Sofferenza “costituzionale”​ da Covid-19

Sofferenza “costituzionale”​ da Covid-19

Il ricorso spasmodico ai cc.dd. D.P.C.M. in una dimensione “normativa” espressione evidentemente di un potere “extra-ordinem”, rischia di mettere in “sofferenza” l’assetto costituzionale della nostra Repubblica-Parlamentare, in un momento storico peraltro molto delicato per la tenuta psicologica e sociale del Paese stretto sotto la morsa del lockdown.

In particolare la misura del contenimento sociale prevista tra l’altro, ad opera dei predetti D.P.C.M. incidendo drasticamente sulla libertà di circolazione sancita dall’art.16 della Costituzione, si ritiene violi insanabilmente la riserva di legge “rinforzata” ivi prevista, poiché gli unici motivi di sanità o di sicurezza che ne giustificano la limitazione andrebbero specificati con “legge” e non con meri atti amministrativi; ragion per cui anche tutte le svariate ordinanze adottate rispettivamente dai singoli governatori risulterebbero di riflesso evidentemente illegittime per incostituzionalità.

Il punto è che la gravissima vicenda dell’emergenza sanitaria da covid-19 (dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri, pubblicata in G.U. in data 01/02/2020) coinvolgendo interessi umani (sia “uti singoli” che “usi cives”) di rilevanza costituzionale (per i quali l’ordinamento giuridico appresta una tutela rispettivamente graduata sia in sede amministrativa per mezzo delle “norme di relazione” attributive dei cc.dd. poteri amministrativi che in sede penale con la previsione astratta di reati) meriterebbe di essere gestita dal Parlamento magari anche attraverso lo strumento della “legge-provvedimento” ovvero con atto di rango normativo primario, adottato con il rigore della ragionevolezza, caratterizzato nella sua formazione dal procedimento pubblico e dialettico preordinato alla massima condivisione, compatibile con l’assetto dei poteri stabilito nella Costituzione, posto che alcuna norma costituzionale preclude al Parlamento di espletare un’attività a contenuto “particolare” e “concreto” ed assoggettato al controllo diretto della Corte Costituzionale.


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Luigi Giuseppe Papaleo

Avvocato Cassazionista - Giornalista Pubblicista

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