.

In secondo luogo — e qui le ripercussioni assumono una gravità sistemica —, l’esclusione sferra un colpo micidiale al cuore stesso del diritto dell’Unione Europea. Sembra quasi che, nel chiuso delle stanze ministeriali, si sia deciso di sospendere unilateralmente la validità dei principi inderogabili di libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) e di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE)³. Per non parlare dello svuotamento, di fatto, di tutta quell’impalcatura di garanzie costruita, con decenni di faticosa giurisprudenza sovranazionale, dalla Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Infine, come se questo duplice strappo non fosse già sufficiente a minare la tenuta dell’atto, la scelta di negare la riserva si pone in aperto, insanabile contrasto con i canoni primari che dovrebbero orientare l’azione della Pubblica Amministrazione. Dove finisce la proporzionalità? Che ne è del principio di ragionevolezza? 

E, soprattutto, come si concilia questo divieto con la tutela del legittimo affidamento che il cittadino, in virtù della sua appartenenza allo spazio europeo, ripone nello Stato? Un affidamento che, in questo caso specifico, viene cinicamente sacrificato sull’altare di un cieco formalismo territoriale, sordo ai diritti e nemico della logica.

2. L’illusione ottica dell’uguaglianza e lo stigma del confine geografico

Ci insegnano, fin dalle primissime battute nei corridoi sudati delle facoltà, che la legge è uguale per tutti. L’articolo 3 della Costituzione: il feticcio intoccabile, il dogma di base, il punto di caduta obbligato di ogni architettura democratica. Eppure — e qui si annida il dramma, squisitamente nostrano, della nostra amministrazione scolastica — a furia di ripeterlo come una litania senz’anima, nei palazzi ministeriali finiscono per considerarlo una specie di reperto archeologico. Un blocco di marmo immobile, ottimo per infarcire i preamboli degli atti, ma terribilmente scomodo quando si tratta di calarlo nella gestione spicciola dei diritti.

Si dimentica, con una colpevole e fin troppo comoda leggerezza, che l’uguaglianza non è una fotocopia imposta dall’alto. Non è la pretesa, quasi infantile, che due esistenze, due carriere o due percorsi formativi debbano essere fenomenicamente, ossessivamente identici in ogni loro singola molecola per poter meritare la medesima tutela dall’ordinamento.

A ricordarcelo, spazzando via la polvere della burocrazia e le miopie ministeriali, è intervenuta a più riprese la giurisprudenza amministrativa, tracciando un solco che oggi non può più essere ignorato. Già un decennio fa, il giudice amministrativo capitolino⁴ ha scolpito un concetto che non ammette sconti, e che oggi suona come una doccia gelata per i redattori dell’Ordinanza 27/2026: l’uguaglianza non è una categoria astratta. Non è un’equazione matematica da risolvere a tavolino e applicare con il paraocchi. Definisce, piuttosto, l’essenza stessa di un “giudizio di relazione”. È un organismo vivo, squisitamente dinamico; un vincolo funzionale che serve, molto prosaicamente, a impedire che l’autorità di turno s’inventi discriminazioni dal nulla, sbarrando la strada a situazioni che — al netto delle fisiologiche variabili ambientali — chiedono soltanto di essere misurate con lo stesso, identico metro.

E se proviamo, mettendo da parte per un attimo i pregiudizi di palazzo, a usare questo benedetto “giudizio di relazione” per radiografare l’ordinanza in questione, cosa ci rimane in mano? Nient’altro che un’illusione ottica. Un miraggio normativo in cui l’amministrazione si sforza, in modo quasi patetico, di scorgere voragini e insormontabili differenze tra due categorie di individui che, a conti fatti, stanno compiendo esattamente gli stessi passi.

Mettiamoli in fila, i nudi fatti, senza fare sconti a nessuno. Da una parte abbiamo i docenti iscritti al TFA in Italia; dall’altra, i colleghi che — per mille motivi, non ultimo l’imbuto cronico, asfissiante e storicamente irrisolto degli atenei nostrani — si stanno specializzando all’estero. Se li guardiamo in controluce, privandoli dell’etichetta burocratica, emergono due profili drammaticamente sovrapponibili.

Entrambi i gruppi, con identico sacrificio, sudano sui medesimi paradigmi didattici. Inseguono le stesse, identiche competenze per garantire il sostegno agli alunni con disabilità. Mirano dritti al medesimo traguardo: entrare in classe, insegnare, mettere a frutto il proprio bagaglio.

Ma è il cronometro, vero convitato di pietra di questa vicenda, a smascherare definitivamente il paradosso. Per entrambe le schiere, la clessidra esaurisce inesorabilmente la sabbia nel medesimo istante: il 30 giugno 2026. Quando questi docenti premono “invio” sulla piattaforma per presentare la domanda di inserimento nelle GPS, le loro tasche sono ugualmente vuote. Nessuno dei due gruppi ha già in mano la pergamena. Nessuno. Sono tutti, in ugual e solidale misura, professionisti in fieri, sospesi nell’attesa di una ratifica formale che arriverà a stretto giro. L’obiettivo è lo stesso, la natura dell’attesa è la medesima, la scadenza temporale è perfettamente speculare.

