Caporalato: per la configurazione del reato è sufficiente sottopagare il lavoratore

Caporalato: per la configurazione del reato è sufficiente sottopagare il lavoratore

Sommario: 1. Premessa – 2. Il caso da cui trae origine la sentenza n. 6905/2021 della Corte di cassazione – 3. La decisione e le motivazioni della Suprema corte – 4. Conclusioni

 

1. Premessa

Il reato di caporalato trova collocazione nell’art. 603 bis c.p.1, rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 1382, in seguito convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e da ultimo editato dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199.

Con la previsione di una simile fattispecie di illecito penale, il Legislatore nazionale ha voluto colpire un fenomeno altamente degradante e diffuso principalmente in alcune aree del Mezzogiorno, consistente nel reclutamento illecito di operai generici e nel loro trasferimento in campi o cantieri edili, a diretta disposizione di un’impresa che, a fronte della loro utilizzazione, paga il caporale fornitore della manodopera. Non di rado, il caporale retribuisce direttamente, sebbene ai minimi settoriali, gli operai reclutati, lucrando sulla differenza tra quanto percepito dall’impresa e quanto pagato ai lavoratori, talvolta imponendo ai medesimi orari e ritmi di lavoro inumani, facendo uso di azioni intimidatorie o violente3.

L’esaminando delitto punisce tutte quelle condotte, commissive od omissive, determinanti un’incisiva distorsione della regolarità del mercato del lavoro, che si estrinsecano nello sfruttamento, mediante violenza, minaccia od intimidazione dell’agente, del lavoratore, vertente in evidente stato di necessità o bisogno.

In particolare, l’art. 603 bis, c. 1, c.p. sancisce: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato».

Le condotte delittuose, il cui fine precipuo è lo sfruttamento di almeno un lavoratore in stato di bisogno, devono afferire ad indici presuntivi di colpevolezza e di sussistenza del fatto incriminato, tassativamente indicati nell’art. 603 bis, c. 2 c.p., che, per l’appunto, presuppongono la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: reiterata corresponsione di retribuzioni difformi da quelle previste dai contratti collettivi per la medesima mansione ovvero sproporzionate in relazione alla quantità ed alla qualità di lavoro effettivamente prestato; reiterata violazione della normativa concernente orari di lavoro, riposo settimanale e ferie; violazione della normativa emessa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; induzione del lavoratore in condizioni precarie e lesive della sua dignità personale e professionale. I menzionati indici non fanno parte del fatto tipico e costituiscono linee guida volte ad orientare i giudici in un universo normativo settoriale indefinito4.

Per ciò che concerne il regime sanzionatorio, il disposto normativo prevede, come si evince dal citato art. 603 bis, c. 1, c.p., la pena cumulativa della reclusione, da uno a sei anni, e della multa, da euro cinquecento ad euro mille, per ciascun lavoratore reclutato, ma qualora i fatti siano commessi mediante l’utilizzo di violenza o minaccia la pena cumulativa è della reclusione dai cinque agli otto anni e della multa da euro mille ad euro duemila per il singolo lavoratore reclutato.

L’art. 603 bis, c. 3, c.p5. contempla talune circostanze aggravanti specifiche, che determinano l’incremento della pena da un terzo alla metà se: il numero di soggetti sottoposti a reclutamento sia superiore a tre; almeno uno dei reclutati sia minore in età non lavorativa, ossia infrasedicenne; il fatto si svolga esponendo gli intermediati a situazioni di pericolo grave.

La L. 29 ottobre 2016, n. 199, recante il titolo “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, ha editato l’art. 603 bis c.p., prevedendo pene che si elevano in base alla gravità della condotta ed al numero di braccianti reclutati, e distinguendo l’ipotesi di intermediazione illecita, comunemente definito “caporalato”, inteso quale delitto di pericolo a dolo specifico, dall’ipotesi di sfruttamento del lavoro, propria del datore di lavoro, equiparandole, però, ingiustamente, a detta della dottrina maggioritaria, sul piano sanzionatorio6.

In particolare, la citata Legge ha stabilito che la condotta di reclutamento e di utilizzo si caratterizza per lo sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno dei reclutati, come previsto dalla precedente disposizione codicistica, mentre la minaccia e la violenza vengono ascritte quali circostanze aggravanti la fattispecie7.

2. Il caso da cui trae origine la sentenza n. 6905/2021 della Corte di cassazione

Con la sentenza 02 febbraio 2021, n. 6905, la Corte di cassazione ha sancito che non sia necessario, ai fini dell’integrazione del reato di caporalato, che sussistano contemporaneamente tutti gli elementi indiziari di cui all’art. 603 bis, c. 2, c.p.

La citata sentenza trae origine dalla vicenda processuale intrapresa nei confronti di un imprenditore meridionale, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ex art. 603 bis c.p., per avere impiegato, nel mese di marzo 2018, manodopera retribuita reiteratamente in maniera difforme da quanto previsto dalla contrattazione collettiva e sproporzionata rispetto a qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato.

