Va via di casa? Addebito automatico della separazione

Va via di casa? Addebito automatico della separazione

E’ di qualche giorno fa l’ordinanza della Cassazione Civile, Sezione VI, n. 25966/2016 secondo cui, in sostanza, l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale determina l’automatico addebito della separazione dal marito salvo alcune ipotesi che di seguito riporteremo.

Il caso in questione trae origine  da un procedimento di separazione personale, a conclusione del quale la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di addebito del marito e condannava quest’ultimo a versare alla moglie un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili. Affermava il giudice di secondo grado, a sostegno del proprio provvedimento di rigetto della domanda del marito, che “per la pronuncia di addebito della separazione è necessaria non solo l’esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio – ma pure – quella di uno stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l’elemento della intollerabilità della convivenza”. Il giudice di merito si è pertanto limitato, nell’esposizione del proprio iter logico-giuridico a conformarsi agli orientamenti, potremmo quasi azzardare, costanti della Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 9074/2011; n. 2059/2012). È evidente tuttavia che, alla luce dell’ordinanza in commento, per la Corte di Cassazione tali indirizzi giurisprudenziali vadano certamente rivisti e, per certi aspetti, superati.

Nell’accogliere il ricorso del marito, gli Ermellini, hanno osservato che per la pronuncia di addebito della separazione non è sufficiente la sola esistenza della violazione degli obblighi tra i coniugi, così come previsto dall’art. 143 cc, in quanto è fondamentale l’accertamento del nesso di causalità tra la presunta violazione e l’elemento della intollerabilità della convivenza. A parere della Suprema Corte è infatti da considerarsi differente l’ipotesi in cui si verifichi la situazione dell’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, come d’altronde nella vicenda in esame, poiché sussisterebbe in tal caso la violazione dell’obbligo della convivenza, con la conseguenza che il richiedente non sarebbe onerato di dover provare il sopra citato nesso di causalità poiché esso sussisterebbe automaticamente .

Ma allora per il coniuge che inconsapevole delle conseguenze della propria condotta  ha abbandonato la casa coniugale non vi è soluzione? Secondo i Giudici di legittimità non vi è che una sola possibilità per smentire tale visione ed evitare l’addebito: provare di fronte ai giudici del rinvio, la “giusta causa dell’allontanamento, che potrebbe consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per dare vita, almeno temporaneamente, ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione” .

In conclusione, se lei se ne va via di casa, l’addebito della separazione è automatico, salvo che non provi una “giusta causa” che abbia determinato l’allontanamento dall’abitazione familiare.


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Elisabetta Natali

Dottore in Giurisprudenza presso l'Università di Macerata nell' A.A. 2012/2013 con la tesi di Laurea in Diritto Civile dal titolo "CESL: un passo verso il codice civile europeo". Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università di Macerata e si è diplomata nel 2015 con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo " Il trattamento giuridico dello straniero irregolare affetto da grave patologia" con votazione 70/70. Ha intrapreso l'attività di pratica forense presso il Foro di Fermo ultimata nel 2015. Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel settembre 2016 ed attualmente esercita la professione di Avvocato. Sta frequentando il "Corso Biennale di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista per l'abilitazione alla difesa d'ufficio" per l'anno 2015-2017.

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