Eppure, a fronte di questo blocco di granito fattuale, l’ordinanza sbanda, s’accartoccia su se stessa. Mette in piedi una dicotomia che puzza di assurdo: per chi resta in patria, il Ministero accende il semaforo verde, stende il tappeto rosso dell’inserimento con riserva; c’è posto, prego, accomodatevi. Per chi ha varcato il confine, invece, il vuoto assoluto. Sbarramento totale e indiscutibile.

Qual è, vien da chiedersi, il fattore scatenante, la miccia innescata per far deflagrare questa ghettizzazione? Incredibile a dirsi, è il codice postale dell’ateneo. La latitudine. Il confine geografico, improvvisamente riesumato dal passato ed eretto a stigma incancellabile.

Ma vogliamo davvero far passare il concetto, in un’Europa che si vanta delle proprie radici comuni, che una mera coordinata geografica possa arrogarsi il diritto di riscrivere, mutilandolo, il diritto al lavoro? La collocazione fisica di un’università — a meno di non voler cedere a derive antistoriche — non sposta di un singolo millimetro la qualità intrinseca del sudore versato sui libri. Non intacca la caratura umana, pedagogica e professionale del futuro docente.

Ce lo ricorda, con la fredda autorevolezza che gli compete, il Consiglio di Stato⁵. I massimi giudici amministrativi hanno tracciato un perimetro invalicabile: chi è chiamato a valutare deve guardare alla ciccia, alla sostanza. Deve pesare il “compendio” effettivo delle competenze reali, la durata, la densità del percorso formativo intrapreso. Non deve, né può, limitarsi a ispezionare il timbro d’origine come fosse un gabelliere dell’Ottocento.

Pretendere di bloccare alla fonte l’accesso a una graduatoria, paralizzando in via preventiva e chirurgica le vite di chi si forma in un altro Stato membro ben prima che il titolo sia materialmente conseguito — e quindi prima ancora che questo possa essere rigorosamente vagliato, nel merito, dal nostro stesso Ministero — non è una legittima, per quanto severa, espressione di discrezionalità amministrativa. 

È tradire, intimamente e senza attenuanti, la lettera e lo spirito dell’articolo 3 della Costituzione. 

È, senza troppi giri di parole, puro arbitrio travestito da norma.

3. L’Europa in esilio: libera circolazione dei saperi e miopia amministrativa  il cortocircuito con le libertà fondamentali

C’è un’abitudine, tanto diffusa quanto intellettualmente disonesta, che serpeggia nei corridoi dei ministeri quando si tratta di redigere normative di settore: quella di considerare il diritto dell’Unione Europea come una sorta di sovrastruttura nobile, buona per i convegni accademici, ma tutto sommato derogabile quando si incrocia con le presunte “emergenze” gestionali interne. Ci riempiamo quotidianamente la bocca con l’architettura del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Esaltiamo l’articolo 45, che consacra la libera circolazione dei lavoratori, e celebriamo l’articolo 49, baluardo indiscusso della libertà di stabilimento. Li definiamo, a ragione, l’ossigeno vitale del nostro mercato interno, il tessuto connettivo che impedisce all’Europa di regredire a un mero agglomerato di dogane.

Eppure, a scorrere i commi asfittici dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026, questi principi sembrano improvvisamente svanire. Vengono declassati, con un colpo di spugna burocratico, da diritti inalienabili del cittadino europeo a fastidiosi suggerimenti di cui, all’occorrenza, l’amministrazione italiana ritiene di poter fare tranquillamente a meno. Ma l’Europa, per fortuna del diritto e dei consociati, non funziona a targhe alterne. Non ammette zone franche in cui lo Stato membro possa sospendere l’applicazione delle libertà fondamentali semplicemente perché la gestione di una graduatoria provinciale risulta complessa.

L’Ordinanza, nel momento esatto in cui decide di sbarrare la strada dell’inserimento con riserva a chi si forma oltre i confini, compie un’operazione chirurgica di isolazionismo giuridico. Castiga, in modo preventivo e generalizzato, chi ha creduto nella mobilità formativa. Trasforma la scelta di studiare all’estero — una scelta che le istituzioni comunitarie finanziano e promuovono da decenni come antidoto al provincialismo dei saperi — in un vero e proprio salto nel buio. Un azzardo colpevole. L’effetto pratico di questa preclusione è devastante: funge da potentissimo deterrente psicologico e materiale, disincentivando alla radice quell’osmosi culturale che l’Unione Europea tenta disperatamente di tenere in vita.

Per comprendere appieno la gravità di questa postura ministeriale, occorre inquadrarla in una tendenza più ampia, in quella che potremmo definire una vera e propria “fenomenologia del sospetto”. L’amministrazione scolastica italiana, trovandosi a dover gestire un flusso crescente di titoli esteri — spesso generato, giova ricordarlo, dalle storiche inefficienze e dalle strozzature del sistema universitario nazionale —, ha sviluppato un riflesso condizionato di natura difensiva. 

Invece di governare il fenomeno integrando le procedure europee, ha iniziato a innalzare barriere di gomma.

