Buona fede e responsabilità negli obblighi di protezione: sulla natura della responsabilità della banca per il pagamento di un assegno a soggetto non legittimato

Buona fede e responsabilità negli obblighi di protezione: sulla natura della responsabilità della banca per il pagamento di un assegno a soggetto non legittimato

La buona fede, assurta dalla giurisprudenza a regola precettiva di condotta e non anche di validità, costituisce il referente normativo comune dei c.d. obblighi di protezione. Senza pretesa di esaustività, il contenuto di questi ultimi può essere individuato nel generale dovere di salvaguardare la sfera giuridica dei soggetti con i quali venga instaurato un rapporto (abbia esso natura contrattuale o sia fattispecie idonea a generare obbligazione ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 1173 c.c.) in modo da evitare che dal proprio comportamento derivi un altrui pregiudizio.

La Suprema Corte, con un recente arresto delle Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità della Banca, ha riconosciuto natura contrattuale alla responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata[1].

In vero, l’art. 43 della Legge Assegni, regola l’adempimento dell’assegno non trasferibile ed impone alla Banca che abbia effettuato il pagamento di pagarlo unicamente al soggetto indicato come prenditore. Da ciò consegue che la Banca non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi il prenditore esattamente individuato. La conclusione, chiaramente volta a tutelare il legittimo prenditore per l’ipotesi in cui subisca uno spossessamento, trova fondamento nella teoria del contatto sociale qualificato ravvisabile ogni qualvolta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento idoneo a tutelare l’affidamento riposto da altri soggetti.

Nel dettaglio tale affidamento riposa sul fatto che l’assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa alla specifica professionalità del banchiere. Dal che, deriva l’affidamento di tutti gli interessati al puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario e la responsabilità specifica del banchiere nei confronti di clienti che si avvalgano di quel servizio. Sulla scorta di tali considerazioni la responsabilità della Banca per aver consentito la violazione dell’art. 43 della Legge Assegni ha natura contrattuale, avendo l’istituto di credito un obbligo professionale di protezione per tutti gli interessanti al buon fine dell’operazione.

La Banca negoziatrice — cui il prenditore può girare il titolo per l’incasso — non è obbligata cartolarmente al pagamento, essendo estranea al rapporto contrattuale tra trattario e traente ma, ciononostante, decidendo di pagare, assume un ruolo nella circolazione del titolo e, pertanto, assume l’obbligo — strumentale al corretto pagamento del titolo — di identificare il presentatore.[2]

Responsabilità contrattuale, delineata dall’art. 1218 c.c. coordinata con l’art. 1176 c.c., derivante da contatto sociale qualificato come fattispecie idonea a produrre obbligazioni e dalla quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.

Infatti, in sede processuale e successivamente alla proposizione dell’azione da parte del danneggiato, la Banca che abbia pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 comma 2 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve[3]. Principio, questo, che ha consentito alla Cassazione di dirimere anche il contrasto sulla natura colposa o oggettiva della responsabilità della Banca. Si osserva, infatti, che di regola una responsabilità oggettiva può concepirsi solo ove manchi un rapporto in senso lato “contrattuale” fra danneggiante e danneggiato, mentre il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176 e 1218 c.c., ossia quello che caratterizza la responsabilità per colpa e che l’istituto di credito può superare dimostrando di aver correttamente e diligentemente adempiuto agli obblighi di protezione cui è tenuta.

 

 

 

 

 


[1] Cass. Sez. Un., 21 maggio 2018, n. 12477
[2] Perdesoli E. Responsabilità della banca negoziatrice e della banca trattaria nel pagamento di assegni a soggetto diverso dal reale beneficiario. La procedura check image truncation in Giurisprudenza Commerciale, fasc. 5, 1 OTTOBRE 2022, pag. 928
[3] Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, n.1177 e Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, n.11138

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