L’acquisto di azioni proprie
Il presente contributo si propone di analizzare la disciplina relativa all’acquisto di azioni proprie da parte di una società, con particolare riferimento alle norme del codice civile italiano e alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza. L’operazione di acquisto di azioni proprie è un atto di significativa rilevanza per la società, in quanto incide sulla sua struttura patrimoniale e finanziaria, nonché sui diritti degli azionisti e sulla tutela dei creditori sociali.
Sommario: 1. Disciplina Generale dell’Acquisto di Azioni Proprie (Art. 2357 c.c.) – 2. Disciplina delle Azioni Proprie in Portafoglio (Art. 2357-ter c.c.) – 3. Assistenza Finanziaria per l’Acquisto o la Sottoscrizione di Azioni Proprie (Art. 2358 c.c.) – 4. Casi Speciali di Acquisto di Azioni Proprie (Art. 2357-bis c.c.) – 5. Acquisto di Azioni della Controllante da parte della Controllata (Art. 2359-bis c.c.) – 6. Società con Azioni Quotate – 7. Profili di Responsabilità e Sanzioni – 8. Conclusioni
1. Disciplina Generale dell’Acquisto di Azioni Proprie (Art. 2357 c.c.)
L’articolo 2357 c.c. stabilisce le condizioni e i limiti fondamentali per l’acquisto di azioni proprie da parte di una società per azioni. La ratio di questa normativa risiede primariamente nella necessità di tutelare l’integrità del capitale sociale e l’effettività del patrimonio netto, evitando che la società possa, per così dire, “annacquare” il proprio capitale o alterare la parità di trattamento tra i soci.
Le condizioni principali sono:
Limiti di risorse utilizzabili: L’acquisto può avvenire solo “nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato”. Questo vincolo mira a garantire che l’operazione non intacchi il capitale sociale nominale né le riserve non distribuibili.
Azioni interamente liberate: Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate, per evitare che la società assuma l’obbligo di eseguire versamenti ancora dovuti.
Autorizzazione assembleare: L’acquisto deve essere preventivamente autorizzato dall’assemblea ordinaria (o straordinaria, a seconda delle previsioni statutarie o della natura dell’operazione sottostante, come nel caso di assistenza finanziaria ex art. 2358 c.c.). L’assemblea “ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione e’ accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo”.
Limite quantitativo per società contendibili: Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni acquistate (anche tramite società controllate) non può eccedere la quinta parte del capitale sociale.
2. Disciplina delle Azioni Proprie in Portafoglio (Art. 2357-ter c.c.)
Una volta acquistate, le azioni proprie sono soggette a una disciplina specifica.
Anzitutto gli amministratori possono disporre delle azioni acquistate solo ed esclusivamente previa autorizzazione dell’assemblea, che ne stabilisce le modalità.
Finché le azioni restano di proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni, mentre il diritto di voto è sospeso. azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. Tuttavia, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il computo è disciplinato dall’art. 2368, terzo comma, c.c., che le esclude dal calcolo del quorum deliberativo. La Corte di Cassazione ha precisato che tale differenziazione mira a consentire una più agevole formazione della maggioranza nelle società “aperte”(Cass.civ., sex. I, 03/09/2024, n. 23557).
L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo. Questa previsione, introdotta dal D.Lgs. 139/2015, è coerente con la normativa prudenziale bancaria che impone la riduzione del patrimonio netto per un importo pari a quello delle azioni acquistate.
3. Assistenza Finanziaria per l’Acquisto o la Sottoscrizione di Azioni Proprie (Art. 2358 c.c.)
L’articolo 2358 c.c. disciplina le “altre operazioni sulle proprie azioni”, specificamente vietando alla società di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non a determinate condizioni. La ratio di tale divieto è, ancora una volta, la tutela dell’integrità del capitale sociale e dell’effettività del patrimonio, a salvaguardia degli azionisti e dei terzi creditori. La Corte di Cassazione ha affermato che tale divieto “ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio”, comprendendo qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, anteriore o posteriore all’acquisto, se strumentale allo scopo vietato (Cass. civ., sez. I, 06/10/2023, n. 28148).
Il divieto può essere superato rispettando una rigorosa procedura così articolata:
Autorizzazione dell’assemblea straordinaria: L’operazione deve essere preventivamente autorizzata dall’assemblea straordinaria.
Relazione degli amministratori:Gli amministratori devono predisporre una dettagliata relazione che illustri l’operazione sotto il profilo giuridico ed economico, descrivendone le condizioni, le ragioni, gli obiettivi, l’interesse per la società, i rischi per la liquidità e la solvibilità, e il prezzo di acquisto. La relazione deve attestare che l’operazione avviene a condizioni di mercato e che il merito creditizio della controparte è stato valutato. Questa relazione deve essere depositata presso la sede sociale nei trenta giorni precedenti l’assemblea.