I nostri tribunali interni si sgolano da tempo per arginare questa deriva. La giustizia amministrativa, trovandosi costantemente a dover rimediare alle forzature dei palazzi romani, ha dovuto impugnare il megafono per ribadire un concetto che, in un ordinamento minimamente maturo, dovrebbe risultare del tutto lapalissiano: non si può abusare del potere amministrativo per scoraggiare l’esercizio di un diritto comunitario. Frapporre ostacoli procedurali pretestuosi a chi si muove tra gli Stati membri costituisce una violazione palese del TFUE. È il caso, per citare una delle tante barriere sollevate di recente e prontamente smantellate dai giudici, della richiesta ossessiva e ingiustificata di formalità aggiuntive come l’apostille, giudicata un’operazione del tutto sproporzionata e, di conseguenza, radicalmente illegittima⁶. L’esclusione preventiva dalla prima fascia GPS operata dall’O.M. 27/2026 risponde esattamente a questa medesima e perversa logica dissuasiva: si colpisce il singolo per disincentivare la massa, calpestando nel tragitto i pilastri del Trattato.

A rendere il quadro ancora più fosco interviene il totale, quasi provocatorio, oblio della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Se c’è un testo normativo che ha tentato di scardinare il formalismo cieco degli Stati membri, è proprio questo. Il messaggio che promana dalla direttiva è di una limpidezza assoluta, un richiamo brutale alla concretezza: le amministrazioni nazionali devono guardare alla sostanza. Devono analizzare i diplomi, pesare i certificati, sviscerare i sillabi e valutare le competenze reali che il docente ha accumulato con fatica. Non devono, in alcun modo, fermarsi alla nazionalità della carta intestata.

Ma l’ordinanza ministeriale si disinteressa di questo monito. Si rifugia nel feticcio del controllo formale e, di fronte alla parola “estero”, fa scattare in automatico la ghigliottina dell’esclusione. Anche laddove dovessero presentarsi fisiologiche difficoltà documentali — ad esempio la mancanza di specifiche attestazioni formali da parte dell’autorità dello Stato d’origine —, la giurisprudenza ha statuito in modo inequivocabile che l’amministrazione non può semplicemente staccare la spina, chiudere la pratica e fermare la giostra⁷. Ha un obbligo istituzionale, faticoso ma ineludibile: deve tirarsi su le maniche, scendere nel dettaglio del fango procedurale e valutare, analiticamente e in concreto, la validità del percorso formativo. E se pure, in un eccesso di zelo sovranista, a Viale Trastevere tentassero di sostenere la non diretta applicabilità della Direttiva al caso di specie, ci pensano comunque i principi generali e sovraordinati del TFUE a inchiodarli alle loro responsabilità valutative⁸. Dalla necessità di un vaglio sostanziale non c’è via di scampo.

Arriviamo così al vero nervo scoperto, al cuore sanguinante di questa vicenda giuridica. La vittima sacrificale, colpita nel silenzio generale da questa ordinanza, è un principio immateriale ma potentissimo: il principio di reciproca fiducia. Si tratta del patto fondativo dell’integrazione europea, l’assunto di non belligeranza istituzionale per cui l’Italia, in quanto Stato membro, è giuridicamente tenuta a riconoscere validità, serietà e rigore a quanto fatto e certificato in un altro Paese dell’Unione, salvo che non venga fornita una prova contraria rigorosa, puntuale e debitamente motivata⁹.

E invece, la nostra bella ordinanza cosa fa? Calpesta questo patto. Lo straccia in pubblica piazza, minando i principi fondamentali predetti. Presume, con una malcelata e ingiustificabile arroganza burocratica, l’inadeguatezza congenita, quasi genetica, di tutta la formazione erogata all’estero. Ti espelle dalla corsa per le GPS senza neppure concederti l’ombra del beneficio del dubbio, finendo con il sortire un effetto altamente discriminante. Tutto questo avviene ignorando, in modo colpevole e deliberato, che il nostro ordinamento ha già codificato e integrato al proprio interno gli anticorpi perfetti per gestire eventuali discrepanze formative.

Se, a valle dei controlli rigorosi previsti dalla legge, il percorso estero dovesse effettivamente risultare lacunoso, l’amministrazione non si trova affatto disarmata. Ha tutto il potere — anzi, ribadisce a gran voce la giurisprudenza apicale, ha il preciso dovere — di intervenire imponendo le cosiddette “misure compensative”¹⁰. Manca un esame specifico di legislazione scolastica italiana? Il tirocinio oltralpe è stato leggermente più breve? Nessun dramma irrisolvibile: lo Stato impone un tirocinio extra o una prova attitudinale integrativa per colmare la lacuna: le misure compensative.

La fisiologia del diritto europeo offre insomma strumenti chirurgici e proporzionati., sempre e comunque idonei a colmare “eventuali” lacune istituzionali. 

Sostituire questi strumenti con la clava dell’esclusione a priori, sbarrando le porte della graduatoria a chi sta ultimando i propri studi fuori dai confini nazionali, mentre si stende un tappeto rosso al collega in Italia, non è un atto di prudenza amministrativa volto a tutelare gli alunni. È un atto di forza cieco, sordo al diritto, che rischia di schiantarsi fragorosamente al primo vaglio serio dinanzi alla giustizia amministrativa. Un’ultima considerazione, atta a rimarcare in maniera evidente la forte discriminazione avverso i titoli di sostegno conseguiti all’estero, deve svolgersi in riferimento alla professione forense. Per gli avvocati, com’è noto, la possibilità di esercitare con titolo estero è regolamentato da normative europee oramai consolidate che favoriscono  la libera circolazione dei professionisti. Ad esempio il titolo di “Abogado” in Spagna è il caso più comune. Una volta ottenuto il titolo in un altro Paese UE, l’interessato può iscriversi come “avvocato stabilito” in Italia. Dopo tre anni di esercizio effettivo e regolare, può richiedere l’integrazione nell’albo degli avvocati italiani senza sostenere l’esame di Stato, superando gli “ingorghi” amministrativi che precludono unicamente a dispendiosi contenziosi seriali. 

