Straordinari non dovuti ai titolari di PO: condanna della Corte dei Conti Umbria

Straordinari non dovuti ai titolari di PO: condanna della Corte dei Conti Umbria

Sommario: Premessa – 1. Il perimetro normativo: straordinario e PO – 2. Prescrizione e dolo: quando decorre il termine? – 3. L’impossibilità della compensazione “di fatto” – 4. La distinzione tra responsabilità contabile e disciplinare

Premessa

Con la sentenza n. 50 del 31 luglio 2025, la Sezione giurisdizionale Umbria della Corte dei conti ha condannato un dipendente pubblico titolare di Posizione Organizzativa (oggi Elevata Qualificazione) per danno erariale derivante dalla indebita liquidazione di ore di lavoro straordinario mai effettivamente autorizzate. Il Collegio ha escluso ogni responsabilità del Presidente dell’Ente, respinto l’eccezione di prescrizione e riaffermato il divieto di riconoscere compensi accessori — incluso il lavoro straordinario — ai titolari di PO, salvo tassative deroghe contrattuali. La pronuncia offre un importante contributo interpretativo sui limiti dell’autonomia funzionale dei funzionari pubblici, sull’inderogabilità dei vincoli contrattuali collettivi e sulla responsabilità amministrativa in presenza di comportamenti apparentemente giustificabili ma formalmente irregolari.

La sentenza n. 50/2025 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Umbria, rappresenta una delle più puntuali applicazioni del principio di legalità amministrativa nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato. Il caso in esame ruota attorno alla indebita corresponsione di compensi per lavoro straordinario ad un funzionario distaccato presso un Comune per attività connesse all’emergenza sismica, poi nominato con decreto sindacale titolare di posizione organizzativa.

La Procura erariale ha agito sulla base di una segnalazione anonima, evidenziando un’anomalia sistemica: la liquidazione di ore di straordinario ben oltre i limiti autorizzati e, peraltro, in assenza della prestazione presso l’ente originario. Il dipendente ha addotto giustificazioni varie: dal malfunzionamento del sistema informatico, all’esistenza di un “bilancio orario” favorevole, fino alla legittimità delle attività prestate, sebbene in deroga alle previsioni convenzionali.

Il Collegio, pur riconoscendo l’effettività delle prestazioni complessive, ha chiarito un punto fondamentale: le regole del pubblico impiego non consentono l’autogestione dell’orario lavorativo né la compensazione tra prestazioni non autorizzate e orari eccedenti, soprattutto in assenza di una chiara base regolamentare o negoziale.

1. Il perimetro normativo: straordinario e PO

Secondo l’art. 15 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, il trattamento economico accessorio delle Posizioni Organizzative assorbe tutte le indennità ulteriori, inclusi i compensi per lo straordinario. L’unica eccezione è prevista per lo straordinario elettorale o per eventi calamitosi, ai sensi dell’art. 18 dello stesso CCNL e dell’art. 40 del contratto del 2004. La Corte è quindi netta: al di fuori di tali eccezioni, nessuna indennità può essere corrisposta ai titolari di PO, neppure a titolo di compensazione o per prestazioni comunque effettuate. La regola generale è fondata sull’assetto funzionale delle PO, che non coincide con quello dirigenziale, e che non consente alcuna elasticità organizzativa autonoma.

2. Prescrizione e dolo: quando decorre il termine?

Altro tema centrale è l’eccezione di prescrizione, rigettata in quanto il danno non era immediatamente percepibile: il sistema di rilevazione delle presenze, mal utilizzato, ha occultato per un certo tempo l’anomalia. La Corte ha ribadito che, nei casi non dolosi, il termine decorre dal momento dell’obiettiva conoscenza del danno, ossia quando esso si manifesta quale spesa non dovuta o valore perduto per l’Amministrazione. In questo caso, la conoscenza è maturata solo a seguito dell’emersione dell’errore informatico e della verifica dei carichi di lavoro. L’elemento soggettivo del dolo, affermato nel capo di condanna, si fonda sull’iniziativa unilaterale del convenuto di liquidare e non rettificare somme pur sapendo della mancata corrispondenza tra autorizzazioni e attività rese.

3. L’impossibilità della compensazione “di fatto”

Il Collegio ha rigettato la tesi della compensazione tra ore retribuite indebitamente e ore svolte senza retribuzione. Tale logica, se accolta, scardinerebbe l’intero sistema di vincoli autorizzativi, attribuendo al singolo funzionario una discrezionalità incompatibile con i principi di imparzialità e buon andamento.

Si osserva che il diritto al compenso straordinario richiede sempre una previa autorizzazione, anche se illegittima o in contrasto con il CCNL. La mancanza di qualsiasi autorizzazione, o l’eccedenza rispetto a quella formalmente concessa, non consente in alcun modo il riconoscimento economico, né può essere sanata ex post da una valutazione discrezionale del dipendente.

4. La distinzione tra responsabilità contabile e disciplinare

Pur escludendo la responsabilità del Presidente dell’APSP — privo del potere regolamentare e sprovvisto di strumenti di controllo a fronte di una struttura ridotta — la Corte non manca di rilevare che la condotta del dipendente integra almeno un illecito disciplinare, se non una fattispecie penalmente rilevante in base all’art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (falsa attestazione della presenza in servizio).

L’assenza di un danno erariale diretto per le prestazioni presso l’ente originario non esclude la censurabilità del comportamento sotto altri profili, rilevando una condotta arbitraria e disallineata rispetto all’assetto regolatorio del distacco e della gestione oraria.

La sentenza n. 50/2025 della Corte dei conti Umbria assume rilievo non solo per la sanzione concreta inflitta, ma soprattutto per la chiarezza con cui riafferma alcuni capisaldi del diritto amministrativo applicato al pubblico impiego contrattualizzato: l’inviolabilità dei vincoli contrattuali collettivi; l’irrilevanza della “buona fede” quando mancano i presupposti normativi del diritto al compenso; l’illegittimità dell’autogestione oraria nel personale non dirigenziale; l’onere della prova del danno, inteso non solo come uscita patrimoniale ma come spesa ingiustificata.

In prospettiva, la pronuncia indica alle amministrazioni la necessità di adottare sistemi di controllo certi, regolamenti chiari e un’applicazione rigorosa delle autorizzazioni, specialmente nei contesti emergenziali, dove l’elasticità organizzativa può generare derive poco compatibili con l’interesse pubblico.


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Riccardo Renzi

Funzionario della Pubblica Amministrazione a Comune di Fermo
Istruttore direttivo presso Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo, membro dei comitati scientifici e di redazione delle riviste Menabò, Notizie Geopolitiche, Scholia e Il Polo – Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti”, e Socio Corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche. Ha all'attivo più di 500 pubblicazioni tra scientifiche e di divulgazione, per quanto concerne il diritto collabora con Italia Appalti, Altalex, Jus101, Opinio Juris, Ratio Iuris, Molto Comuni, Italia Ius, Terzultima Fermata e Salvis Juribus.

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