Linee guida Anac sugli affidamenti in house: il Consiglio di Stato dice si

Linee guida Anac sugli affidamenti in house: il Consiglio di Stato dice si

E’ del 1 Febbraio il parere del Consiglio di Stato teso a chiarire la portata delle linee guida ANAC in merito al registro di cui all’articolo 192 del D.lgs n.50/2016 (codice dei contratti pubblici e concessioni).

Il parere richiesto dall’ ANAC al Supremo Collegio è stato reso in sede di interpretazione delle linee guida relative agli affidamenti diretti. In particolare sull’esatto contenuto di cui all’articolo 192 codice contratti pubblici prevede in capo all’autorità anti-corruzione la tenuta del registro delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operino mediante l’utilizzo dell’ in house.

Il Consiglio di Stato sottolinea la correttezza delle linee guida cosi come redatte dall’ ANAC  specie avuto riguardo a come nelle stesse vengano presi in considerazioni i soli requisiti soggettivi cosi come individuati dall’articolo 192 secondo e terzo comma, ciò a conferma anche del ruolo che l’autorità in questione svolge nell’impianto istituzionale.

Inoltre questo è in linea con la natura dell’iscrizione in tale registro ossia dichiarativa; è infatti lo stesso organo della giustizia amministrativa  a chiarire: “ l’art. 192 non ha ampliato il catalogo dei requisiti sostanziali che consentono all’amministrazione aggiudicatrice o agli enti aggiudicatori l’affidamento di compiti di autoproduzione a “proprie” strutture organizzative, senza procedure competitive, e in alternativa al ricorso al mercato secondo logiche di outsourcing”.

Le linee guida relative alla tenuta dell’elenco cosi elaborate assicurano le esigenze di trasparenza, pubblicità necessarie in tema di contratti pubblici non risolvendosi, pertanto, tale elenco in un mero strumento “notizia”.

Infine merita un cenno il tema di riparto di giurisdizione che potrebbe venire in rilievo laddove sorgessero questioni attinenti all’elenco contenuto nello stesso parere. Il Consiglio di Stato indica nel giudice amministrativo il “giudice naturale” di tali controversie (al punto 5).


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