Eppure, se per un istante proviamo a sollevare lo sguardo dalle scartoffie procedurali per abbracciare il disegno complessivo, ci accorgiamo che il disastro provocato dall’O.M. 27/2026 non è soltanto normativo. È, in senso molto più profondo, culturale. Si parla tanto, e spesso a sproposito nei salotti accademici, dello Spazio Europeo dell’Istruzione. Una crasi bellissima, indubbiamente evocativa, che dovrebbe trasformare il continente in un unico, immenso laboratorio pedagogico in cui le metodologie sull’inclusione e sul sostegno — maturate a Madrid, a Bucarest o a Parigi — si fondono, circolano liberamente e vanno ad arricchire il nostro, talvolta asfittico, panorama scolastico nazionale.

Ma, a conti fatti, cosa ce ne facciamo di queste nobili e avveniristiche architetture se poi, nel chiuso di una stanza di Viale Trastevere, un’ordinanza decide brutalmente di balcanizzare i saperi?

Vietare a priori l’inserimento con riserva a chi sta completando il proprio iter formativo all’estero significa, per dirla fuori dai denti, usare il lanciafiamme per risolvere un fisiologico problema di disinfestazione burocratica. È esattamente su questo scoglio che naufraga, in modo a dir poco spettacolare, il principio di proporzionalità. Un dogma che è l’architrave del diritto dell’Unione e che, dalle nostre parti, viene calpestato con una regolarità quasi svizzera.

Se il fine (assolutamente legittimo, nessuno lo mette in dubbio) dell’amministrazione è quello di tutelare la sacralità e la qualità dell’insegnamento, accertandosi che in cattedra non salgano soggetti sprovvisti delle giuste competenze, lo strumento prescelto per raggiungere tale scopo non può mai — in nessun caso — tradursi in una decapitazione preventiva dei diritti. La giustizia amministrativa, anche in pronunce recentissime che hanno martellato i palazzi ministeriali¹¹, ha spiegato con una prosa che dovrebbe essere affissa in ogni ufficio pubblico come l’azione amministrativa, specialmente quando incide sulle libertà fondamentali di matrice eurounitaria, debba arrestarsi alla misura strettamente necessaria. Deve, in buona sostanza, comportare il minor sacrificio possibile per il cittadino, bilanciando i pesi senza mai schiacciare il singolo.

Ma vi è forse qualcosa di “necessario” o di “proporzionato” nel chiudere in faccia le porte delle GPS a migliaia di docenti che stanno studiando in Europa, quando basterebbe accoglierli con una cautelare “riserva” per poi vagliarli severamente, documenti alla mano, un attimo dopo aver conseguito il titolo? La risposta, lapalissiana, è no.

Si tratta di una misura spropositata, cieca, patologicamente sorda alle alternative meno lesive che pure l’ordinamento le offre su un piatto d’argento. Un rigurgito di anacronistico protezionismo intellettuale che, lungi dal proteggere le nostre scuole o tutelare gli alunni con disabilità, finisce solo per impoverirle, trasformando la sacrosanta esigenza di controllo in un ingiustificabile embargo formativo. E un embargo, nel cuore pulsante dell’Europa del 2026, è un lusso che il nostro ordinamento, semplicemente, non si può più permettere.

4. Anatomia della “riserva”: funzione cautelare, incoerenza di sistema e legittimo affidamento tradito

Per destrutturare l’impalcatura, apparentemente granitica ma intimamente fragile, dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026, occorre fare un passo indietro. Dobbiamo guardare negli occhi lo strumento giuridico della discordia, ripulendolo dalle scorie della narrazione ministeriale. Che cos’è, ontologicamente, questo fantomatico “inserimento con riserva”? A leggere le difese dell’amministrazione — o, meglio ancora, a interpretarne i silenzi imbarazzati e le chiusure ostinate — sembrerebbe trattarsi di una sorta di privilegio opaco. Un favore concesso a mezza bocca, una benevolenza sovrana che rischierebbe, se allargata incautamente a chi studia oltre confine, di inquinare la purezza delle graduatorie.

