Autovelox, mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio: multa annullata

Autovelox, mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio: multa annullata

L’autovelox è lo strumento più diffuso per contrastare l’eccesso di velocità che costituisce una delle cause principali degli incidenti stradali. Più nel dettaglio, gli autovelox sono dispositivi in grado di rilevare le velocità istantanea dei veicoli e registrare le targhe dei trasgressori.

E’, inoltre, possibile distinguere tra gli autovelox fissi e quelli mobili. I primi possono essere installati su autostrade, strade (urbane o extraurbane) in apposite strutture al lato della strada o su pali e non vi è bisogno della presenza di agenti delle forze dell’ordine. Per quelli mobili è, invece, necessaria la presenza degli agenti di Polizia.

Tuttavia, nell’installazione dei cc.dd. autovelox fissi, gli enti locali devono basarsi sulle indicazioni contenute nel decreto prefettizio che specifica le strade soggette a controllo elettronico e senza obbligo di contestazione immediata al conducente.

In particolare, ai sensi dell’art. 4 L. 168/2002, gli autovelox che consentono il rilevamento della velocità da remoto possono essere installati ovunque solo su autostrade, strade extraurbane secondarie, strade urbane principali. Ciò in quanto trattasi di strade a scorrimento veloce, come individuato dall’art. 2 Codice della Strada.

Sulle altre strade, comprese quelle urbane, non di scorrimento, gli autovelox possono essere installati solo sui tratti autorizzati dalla Prefettura tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e di traffico per le quali non è possibile la contestazione immediata in sicurezza.

Pertanto, nel caso in cui il conducente riceva un verbale di contestazione per eccesso di velocità rilevato con autovelox, egli ha diritto di conoscere i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata e consentito l’installazione dell’autovelox in quel tratto di strada. Da qui l’importanza di indicare, nel verbale di contestazione, gli estremi del provvedimento prefettizio di autorizzazione. La mancata indicazione degli estremi di tale decreto, nel verbale di contestazione, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio e non una mera irregolarità formale.

Per tali motivi, la Cassazione, con sentenza n.776/2021, ha ancora una volta annullato un verbale di contestazione per eccesso di velocità – rilevato con autovelox – attesa la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: <<…il Ministero dell’Interno ha da tempo chiarito con circolare n. 300/A/1/5485/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, interpretativa ed esplicativa del D.L. n. 121 del 2001, art. 4, che l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall’art. 2 C.d.S.. Il tutto con la conseguenza che nelle strade non rientranti – come quella di cui all’opposizione – fra quelle innanzi dette (ovvero quelle classificate come E ed F dall’art. 2 cit.) è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei Limiti di velocità. E tanto per logica conseguenza del fatto che sulle arterie stradali minori sarebbe sempre possibili – senza compromissione della sicurezza stradale – l’intervento diretto degli organi di polizia e la contestazione immediata delle violazioni. Era quindi necessaria l’esistenza e l’indicazione nel verbale del decreto prefettizio. Nell’occasione, dopo aver affermato la necessità del provvedimento prefettizio de quo, si è – fra l’altro – ribadito ancora che “la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell’opposizione”…>>.


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Marwa Baktash

Laureata cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Milano - Bicocca.Abilitata all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano.Avvocato presso lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher ove mi occupo di diritto civile, commerciale, societario e fallimentare.

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