Pubblicità: Il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione, deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Limiti patrimoniali: L’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Deve essere inoltre iscritta al passivo una riserva indisponibile di pari importo.
La violazione delle prescrizioni dell’art. 2358 c.c. comporta, secondo la giurisprudenza prevalente, la nullità dell’operazione di assistenza finanziaria e, potenzialmente, dell’acquisto di azioni ad essa collegato. Il socio è legittimato ad agire per la dichiarazione di nullità, in quanto tali operazioni incidono sul valore della sua partecipazione (Ex multis: Cass.civ. 28148/2023 cit.; Corte d’Appello Venezia, sez. S1, sentenza n. 505/2023).
4. Casi Speciali di Acquisto di Azioni Proprie (Art. 2357-bis c.c.)
L’articolo 2357-bis c.c. elenca alcune ipotesi in cui le limitazioni previste dall’art. 2357 c.c. non si applicano. Tra queste:
Esecuzione di una delibera assembleare di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni.
Acquisto a titolo gratuito (per azioni interamente liberate).
Effetto di successione universale, fusione o scissione.
Esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società (per azioni interamente liberate).
Anche in questi casi, se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite del quinto del capitale (per le società contendibili), l’eccedenza deve essere alienata entro tre anni.
5. Acquisto di Azioni della Controllante da parte della Controllata (Art. 2359-bis c.c.)
L’articolo 2359-bis c.c. disciplina l’acquisto di azioni o quote della società controllante da parte della società controllata. Tale operazione è soggetta a limiti analoghi a quelli previsti per l’acquisto di azioni proprie, ossia:
Utilizzo di utili distribuibili e riserve disponibili.
Acquisto di sole azioni interamente liberate.
Autorizzazione dell’assemblea della controllata secondo le modalità dell’art. 2357, comma 2, c.c.
Limite quantitativo del quinto del capitale della controllante (se società contendibile), tenendo conto anche delle azioni già possedute dalla controllante stessa o da altre sue controllate.
Costituzione di una riserva indisponibile.
Sospensione del diritto di voto della controllata nelle assemblee della controllante.
6. Società con Azioni Quotate
Per le società con azioni quotate, l’art. 132 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) stabilisce che gli acquisti di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-bis, c. 1, n. 1, c.c., devono essere effettuati “in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento”. Tale disposizione si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati da una società controllata ai sensi dell’art. 2359-bis c.c.
La determinazione del valore delle azioni sulla base delle quotazioni di mercato è un criterio considerato ragionevole e fatto proprio dal legislatore anche in altri contesti (es. recesso, diritto di opzione).
7. Profili di Responsabilità e Sanzioni
La violazione delle norme sull’acquisto di azioni proprie e sull’assistenza finanziaria può comportare anzitutto la nullità delle operazioni. Di fatti, come già accennato, le operazioni compiute in violazione dell’art. 2358 c.c. sono generalmente considerate nulle dalla giurisprudenza. Anche l’acquisto di azioni proprie in violazione dell’art. 2357 c.c. può portare a conseguenze invalidanti o all’obbligo di alienazione/annullamento.
Gli amministratori che pongono in essere tali operazioni in violazione di legge o dello statuto possono essere chiamati a rispondere dei danni cagionati alla società, ai soci o ai terzi.
Infine il collegio sindacale ha il dovere di vigilare sul rispetto della legge e dello statuto, e quindi anche sulla corretta esecuzione delle operazioni di acquisto di azioni proprie e di assistenza finanziaria. La sua inerzia di fronte a palesi irregolarità può fondare una sua responsabilità.
8. Conclusioni
L’acquisto di azioni proprie è un’operazione delicata che richiede una scrupolosa osservanza delle disposizioni normative e statutarie. La finalità principale della disciplina è la salvaguardia dell’integrità del capitale sociale e la tutela degli interessi degli azionisti e dei creditori. La procedura autorizzativa, i limiti patrimoniali e quantitativi, nonché le cautele previste per l’assistenza finanziaria, sono tutti presidi volti a garantire che tali operazioni non pregiudichino la solidità finanziaria della società e non creino ingiustificate disparità di trattamento.
È fondamentale che gli organi sociali (amministratori, assemblea, collegio sindacale) operino con la massima diligenza e trasparenza nel deliberare ed eseguire operazioni di acquisto di azioni proprie, assicurando il pieno rispetto delle condizioni legali e statutarie.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Salvatore Daina
Avvocato specializzato in diritto commerciale e civile.
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