Nulla di più falso. La giurisprudenza amministrativa, smontando pezzo per pezzo questa retorica tossica e autoreferenziale, ci ha spiegato con cristallina chiarezza che l’inserimento con riserva è l’esatto opposto di una concessione graziosa. È, al contrario, un presidio irrinunciabile di civiltà giuridica¹². È uno strumento di garanzia, una scialuppa di salvataggio pensata e codificata appositamente per evitare che i ritardi cronici della macchina burocratica, o le tempistiche fisiologiche per il conseguimento di un titolo, si trasformino in una ghigliottina irreversibile per i diritti soggettivi dei cittadini. La riserva svolge, nella fisiologia del diritto scolastico, una funzione squisitamente “prenotativa”. Permette al futuro docente di mettersi in fila, di dire allo Stato: «Guarda, io i requisiti li sto maturando con fatica e profitto, il traguardo è a un millimetro. Non tagliarmi fuori adesso, tienimi il posto finché non ti porto la pergamena». È proprio in questo snodo che si consuma il primo, devastante cortocircuito logico del Ministero. L’amministrazione agita lo spauracchio dell’inserimento in graduatoria come se questo attribuisse, per una qualche forma di magia nera, il diritto immediato e incondizionato alla stipula di un contratto. Nessuno specializzando all’estero, sia ben chiaro, entrerebbe in classe domani mattina a fare danni, sprovvisto delle necessarie qualifiche. I giudici amministrativi hanno dovuto ribadirlo fino allo sfinimento: gli effetti giuridici della riserva, specie in tema di contratti e immissioni in ruolo, rimangono del tutto congelati, sterilizzati, fino allo scioglimento positivo della riserva stessa¹³. In altre parole: se non porti il titolo, e se quel titolo non supera il rigoroso vaglio del riconoscimento, tu non lavori. Zero. Si tratta di un meccanismo di bilanciamento assolutamente perfetto: da un lato si tutela l’aspirante docente, che non perde il treno del biennio per via di tempistiche che non dipendono dalla sua volontà; dall’altro si blinda l’interesse pubblico, garantendo che in cattedra salga solo chi ha dimostrato di avere tutte le carte in regola.

Ma allora,  e qui la domanda smette di essere un vezzo retorico per trasformarsi in un preciso atto d’accusa,  se il nostro ordinamento possiede uno strumento così raffinato ed equilibrato, e se questo strumento viene pacificamente, giustamente e abbondantemente accordato a chi frequenta il TFA in Italia (nella serena certezza che il titolo arriverà entro il 30 giugno 2026), con quale coraggio lo si nega a chi sta per conseguire il medesimo titolo in un altro Paese europeo, esattamente entro la stessa data?  

Sotto il peso di questa domanda, l’Ordinanza 27/2026 collassa. 

Si frantuma per manifesta incoerenza interna. Da una parte, il Ministero ammette esplicitamente che si possa entrare in GPS senza avere ancora materialmente il titolo in mano, purché esista una scadenza certa all’orizzonte; dall’altra, straccia questa stessa identica regola non appena fiuta l’odore di un ateneo straniero. È una schizofrenia amministrativa che non trova asilo in alcuna ragione di logica o di pubblico interesse¹⁴. Negare aprioristicamente la tutela cautelare significa, fuor di metafora, condannare a morte professionale una categoria di docenti prima ancora di aver celebrato il processo di riconoscimento. C’è un ultima, dolorosissima riflessione in questa patologia dell’azione amministrativa, un capitolo che tocca la carne viva di chi lavora: il tradimento del legittimo affidamento.

 Quando un cittadino, spesso un docente precario stritolato dalle graduatorie infinite del nostro Paese, decide di investire tempo, denaro, energie e speranze in un percorso di specializzazione in Spagna, in Romania o a Malta, non lo fa per aggirare torbidamente le regole. 

Lo fa perché esiste un mercato unico europeo. Lo fa perché confida — ed è suo sacrosanto diritto farlo — in una disciplina normativa consolidata, nel diritto dell’Unione, nella prassi pacifica per cui, una volta ottenuto il titolo e presentata istanza di riconoscimento, lo Stato italiano non gli volterà le spalle.

Il principio del legittimo affidamento non è un concetto per anime belle o un abbellimento retorico: è un dogma di derivazione europea che vieta severamente all’amministrazione di cambiare le carte in tavola all’improvviso, frustrando quelle aspettative legittime che essa stessa, con la sua cornice normativa, ha contribuito a ingenerare. Escludere improvvisamente dalla riserva questi docenti non è solo un atto illegittimo: è una violenza istituzionale¹⁵. È una modifica in pejus delle regole d’ingaggio a partita in corso. 

Una trappola normativa che, dinanzi allo scrutinio inesorabile di un’aula di giustizia, si rivela in tutta la sua manifesta, intollerabile irragionevolezza.

5. L’inevitabile epilogo giurisdizionale: orizzonti di tutela e decostruzione del vizio: le patologie dell’atto e le vie d’uscita

Arrivati a questo snodo nevralgico dell’indagine, l’intera impalcatura dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026 smette di apparire come una semplice forzatura ermeneutica o una svista compilativa, svelandoci la sua natura più intima e patologica: si tratta di un atto viziato alla radice, portatore di un difetto genetico inemendabile. Raccogliendo i fili della nostra disamina, emerge con una nitidezza accecante come l’autorità emanante sia inciampata — o forse vi si sia tuffata deliberatamente — in una delle figure sintomatiche più antiche, classiche e letali dell’intero edificio del diritto amministrativo: l’eccesso di potere, declinato nella sua duplice, rovinosa veste di disparità di trattamento e di sviamento della causa tipica dell’atto.

Soffermiamoci su quest’ultimo aspetto, perché è qui che si consuma il vero strappo alle regole del gioco. Quando un’amministrazione si trova a maneggiare uno strumento di garanzia sofisticato qual è l’inserimento con riserva — un istituto nato, cresciuto e codificato con l’unico e precipuo scopo di tutelare il cittadino dai tempi morti della burocrazia —, e decide deliberatamente di snaturarlo, sta compiendo un abuso. Utilizzare la riserva non per proteggere un’aspettativa legittima (quale è l’imminente conseguimento del titolo estero), ma per operare una scrematura preventiva, cieca e chirurgica su base squisitamente geografica, significa piegare il diritto cautelare a finalità latamente sanzionatorie. O, peggio ancora, a un anacronistico riflesso protezionistico del mercato interno.

