La mediazione familiare telematica: normativa e funzionamento
Sommario: 1. Nascita e normativa – 2. Caratteristiche e funzionamento – 3. Opportunità e criticità della digitalizzazione del percorso
1. Nascita e normativa
A seguito dello scoppio della pandemia da COVID-19, l’uso delle piattaforme online è diventato una necessità, in quanto unica via praticabile tanto nella quotidianità privata quanto nella vita lavorativa. Anche a conclusione dell’emergenza sanitaria, il ricorso al telematico ha dimostrato di avere numerosi vantaggi e benefici tanto che pian piano si sta trasformando da strumento eccezionale a mezzo ordinario anche nel campo della giustizia.
Il processo di digitalizzazione dei contesti giuridici, che – ancora non concluso – aveva già prima del COVID-19 lentamente preso le mosse in Italia, ha toccato proprio in questi ultimi anni la materia della mediazione familiare, svolgibile ora sia di presenza che in modalità telematica, ovverosia da remoto attraverso le piattaforme digitali.
Sebbene la mediazione familiare telematica non sia espressamente disciplinata in Italia da una normativa ad hoc, risulta ormai ampiamente riconosciuta nella prassi e supportata dai principi generali della giustizia alternativa.
Infatti, diverse sono le fonti normative cui indirettamente attingere per comprendere come funziona e come sia regolata la mediazione familiare telematica.
Una prima fonte è la Legge n. 206/2021[1], che ha incentivato l’uso di strumenti digitali anche nei percorsi alternativi di risoluzione delle controversie in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione. Il Decreto Legislativo n. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia (Legge n. 197/2022)[2], che contiene la normativa generale sulla mediazione civile e commerciale, all’art. 8 bis si occupa specificatamente della mediazione tematica, stabilendo che: “1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore. 3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati. 4. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005”.
Infine, il Ministero della Giustizia, con una circolare del 06.04.2023, ha previsto linee guida per la mediazione a distanza che possono essere applicate anche ai casi di mediazione familiare, fornendo ulteriori dettagli operativi su questioni attinenti alle piattaforme sicure che gli organismi di mediazione devono utilizzare, sulla firma elettronica – digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata – con cui devono essere sottoscritti gli atti e sulla loro conservazione.
2. Caratteristiche e funzionamento
Non bisogna, tuttavia, pensare che solo perché svolta in modalità telematica la mediazione familiare telematica sia governata da principi diversi rispetto a quella “tradizionale” di presenza.
Semplicemente, l’intero percorso di mediazione familiare può ad oggi svolgersi a distanza, utilizzando strumenti informatici (es. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet), che permettono alle parti in conflitto di partecipare agli incontri con un mediatore familiare senza doversi recare fisicamente presso uno studio o una sede. Gli incontri vengono, così, pianificati in anticipo e si svolgono tramite videoconferenza: è questa la grande differenza.
Per il resto, tale diversa modalità di svolgimento lascia invariate quelle che sono le caratteristiche essenziali della mediazione familiare: volontarietà, riservatezza, neutralità del mediatore e autodeterminazione delle parti[3].
Dunque, che gli incontri si svolgano in maniera telematica o di presenza, comunque il mediatore familiare deve assicurarsi che l’ambiente – quand’anche virtuale – garantisca, per quanto possibile, condizioni di sicurezza, riservatezza e neutralità.
Uno dei primi adempimenti del mediatore è, infatti, la verifica della regolare identità delle parti.
Le modalità da remoto devono essere idonee a garantire la visibilità e l’udibilità simultanea delle parti, non essendo sufficiente un semplice collegamento audio, trattandosi di una vera e propria videoconferenza interattiva, che permette un’effettiva partecipazione al procedimento.
Inoltre, affinché si svolga da remoto, è necessario che vi sia il consenso informato delle parti e il rispetto delle garanzie procedurali[4]. A tal ultimo proposito, è bene richiamare ulteriormente l’art. 8-bis del Decreto Legislativo n. 28/2010 che impone la redazione del verbale e dell’eventuale accordo di mediazione familiare telematica seguendo le regole[5] previste per i documenti informatici con obbligo di sottoscrizione mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, così garantendo autenticità e integrità dei documenti.
Sussiste, infine, in capo all’organismo di mediazione o al mediatore familiare, cui ci si è rivolti, un obbligo di conservazione per almeno tre anni degli atti redatti durante la procedura, nonché di dotarsi di sistemi di archiviazione a norma.
