Atti osceni in treno: è reato?

Atti osceni in treno: è reato?

La recentissima pronuncia della Sezione VI della Corte di Cassazione n. 32687 del 2 settembre 2021 in materia di atti osceni in luogo pubblico ha creato grande scalpore mediatico e molteplici reazioni di sdegno da parte dell’opinione pubblica: la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Bergamo contro la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale per il reato di atti osceni in luogo pubblico ex art. 527 co. 2 c.p. nei confronti di S.A. per aver compiuto atti di autoerotismo sul vagone di un treno in presenza di una donna.

La vicenda ha inizio nel 2019 quando la denunciante richiedeva l’intervento delle Forze dell’Ordine sul treno Novara-Treviglio a causa di comportamenti sessualmente molesti dell’imputato; all’arrivo degli agenti costui reagiva violentemente al fine di impedirgli il compimento di atti del proprio ufficio. S.A veniva dunque condannato con rito abbreviato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. ma assolto dal reato di atti osceni in luogo pubblico ai sensi del co.2 dell’art. 527 c.p. escludendo che il fatto fosse stato commesso in un luogo frequentato abitualmente da minori.

L’art. 527 c.p. rubricato “Atti osceni” stabilisce al primo comma che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Al secondo comma, invece, punisce con la pena della reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Il d.lgs. 8/2016 ha depenalizzato il reato di atti osceni di cui al 1 comma prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa, ma il co 2 ha conservato il suo carattere di illecito penale in ragione della gravità del fatto commesso.

La giurisprudenza è intervenuta a più riprese sulla fattispecie in questione al fine di precisarne gli elementi costitutivi.

Anzitutto ha definito i concetti di luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico precisando che il luogo pubblico è quello in cui un numero indeterminato di persone può accedervi senza alcuna limitazione quali ad esempio un parcheggio pubblico, una via, una piazza; il luogo aperto al pubblico è invece quello in cui vi si può accedere a determinate condizioni o è riservato ad una determinata categoria di persone come un teatro, un museo, un cinema. Infine il luogo esposto al pubblico, pur non essendo pubblico o aperto al pubblico, è posto in condizione di poter vedere cosa vi succede all’interno.

Gli atti osceni sono invece quelli relativi alla sfera sessuale e che hanno lo scopo di richiamare atti scabrosi non essendo sufficiente la mera esposizione della nudità; l’atto osceno non si limita alla rappresentazione di un atto sessuale ma comprende anche l’oscenità delle azioni e dei comportamenti che richiamino l’atto stesso, come gli atteggiamenti licenziosi che offendono il senso di riservatezza che presiede alle manifestazioni in luogo pubblico (Cass., sent. n. 19178/2015).

Prima della recente depenalizzazione l’ipotesi di cui al co 2 era qualificata come una circostanza aggravante del reato di cui al comma 1, mentre oggi si tratta di una vera e propria fattispecie autonoma per la quale è necessario il dolo. Affinché sussista il reato è necessario che siano stati commessi atti osceni nei luoghi indicati dalla norma e cioè quelli abitualmente frequentati da minori o quelli in cui vi è anche solo il pericolo che minori possano assistere.

Trattandosi di un reato di pericolo concreto il giudice dovrà accertare che, al momento del fatto, nei luoghi indicati, fossero presenti uno o più minori. In assenza di minori sul luogo “è escluso il pericolo che i minori possano assistere alla realizzazione, da parte dell’agente, di atti osceni”. Non rileva dunque che uno o più minori abbiano effettivamente assistito agli atti osceni: è sufficiente, invece, che ciò potesse accadere, in ragione della loro presenza nei luoghi indicati dalla norma (Cass. n. 43542/2019)

La giurisprudenza ha stabilito che per “luogo abitualmente frequentato da minori” non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. Un luogo riconoscibile come tale per vocazione strutturale (scuole, impianti sportivi, ludoteche..) o per elezione specifica, di volta in volta, scelti dai minori come punto di ritrovo abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (muretto sulla pubblica via, cortile condominiale…) (Cass. n. 29239/2017)

Ed è proprio questa l’interpretazione ripresa dalla sentenza in commento per escludere il reato contestato in quanto la Corte ha ritenuto che il vagone di un treno in movimento non possa essere considerato un luogo abitualmente frequentato da minori o che i minori scelgono sistematicamente di frequentare e, dunque, non possono ritenersi integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 527, co. 2, c,p..


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