La giurisprudenza amministrativa, fin da pronunce che costituiscono ormai lo scheletro inossidabile del nostro diritto vivente¹⁶, ci insegna che la discrezionalità della Pubblica Amministrazione non si traduce mai in una licenza di arbitrio. Il potere discrezionale è un fiume che deve scorrere all’interno di argini fattuali e logici insopprimibili. E la realtà fattuale, come abbiamo radiografato nelle sezioni precedenti, ci consegna due categorie di docenti — quelli in via di specializzazione in Italia e quelli all’estero — che si specchiano l’una nell’altra in modo quasi mimetico. Sono accomunate dallo stesso investimento formativo, dalla medesima estenuante fatica e, soprattutto, da una scadenza temporale identica e ineludibile fissata al 30 giugno 2026. Ignorare, con un cinico colpo di spugna, questa granitica identità fattuale per erigere una barriera fondata unicamente sulla latitudine in cui ha sede l’Ateneo, significa condannare in partenza l’atto alla censura e, inevitabilmente, al suo annullamento.

Dinanzi a un quadro clinico così profondamente compromesso, a questa palese ribellione della norma secondaria contro i principi cardine dell’ordinamento, la strada che si spalanca davanti al giudice amministrativo appare non solo già tracciata, ma assolutamente obbligata. Non ci troviamo di fronte a un testo normativo che possa essere salvato in extremis attraverso contorsioni ermeneutiche o letture costituzionalmente orientate. Il divieto posto dall’O.M. 27/2026 è un muro di gomma, denso e opaco, che va fisicamente abbattuto per ripristinare il corretto flusso della legalità.

L’epilogo naturale, fisiologico, di questa imminente battaglia processuale non potrà che tradursi nell’annullamento in parte qua dell’Ordinanza ministeriale. E occorre prestare estrema attenzione a questo passaggio tecnico: i tribunali amministrativi, storicamente cauti nel travolgere intere procedure concorsuali o regolamentari per evitare paralisi sistemiche, sanno maneggiare il bisturi giurisdizionale con spietata precisione¹⁷. Non annulleranno l’intera ordinanza, gettando nel caos il sistema delle supplenze, ma interverranno asportando chirurgicamente, come un tessuto necrotico, esclusivamente quelle clausole escludenti che precludono l’accesso con riserva alla prima fascia delle GPS per gli specializzandi all’estero.

Sarà un’operazione di pulizia ordinamentale. Espellendo la norma illegittima, il giudice non si sostituirà all’amministrazione, ma le restituirà la fisiologia che aveva smarrito, estendendo implicitamente il perimetro di garanzia della riserva anche a chi ha scelto di formarsi nello spazio europeo. Questo intervento demolitorio parziale non rappresenta un’invasione di campo del potere giudiziario su quello esecutivo, bensì un atto di igiene costituzionale, un intervento di emergenza resosi necessario per impedire che un modesto atto di normazione secondaria continui a sbeffeggiare impunemente, e alla luce del sole, l’articolo 3 della Carta fondamentale.

E se, per un puro e perverso esercizio accademico, volessimo immaginare uno scenario processuale in cui la via dell’annullamento diretto dovesse incontrare imprevisti ostacoli di natura procedurale o tempistica, il nostro sistema giuridico custodisce nel proprio arsenale un’arma ancora più devastante. Un salvavita istituzionale che, per sua stessa natura, non ammette appelli né repliche dilatorie da parte dei ministeri: la disapplicazione.Il contrasto tra l’architettura escludente dell’O.M. 27/2026 e l’impalcatura monumentale del diritto dell’Unione Europea — dalla sacralità della libera circolazione dei lavoratori ai dettami stringenti della Direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali — è talmente frontale, talmente sfacciato nella sua protervia, da innescare in via del tutto automatica la primazia del diritto comunitario.Il giudice nazionale, che è per definizione genetica e funzionale il “primo giudice europeo”, non ha la facoltà, bensì il dovere ineludibile e stringente di disapplicare l’atto amministrativo interno che si ponga in aperta rotta di collisione con le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea¹⁸. Non c’è alcun bisogno di attendere anni per un illuminante responso della Corte di Giustizia di Lussemburgo o della Corte Costituzionale quando la lesione è in re ipsa, solare, macroscopica. Disapplicare la clausola di esclusione significa, sul piano fattuale, ordinare all’amministrazione di accettare quelle domande con riserva, imponendo coattivamente l’ingresso di quella ragionevolezza che il Ministero, barricato nei propri uffici, aveva tentato brutalmente di cacciare dalla porta.

Ma a margine della dogmatica giuridica, delle massime giurisprudenziali e del freddo alfabeto dei codici, c’è una riflessione ben più profonda, dolente e viscerale che questo paradosso normativo ci impone di affrontare senza sconti. Una riflessione che attiene alla carne viva del rapporto fiduciario tra lo Stato, inteso come comunità, e i suoi cittadini. L’Ordinanza 27/2026 non è soltanto un pessimo atto amministrativo; è il sintomo terminale di una burocrazia che ha completamente e colpevolmente smarrito ogni traccia di “empatia istituzionale”.

