Il responsabile del procedimento amministrativo (RPA) e il responsabile unico del procedimento (RUP)

Il responsabile del procedimento amministrativo (RPA) e il responsabile unico del procedimento (RUP)

Il Responsabile del Procedimento [Amministrativo], da adesso abbreviato in RPA, è stato introdotto dalla L. 241/1990 all’Art. 5. Il responsabile unico del procedimento (RUP) è stato introdotto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. Codice dei Contratti Pubblici.

Assunto che, il RPA è inteso obbligatorio per ogni singolo procedimento in carico alla Pubblica Amministrazione e, attiene inoltre ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il RUP è obbligatorio, in aggiunta al RPA, esclusivamente per quei procedimenti amministrativi disciplinati dal Codice degli Appalti; così possiamo interpretare il RUP come un sottotipo di RPA.

Il RUP, nominato dalla stazione appaltante, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste [unicamente] dal Codice degli Appalti (Art. 31 comma 3 del D.Lgs. 50/2016), necessariamente dovrà avere requisiti di professionalità specifici in relazione all’opera da compiersi (es. per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico1) a differenza del RPA, nominato dal dirigente di ciascuna unità organizzativa, senza sottostare ai vincoli inerenti a specifiche professionalità come per il RUP; l’RPA si occuperà non solo di particolari procedimenti ma di tutti quelli attribuitigli (es. singolo procedimento specifico o una serie di categorie di procedimenti).

In base questi dettami e in relazione all’imprescindibilità del RPA nei procedimenti in carico alle Pubbliche Amministrazioni, esisteranno, quindi, procedimenti nei quali sarà previsto esclusivamente l’RPA e altri procedimenti in cui sarà nominato un RPA (con funzioni amministrative) e un RUP (con funzione tecniche); ciò non esclude che il ruolo di RPA e RUP sia ricoperto dalla stessa persona.

In conclusione, l’RPA, oltre che previsto dalla legge in ogni procedimento amministrativo, risulta preminente rispetto al RUP come indicato nelle liee guida dall’Agenzia Nazionale Anticorruzione2.

 

 

 

 

 

 


[1] Art. 31 comma 6 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 c.d. Codice degli Appalti.
[2] ANAC – Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017 “Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , […].

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