L’uso del cellulare all’esame di Stato tra proporzionalità e automatismi sanzionatori

L’uso del cellulare all’esame di Stato tra proporzionalità e automatismi sanzionatori

Sommario: 1. Il caso e la decisione – 2. La base legale del potere sanzionatorio – 3. Utilizzo del cellulare, prova e verbalizzazione – 4. Proporzionalità, automatismi e garanzie procedimentali – 5. Prospettive sistemiche

1. Il caso e la decisione

La sentenza n. 7341/2025 del Consiglio di Stato ha affrontato una questione tanto concreta quanto emblematica: l’esclusione di una candidata dall’esame di Stato per l’introduzione e l’uso di un secondo telefono cellulare durante la prova scritta di italiano.

Il Collegio, in sede giurisdizionale, ha confermato la decisione del T.A.R. Umbria, ritenendo infondato l’appello e convalidando il provvedimento espulsivo adottato dalla commissione d’esame.

In punto di fatto, la Sezione ha valorizzato il comportamento della studentessa che, dopo aver consegnato regolarmente un primo cellulare prima dell’inizio della prova, ha trattenuto per sé un secondo dispositivo, in violazione delle prescrizioni ministeriali. Tale condotta, ritenuta dolosa e non frutto di mera disattenzione, è stata interpretata come manifestazione di un animus decipiendi incompatibile con i principi di correttezza e trasparenza che presidiano la valutazione scolastica, giustificando così la misura più grave: l’esclusione immediata dalla sessione d’esame.

Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che non ha avuto rilievo l’avvenuto superamento, in via cautelare, della sessione suppletiva, poiché gli effetti di tale fase sono stati automaticamente travolti dalla decisione definitiva di rigetto nel merito. La natura interinale della tutela cautelare, ha osservato il Collegio, non può tradursi in una sanatoria sostanziale di atti adottati in esecuzione di un provvedimento poi caducato.

In tale cornice, la Sezione ha così riaffermato l’esigenza di garantire la regolarità e la serietà dell’esame di Stato, considerato non soltanto un adempimento formale, ma un banco di prova dell’integrità personale e dell’etica pubblica dello studente.

2. La base legale del potere sanzionatorio

La candidata appellante ha sostenuto che la misura espulsiva fosse priva di un fondamento normativo valido, richiamando l’abrogazione dell’art. 95 del r.d. n. 653/1925 ad opera della legge n. 56/2025 e ritenendo, di conseguenza, che l’Amministrazione avesse agito in difetto di potere.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia chiarito che la disposizione invocata non costituiva la base giuridica della sanzione, ma aveva natura meramente organizzativa, limitandosi a individuare l’autorità competente all’adozione dei provvedimenti di annullamento delle prove di esame. Essa, dunque, non disciplinava il contenuto sostanziale del potere sanzionatorio, né il relativo procedimento.

La Sezione ha quindi ritenuto che la fonte del potere esercitato dalla commissione d’esame dovesse essere rinvenuta nell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 62/2017, il quale attribuisce all’Amministrazione scolastica il compito di garantire la regolarità e la trasparenza delle prove, nonché nella nota ministeriale del 29 maggio 2025 che ha dato attuazione a tale previsione. A ciò si è aggiunto il richiamo all’art. 13 del d.P.R. n. 487/1994, applicato in via analogica anche agli esami di Stato in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui le regole poste a presidio dell’imparzialità nei concorsi pubblici trovano piena estensione agli esami conclusivi del ciclo di istruzione.

In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha rafforzato l’equiparazione funzionale tra l’esame scolastico e la selezione concorsuale, sottolineando come entrambi i procedimenti si fondino sui medesimi valori di correttezza, trasparenza e parità di trattamento. La decisione ha così riaffermato che la scuola, al pari della pubblica amministrazione concorsuale, è tenuta a garantire condizioni di assoluta neutralità e ad adottare sanzioni idonee a preservare la credibilità dell’intero sistema valutativo.

3. Utilizzo del cellulare, prova e verbalizzazione

La pronuncia ha affermato che, ai fini dell’esclusione, è sufficiente la constatazione del “maneggiamento” del telefono cellulare, da equipararsi all’“utilizzo” in senso proprio.

Il verbale della commissione d’esame – non oggetto di querela di falso – riportava che la candidata era stata “sorpresa mentre utilizzava uno smartphone”. Tale attestazione, di per sé, è stata ritenuta prova piena dell’infrazione, non essendo necessario accertare un effettivo contatto con l’esterno o la visione di contenuti.

La distinzione semantica proposta dalla difesa tra uso e detenzione è stata giudicata artificiosa e priva di riscontro probatorio. Il Consiglio di Stato, in tal modo, ha recepito un orientamento di rigore che sposta la soglia dell’antigiuridicità dal rischio concreto al mero comportamento potenzialmente idoneo a compromettere la parità di trattamento.

Sotto il profilo critico, tale impostazione solleva dubbi di compatibilità con il principio di offensività e con il diritto di difesa, specie in assenza di verbalizzazioni analitiche circa le circostanze materiali dell’accaduto. L’“uso” non dovrebbe essere presunto, ma desunto da elementi oggettivi, documentati e verificabili, per evitare che l’apparenza sostituisca l’accertamento.

4. Proporzionalità, automatismi e garanzie procedimentali

Il Collegio ha ritenuto la sanzione proporzionata e coerente con la necessità di tutelare l’integrità della prova, negando rilievo alle censure sulla mancata instaurazione di un procedimento disciplinare ordinario.

L’urgenza dell’intervento, ha osservato il Consiglio di Stato, avrebbe imposto la reazione immediata della commissione, previa audizione sintetica della candidata.

Tuttavia, l’impostazione adottata – che ammette l’esclusione quale automatismo vincolato – rischia di indebolire i principi di proporzionalità e ragionevolezza, cardini dell’azione amministrativa. L’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 non può essere utilizzato come strumento sanante generalizzato, specie in presenza di valutazioni discrezionali.

Né può trascurarsi la dimensione soggettiva della responsabilità: l’eventuale patologia ansiosa, sebbene allegata tardivamente, avrebbe potuto, in un sistema più flessibile, trovare riscontro in misure di accomodamento preventivo. La proporzionalità, in questa materia, dovrebbe misurarsi non solo sull’offesa all’interesse pubblico, ma anche sulla funzione educativa dell’esame.

5. Prospettive sistemiche

La decisione consolida un indirizzo restrittivo: il possesso del cellulare diviene di per sé condotta tipica di frode, e l’esclusione assume natura automatica.

Se tale linea assicura uniformità e deterrenza, rischia però di irrigidire eccessivamente il sistema, trascurando la diversità dei contesti e la possibilità di errori materiali.

Sarebbe auspicabile, de iure condendo, un intervento ministeriale volto a chiarire le modalità di verbalizzazione, a graduare le sanzioni in base alla gravità dell’illecito e a prevedere procedure di segnalazione preventiva per studenti con condizioni psicologiche certificate.

La scuola, quale sede di legalità sostanziale e non solo formale, non può affidarsi a un automatismo punitivo che confonde la colpa con la mera apparenza della trasgressione. Solo una disciplina più proporzionata, fondata su istruttoria effettiva e su garanzie di motivazione, può preservare l’autorità dell’istituzione scolastica senza rinunciare al suo compito educativo.


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