È bene sgombrare il campo da equivoci: non parliamo qui dell’empatia come debole concessione emotiva, ma di quell’empatia laica, amministrativa e funzionale che coincide con la capacità del decisore pubblico di calarsi, con lucidità, nella realtà sostanziale e materiale dei propri amministrati. Scrivere una norma dal chiuso di una stanza romana ignorando il sangue e il sudore che impregnano il precariato scolastico italiano è un atto di superbia imperdonabile. Dietro l’etichetta asettica di “titolo conseguito all’estero” non c’è una furbizia burocratica. Ci sono vite messe in pausa. Ci sono sacrifici economici devastanti, famiglie che si indebitano per pagare le rette di atenei spagnoli o rumeni perché le università italiane, contingentate e inaccessibili, li hanno respinti per anni. Ci sono voli aerei presi all’alba, notti insonni spese su traduzioni giurate, trasferte logoranti e un’insopprimibile, disperata fame di stabilizzazione professionale e di dignità. Un’amministrazione dotata di una minima empatia istituzionale è un’amministrazione che ascolta questa realtà fremente. Che modella i propri strumenti cautelari per accogliere, mappare, comprendere e vagliare con rigore, non per respingere ciecamente con un colpo di timbro. Escludere a priori migliaia di giovani docenti sulla base esclusiva di una coordinata geografica significa abdicare alla funzione stessa della cosa pubblica. Significa trasformare lo Stato in un muro di gomma anaffettivo, incapace di “sentire” e di rispettare le legittime aspettative di chi, pur di servire il sistema scolastico, ha dovuto varcare le Alpi.

In ultima, stringente analisi, la scelta perpetrata dall’O.M. n. 27/2026 non gode di alcun margine di difendibilità. Non regge l’urto sul piano della dogmatica del diritto, crolla miseramente sotto i colpi della logica formale e risulta persino indifendibile sotto l’aspetto dell’opportunità politica e sociale. È una norma nata vecchia, afflitta da una senilità precoce, che si illude di poter arginare con i fragili sacchi di sabbia del protezionismo nazionale la marea, storica e inarrestabile, dell’integrazione comunitaria. 

Ma c’è una vittima finale in tutta questa assurda vicenda, una vittima che il Ministero sembra aver rimosso dalla propria visuale: l’alunno con disabilità. Se il sistema respinge preventivamente e paralizza le carriere di migliaia di docenti specializzandi, ritardando l’acquisizione di professionisti formati e pronti all’uso, le vere cattedre che rimarranno drammaticamente scoperte o affidate a supplenti improvvisati saranno proprio quelle del sostegno. Se vogliamo davvero costruire una scuola dell’inclusione reale — un concetto che oggi, abusato nei convegni, rischia di svuotarsi e di ridursi a un mero flatus vocis —, dobbiamo pretendere con fermezza che l’inclusione e il rispetto delle garanzie partano innanzitutto dalle regole di reclutamento del personale docente. L’imminente superamento di questo paradosso, che la giustizia amministrativa non mancherà di sanzionare con la dovuta severità, non deve essere archiviato dal Ministero come una sterile sconfitta processuale da subire a denti stretti. Deve, al contrario, essere colto come un momento di dolorosa ma necessaria palingenesi. 

L’occasione irripetibile per squarciare il velo di questa burocrazia asfittica e riscrivere, finalmente, una grammatica del reclutamento che sia equa, trasparente, sostanzialmente costituzionale e orgogliosamente, inequivocabilmente europea.

 

 

 

 

 

