D.L. n. 116/2025: alcune novità in materia di reati ambientali

D.L. n. 116/2025: alcune novità in materia di reati ambientali

In data 8 agosto 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 116/2025 recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei Fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”. Il Decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La riforma ha introdotto importanti modifiche al fine di rafforzare la tutela penale dell’ambiente, incidendo su tre fondamentali fonti normative:

  • il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. TUA, Testo Unico Ambientale)

  • il Codice Penale 

  • il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato

L’intervento si colloca in un più ampio contesto di adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione Europea, in particolare alla recente Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente.

Per quanto riguarda il Testo Unico Ambientale, tra le principali direttrici della riforma si segnala, in primo luogo, l’inasprimento del trattamento sanzionatorio, nonché la modifica di una serie di reati, tra cui le fattispecie di: “Abbandono di rifiuti non pericolosi” (art. 255), “Abbandono di rifiuti pericolosi” (art. 255 ter), “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (art. 256) e “Discarica non autorizzata” (art. 256, commi 3 e 3 bis).

Parallelamente, è stata introdotta la fattispecie di “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” (art. 255 bis) e sono stati modificati i reati di “Combustione illecita di rifiuti” (art. 256 bis), “Traffico illecito di rifiuti” (art. 259), ora rubricato “Spedizione illegale di rifiuti” e “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” (art. 258).

Il legislatore ha, inoltre, introdotto l’aggravante dell’attività di impresa (art. 259 bis), che prevede un aumento di un terzo delle pene di cui agli artt. 256, 256-bis e 259 del TUA qualora i fatti siano commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o, comunque, di un’attività organizzata. La norma prevede la responsabilità del titolare dell’impresa o del responsabile dell’attività organizzata anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. La novità introdotta dalla riforma consiste nel fatto che ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano le sanzioni interdittive disciplinate dall’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

Quanto alle modifiche del codice penale, tra le novità introdotte dalla riforma, si segnala la previsione di pene più severe in relazione agli artt. 452 sexies (“Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”) e 452 quaterdecies (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”) previsti entrambi dal D.Lgs. n. 231/2001 come reati presupposto, nel caso in cui le condotte relative alla gestione dei rifiuti comportino un pericolo concreto per la vita o la salute delle persone o la compromissione o deterioramento delle matrici ambientali o degli ecosistemi.

Inoltre, viene modificato l’art. 131 bis c.p. in materia di particolare tenuità del fatto: la riforma integra l’elenco dei reati ostativi aggiungendovi, al comma 3 lettera 4 ter i delitti di cui agli artt. 255 ter, 256, comma 1 e 1 bis, 3 e 3bis, 256 bis e 259 TUA.

Infine, il D.L. n. 116/2025 ha introdotto una serie di modifiche anche in relazione al D.Lgs. n. 231/2001 mediante l’estensione dell’ambito di responsabilità dell’ente e la previsione di soglie sanzionatorie più elevate.

In particolare, il Decreto estende l’ambito della responsabilità degli enti dipendente da reato in relazione alla commissione di reati ambientali in materia di rifiuti prevedendo: l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto; l’introduzione di soglie sanzionatorie più severe; misure interdittive più incisive.

Nel novero dei reati presupposto previsti dall’art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 sono state introdotte le seguenti fattispecie:

  • 452 septies c.p. “Impedimento del controllo”;

  • 452 terdecies c.p. “Omessa bonifica”;

  • 255 bis TUA “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”;

  • 255 ter TUA “Abbandono di rifiuti pericolosi”;

  • 256 bis TUA “Combustione illecita di rifiuti”.

Tra le modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 si segnala, infine, sia l’innalzamento dell’importo delle sanzioni pecuniarie (per le ipotesi più gravi sono state aumentate fino a 900 quote, mentre per alcuni reati richiamati nel codice penale la sanzione può arrivare sino a 1200 quote), sia l’estensione di quelle interdittive previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 231/01.


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