Il direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)

Il direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)

La figura del D.E.C., acronimo di direttore dell’esecuzione del contratto, originariamente introdotta nell’abrogato codice degli appalti (art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006), oggi è stabilita nell’art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. Codice dei Contratti Pubblici e regolamentata dal D.M. 49/2018 («Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»).

Il D.E.C. non può coincidere con il Responsabile del procedimento nei seguenti casi (ANAC – Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»):

– prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

– interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

– prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

– interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

– per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento;

Il direttore dell’esecuzione del contratto, nei casi in cui non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, viene nominato dalla Stazione Appaltante su proposta del R.U.P., prendendo in esame l’oggetto del contratto e i requisiti di adeguata professionalità necessari per ricoprire l’incarico. Inoltre, la Stazione Appaltante, su indicazione del D.E.C., può nominare un assistente del direttore dell’esecuzione con funzioni indicate nel D.M. 49/2018.

Le funzioni del D.E.C. sono normate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 , n. 49.

 

 

 

 

 

 


D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 c.d. Codice degli Appalti;
ANAC – Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 , n. 49, Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

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