Note:
¹ Cfr. O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto. L’impianto dell’ordinanza, nell’istituire questa preclusione, non offre alcuna reale motivazione istruttoria in grado di giustificare un simile sbarramento per i titoli in via di conseguimento all’estero.
² Sul punto, la disciplina ministeriale introduce un doppio binario procedurale che cristallizza una vera e propria presunzione di inidoneità — o quantomeno di minor affidabilità — per i percorsi formativi transfrontalieri, in palese e stridente contrasto con la ratio armonizzatrice che permea lo spazio giuridico europeo.
³ La lesione dei principi fondamentali sanciti dagli artt. 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), unitamente alla disapplicazione strisciante della Direttiva 2005/36/CE, solleva interrogativi pesantissimi non solo sul piano della tenuta logica dell’atto amministrativo, ma sulla sua stessa sopravvivenza in sede di imminente e probabile sindacato giurisdizionale. 
⁴ Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 3414 del 2015. I giudici amministrativi chiariscono, con ineccepibile rigore dogmatico, come il parametro dell’eguaglianza rifugga dalle mere omologazioni fenomeniche per abbracciare un risalto “necessariamente dinamico”, volto a scongiurare l’introduzione di elementi normativi di matrice intrinsecamente arbitraria e discriminatoria.
⁵ Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6233 del 2023. Palazzo Spada ricorda opportunamente che il vaglio affidato all’autorità nazionale deve concentrarsi in modo analitico sull’intero compendio delle conoscenze, delle capacità e del livello di formazione maturati dal richiedente, ripudiando in radice logiche preclusive e generalizzate basate aprioristicamente sul luogo geografico in cui la formazione è stata erogata.
⁶ Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 4491 del 2025. I giudici amministrativi evidenziano in modo tranciante come l’imposizione di pretestuose richieste burocratiche accessorie (quali, nel caso di specie, la richiesta di apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja) si configuri come un ostacolo del tutto sproporzionato all’esercizio pacifico della libera circolazione e della libertà di stabilimento garantite dal Trattato, smascherando l’intento latamente ostruzionistico dell’amministrazione. 
⁷ Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 19916 del 2025. Si statuisce chiaramente che l’eventuale carenza di un’attestazione di natura meramente documentale da parte dell’autorità dello Stato membro d’origine (come quella comprovante la possibilità di esercitare lì la professione) non possiede alcuna valenza ex se ostativa al riconoscimento nello Stato ospitante, vigendo il principio dell’analisi sostanziale dei titoli. 
⁸ Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 4499 del 2025. La pronuncia ribadisce con forza che, perfino nei casi in cui l’amministrazione tenti di trincerarsi dietro la negazione della diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, permane granitico e ineludibile l’obbligo di vagliare le domande alla luce delle disposizioni generali del TFUE.
 ⁹ Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 4495 del 2025. I giudici riaffermano l’assoluto e inviolabile primato del principio di reciproca fiducia, dogma che deve imperativamente orientare i rapporti tra gli Stati dell’UE nel delicato meccanismo del mutuo riconoscimento, precludendo atteggiamenti aprioristicamente espulsivi. 
¹⁰ Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6233 del 2023, cit. Palazzo Spada non lascia margini interpretativi: è preciso onere del Ministero valutare in concreto l’equipollenza del percorso e, solo qualora emergano divergenze sostanziali incolmabili diversamente, sanarle disponendo proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE, rifuggendo dalla tentazione dell’esclusione preventiva. 
¹¹ Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 8711 del 2025. I giudici capitolini sanzionano con fermezza l’esercizio sproporzionato del potere amministrativo, ribadendo come ogni limitazione o compressione delle prerogative individuali — a maggior ragione se intrecciate con i princìpi di libera circolazione eurounitaria — debba superare il rigoroso vaglio di necessità e adeguatezza. Ove esistano misure meno afflittive (come, per l’appunto, l’inserimento subordinato allo scioglimento di una riserva), l’esclusione aprioristica si tramuta in un vizio di manifesta irragionevolezza e sproporzione. 
¹² Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 340 del 2022. Il Supremo Consesso amministrativo delinea in modo netto i contorni dell’azione dei pubblici poteri, ribadendo come gli strumenti di garanzia non possano essere applicati a intermittenza o piegati a logiche discriminatorie che minino la coerenza sistematica dell’ordinamento. 
¹³ Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 1531 del 2024. Il giudice amministrativo chiarisce in modo inequivocabile che l’inserimento con riserva e i relativi effetti (inclusa la stipula dei contratti) risultano sterilizzati fino all’effettivo conseguimento e riconoscimento del titolo. Tale meccanismo cautelare è non solo conforme alla legge, ma obbligatorio per garantire la tenuta costituzionale del sistema di reclutamento, disinnescando alla radice i paventati (e infondati) rischi per l’amministrazione.
 ¹⁴ Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 18156 del 2025. La pronuncia ribadisce come l’inclusione cautelare consenta il perfetto contemperamento degli opposti interessi in gioco. Negarla a fronte di un percorso formativo ormai giunto a compimento si traduce in un vizio di palese irragionevolezza. 
¹⁵ Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 21160 del 2025 (in senso conforme, ex multis, TAR Lazio n. 21158/2025). I giudici sanzionano duramente il repentino mutamento delle regole di accesso alle graduatorie, sottolineando come l’esclusione dalla riserva vulneri irrimediabilmente il legittimo affidamento riposto dai candidati nella stabilità e prevedibilità del quadro normativo eurounitario e nazionale. 
¹⁶ Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 512 del 2017. Pur inserendosi in un differente e più risalente contesto temporale, i giudici amministrativi capitolini hanno avuto il merito di cristallizzare un principio cardine oggi drammaticamente attuale ai fini della presente analisi: l’uso distorsivo e asimmetrico delle prerogative e delle procedure amministrative, laddove determini un’ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni di fatto sostanzialmente omologhe, integra in re ipsa la patologia dell’eccesso di potere per illogicità manifesta, rendendo l’atto inevitabilmente caducabile.
¹⁷ Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 10282 del 2022. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito con estrema lucidità come, a fronte di una lesione macroscopica del fondamentale principio di parità di accesso alle procedure e alle graduatorie pubbliche, la tecnica demolitoria dell’annullamento parziale (cosiddetto annullamento in parte qua) costituisca non solo un esito ammissibile, ma l’approdo fisiologico e preferibile per ripristinare la legalità violata, espungendo dall’architettura normativa la sola preclusione illegittima e salvaguardando al contempo l’infrastruttura dell’atto.
¹⁸ Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 11762 del 2017 (e in senso ampiamente conforme, ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 6165 del 2022). Tali pronunce confermano e blindano il granitico dovere del giudice interno di operare la disapplicazione dell’atto amministrativo nazionale che si riveli radicalmente e insanabilmente anticomunitario, assicurando in tal guisa la piena, immediata ed effettiva espansione dei diritti fondamentali scaturenti dall’ordinamento dell’Unione Europea, senza sottostare alle more procedurali del legislatore interno.

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Marco Bencivenga

PhD in Scienze Giuridiche e Politiche , avvocato, docente. Laureato in Giurisprudenza, in Scienze dell'Educazione, Licenciatura en Derecho, ha conseguito diversi master, corsi di perfezionamento e abilitazioni all'insegnamento. Scrive su diverse riviste scientifiche in materia di Diritto Amministrativo e Storia del Diritto Romano

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