Bacio sulla guancia: è possibile la condanna per violenza sessuale se non voluto?

Bacio sulla guancia: è possibile la condanna per violenza sessuale se non voluto?

Il presente contributo si propone di analizzare uno dei temi più discussi in ambito penalistico, ossia la sussistenza della responsabilità penale in capo a un soggetto qualora quest’ultimo abbia posto in essere una condotta sfociabile nel tentativo di violenza sessuale.

Prima di esaminare la fattispecie su cui sono stati chiamati a pronunciarsi i giudici di piazza Cavour, è opportuno, seppur brevemente soffermarsi ad analizzare le caratteristiche del delitto tentato, e il reato di cui all’ art. 609 bis c.p. ossia la violenza sessuale, al fine di evidenziare quando il mancato tentativo di un bacio sulle labbra possa far sorgere una condanna per violenza sessuale avverso il soggetto che lo pone in essere.

La disciplina del delitto tentato si rinviene nell’ art. 56 c.p.. Si parla di delitto tentato in quanto la punibilità del tentativo è espressamente limitata ai delitti, e sotto il profilo soggettivo il criterio di imputazione soggettiva ai fini della punibilità risulta essere la sussistenza del dolo, sicché un tentativo di contravvenzione non avrebbe rilievo in ambito penale. Il delitto tentato nasce dalla combinazione di una fattispecie di parte speciale con la clausola generale ossia l’art.56 c.p. la quale definisce il tentativo come una serie di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, quindi affinché possa dirsi sussistente la fattispecie tentata è necessaria la sussistenza di due elementi:

– atti idonei: sono quegli atti capaci di apportare una offesa effettiva e quindi concreta al bene giuridico tutelato;

– atti univoci: prima dell’entrata in vigore del codice Rocco, il codice Zanardelli, riteneva che il tentativo venisse a configurarsi solo quando vi era la sussistenza di atti esecutivi; tuttavia la giurisprudenza dominante è conforme nel ritenere che il tentativo possa configurarsi anche quando vi siano solo gli atti preparatori cioè quegli atti anteriori all’inizio dell’esecuzione.

Giova precisare che, il tentativo non risulta essere sussistente quando vi sia il mancato compimento dell’azione o il mancato verificarsi dell’evento.

Per quel che concerne il delitto di cui all’art. 609-bis c.p. ossia la violenza sessuale va precisato che lo stesso è configurabile come un reato comune la cui punibilità è prevista al fine di tutelare la libertà sessuale, che può essere lesa qualora vi siano condotte violente per costrizione o induzione. L’elemento soggettivo richiesto ai fini della punibilità è il dolo generico.

Il caso concreto sottoposto all’attenzione della Cassazione ha avuto ad oggetto la condotta di un capotreno, il quale, a seguito dell’esercizio della sua attività lavorativa consistente nel controllare che i passeggeri fossero provvisti del biglietto di viaggio, si accorgeva che una donna ne era sprovvista, e tuttavia, a seguito dello scambio di informazioni anagrafiche, aveva deciso di non farle pagare il sovrapprezzo che sarebbe tenuto a versare chi viaggia senza biglietto.

Non può dirsi che la condotta tenuta dal capotreno fosse una condotta “gentile” verso la passeggera, visto che quest’ultimo tentava di darle un bacio sulle labbra, mancato, e quindi tramutatosi in un bacio sulla guancia in quanto la passeggera si ritraeva perché non consenziente e quindi scostava il viso.

Il difensore dell’imputato, tuttavia, presentando ricorso in Cassazione avverso la condanna inflitta al suo assistito, si difendeva precisando che gli unici atti esecutivi compiuti erano consistiti nell’avvicinamento della giovane al proprio volto dopo averle preso la mano tirandola verso di sé, sì che l’avvicinamento alle labbra rappresentava una mera congettura della persona offesa.

A fronte di ciò quindi il quesito problematico sul quale sono stati chiamati a pronunciarsi i giudici della Cassazione riguarda la possibile sussistenza di una violenza sessuale a seguito di un semplice bacio sulla guancia. Già con la sentenza nr. 26440/2013 i giudici avevano dato una nozione oggettiva di atto sessuale, precisando che lo stesso sussiste quando vi sia un atto coinvolgente la corporietà sessuale della persona offesa, posto in essere con coscienza e volontà al fine di invadere la libertà sessuale della persona non consenziente. Sulla base di tale pronuncia in relazione alla fattispecie esaminanda i giudici hanno stabilito che ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, inoltre, è stato stabilito – visto che è configurabile il tentativo di violenza sessuale – il principio di diritto in virtù del quale è stato ribadito che tra gli atti suscettibili di integrare il delitto di violenza sessuale possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene su persona non consenziente, come, ad esempio, tentativi di baci sulla bocca.

Quindi alla luce di quanto affermato dai giudici supremi, appare opportuno precisare che il mancato tentativo di un bacio sulle labbra, può sfociare in una violenza sessuale anche qualora il bacio sia ricaduto su una guancia quando la persona offesa cui è diretta la condotta non sia  consenziente.


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