3. Opportunità e criticità della digitalizzazione del percorso
Certamente, la mediazione telematica consente vantaggi rilevanti, tra cui superamento delle barriere geografiche e le conseguenti difficoltà logistiche tra le parti – che spesso fanno saltare gli incontri o interrompono il percorso -.
Bisogna, altresì, tenere conto della maggiore flessibilità organizzativa, che permette di conciliare gli impegni lavorativi o familiari con gli incontri di mediazione settimanali o bisettimanali, con conseguente maggiore facilità nella fissazione degli incontri e velocizzazione dei tempi.
All’accelerazione dei tempi si ricollega, poi, una riduzione dei costi.
Infine, la modalità telematica dovrebbe offrire una possibilità di gestione meglio le emozioni in situazioni di alta conflittualità, poiché evitare l’incontro fisico può ridurre la tensione emotiva e di conseguenza lo stress dei mediandi.
Cendon[6], analizzando come le nuove tecnologie possano influenzare e migliorare i processi di mediazione, evidenzia le sfide e le opportunità offerte dalla digitalizzazione nel campo della mediazione e, in particolare, l’ausilio che la distanza fisica può dare alle coppie altamente conflittuali. La virtualità dell’incontro può, infatti, agevolare una comunicazione più razionale e meno influenzata da emozioni intense, permettendo alle parti di esprimersi con maggiore serenità. Ne dovrebbero discendere diversi benefici psicologici, tra cui una maggiore apertura e disponibilità al dialogo.
D’altro canto, indubbie sono anche le criticità e le problematiche che possono presentarsi: innanzitutto, l’assenza di contatto diretto, che può influire sulla comunicazione non verbale e sulla lettura emotiva nonché sulla minore capacità empatica del mediatore, i rischi legati alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati, le possibili difficoltà tecniche o digitali da parte degli utenti – ci deve essere una connessione internet stabile e i dispositivi utilizzati devono essere dotati di videocamera e microfono funzionanti – e la necessità di un ambiente che sia davvero riservato e privato, che non sempre è garantito nelle abitazioni[7].
Quanto al problema della cyber sicurity e della tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, occorre rassicurare coloro che vogliano ricorrere a questa modalità che la mediazione familiare, anche se telematica, è comunque soggetta al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR[8]) e del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 [9].
Pertanto, il mediatore familiare, qualora si decida di ricorrere alla modalità telematica, ha l’obbligo di informare le parti sulle modalità di trattamento dei dati, di utilizzare strumenti tecnologici adeguati e sicuri e di adottare tutte le misure necessarie per impedire l’accesso non autorizzato alle sessioni di mediazione[10].
È, inoltre, opportuno che le parti sottoscrivano un accordo di riservatezza[11], specifico per la modalità telematica, con indicazione delle misure adottate per garantire la privacy.
Da quanto esposto ne discende che la mediazione familiare telematica rappresenta un’evoluzione coerente con i processi di digitalizzazione della giustizia e l’approccio conciliativo sempre più valorizzato dal legislatore – si pensi agli interventi recenti avvenuti con la Riforma Cartabia -. Sebbene oggi manchi una disciplina dettagliata, l’uso delle tecnologie anche in ambito familiare si dimostra efficace e rispondente ai bisogni di accessibilità, efficienza e flessibilità.
Resta fermo che, al fine di ottenere il giusto equilibrio tra innovazione digitale e tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, un intervento normativo specifico risulta indispensabile, poiché potrebbe favorire una maggiore uniformità applicativa, regolamentando in particolare: le condizioni di validità degli accordi raggiunti da remoto, la formazione dei mediatori all’uso delle tecnologie, le garanzie procedurali nei percorsi virtuali.
[1] Legge n. 206 del 23.11.2021 (id est Riforma del processo civile) “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
[2] Nonché in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che promuove, tra gli altri obiettivi, anche la digitalizzazione della giustizia.
[3] Linee guida AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia), La mediazione familiare, 2022.
[4] Cfr. Consiglio Nazionale Forense, parere su mediazione familiare telematica, 2020.
[5] Secondo quanto previsto dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.
[6] Noto giurista italiano
[7] Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, Rapporto sullo stato della mediazione familiare in Italia, 2022.
[8] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
[9] Codice in materia di protezione dei dati personali (altrimenti noto come Codice Privacy) “recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”.
[10] Regolamento UE 2016/679, artt. 5, 6, 32; D.lgs. 196/2003, artt. 33-36
[11] A tal proposito vedasi: “Riservatezza nella Mediazione Familiare: limiti, obblighi e casi di decadenza”, Elisa Cofano, su Salvis Juribus, 30.04.2025
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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