L’imputato, mediante il proprio difensore di fiducia, presentava ricorso per cassazione contro il provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro, che aveva previsto l’obbligo per il suddetto della misura della presentazione alla polizia giudiziaria per una volta al giorno e per tutti i giorni della settimana, in parziale accoglimento dell’appello proposto avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 273 c.p.p.8, in relazione all’art. 603 bis c.p., ritenendo non sussistente la gravità indiziaria afferente la condotta di sfruttamento e del tutto assente la motivazione relativa agli indici rivelatori della condizione di sfruttamento dei reclutati. In particolare, a parer del ricorrente, l’impugnato provvedimento non faceva menzione di alcun elemento investigativo inerente a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti dei lavoratori, nonché al dato temporale della ripetizione della condotta contestata, sostenuta da equivoci ed insufficienti indizi estrapolati da una conversazione intercorsa tra terzi soggetti.

La condotta, dunque, andava inquadrata, secondo la difesa, in quella della semplice retribuzione inferiore e difforme da quella prevista dalla contrattazione collettiva, limitata, a detta dell’imputato, alla sola giornata del 18 aprile 2018.

3. La decisione e le motivazioni della Suprema corte

Con sentenza n. 6905/2021, la Suprema corte ha disposto che il ricorso proposto dall’imprenditore meridionale, imputato per il reato di cui all’art. 603 bis c.p., è del tutto infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

In particolare, partendo dall’assunto che il Tribunale di Catanzaro, mediante provvedimento del 25 giugno 2020, rigettava l’istanza di riesame proposta contro l’originaria misura cautelare imposta, la Corte di cassazione ha stabilito che, sebbene manchi un giudicato in senso tecnico in materia di provvedimenti di libertà, la nuova istanza di revoca o sostituzione della misura coercitiva imposta deve presupporre un mutamento, favorevole per l’imputato, degli elementi accusatori ovvero il venir meno delle esigenze cautelari giustificanti un simile provvedimento9.

Proprio sulla base del succitato mutamento, il ricorrente presentava istanza di revoca della misura cautelare e dell’appello inerente al provvedimento di parziale rigetto, facendo riferimento al provvedimento del Tribunale del Riesame, che disponeva il dissequestro per insussistenza del fumus boni iuris e la cessazione delle esigenze cautelari, in ragione della nomina della moglie quale incaricato per il reclutamento del personale.

Tale richiesta, a detta della Corte, risulta inammissibile, in quanto volta ad una generale rivalutazione del quadro indiziario, non connessa ai nuovi elementi allegati nelle antecedenti fasi processuali e non sostenuta da una denuncia circa manifeste illogicità, contraddittorietà o lacune motivazionali della pronuncia.

Inoltre, secondo gli ermellini, risulta non rilevante la valutazione carente della gravità indiziaria in relazione agli altri indici di sfruttamento, di cui all’art. 603 bis, c. 2, c.p., in quanto, ai fini della contestazione delittuosa, è sufficiente la concreta sussistenza di solamente uno dei predetti indici, «…che sono previsti chiaramente, in base alla lettera della legge, come alternativi10».

Infatti, «…costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: – la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; – la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale; – la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; – la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti11».

In merito alla contestata ripetizione della condotta consistente nella non congrua retribuzione, inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, dei lavoratori, la Cassazione ha stabilito che tale elemento «...viene implicitamente dedotto dal quadro indiziario evidenziato e, cioè, dall’episodio oggetto di specifico accertamento».

Quanto premesso induce la Corte a rigettare il ricorso ed a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Conclusioni

La pronuncia 02 febbraio 2021, n. 6905 della Corte di cassazione ha, dunque, chiarito quali siano i requisiti richiesti ai fini dell’integrazione del reato di caporalato.

A tal proposito, i Giudici ermellini sostengono che non sia necessaria, ai fini della configurazione del reato de quo, la contemporanea presenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 603 bis c.p., ma è sufficiente la presenza di uno solo degli indici presuntivi di colpevolezza e sussistenza del fatto contestato, di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Per far scattare il reato, quindi, non occorre che dalle indagini investigative si desuma il tipico quadro dello sfruttamento, dagli alloggi degradanti ai metodi di sorveglianza, che ledono inesorabilmente la dignità personale e professionale del “dipendente”.

Basta, invece, una retribuzione inferiore a quella prevista dai singoli contratti collettivi, anche se limitata nel tempo, o, comunque, sproporzionata in rapporto agli assetti qualitativi e quantitativi del lavoro effettivamente svolto.

La Suprema corte era già giunta a simili conclusioni in una precedente sentenza, in cui aveva disposto che per integrare il reato di cui all’art. 603 bis c.p. sia necessario che lo sfruttamento si perpetri nei confronti di lavoratori in condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione, «resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza o di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio12».

Inoltre, vengono considerati dimostrativi dello sfruttamento dei lavoratori da parte del caporale e, conseguentemente, del datore di lavoro che se ne avvale, non solo l’irregolare durata temporale della prestazione, la retribuzione, inferiore ai minimi tabellari previsti dalla legge, o l’incresciosa e drammatica situazione abitativa degli operai, «ma anche la decurtazione “obbligatoria” di parte non irrilevante del compenso quale corrispettivo per l’accompagnamento in auto da parte del caporale, la mancanza di dotazioni di sicurezza, il previo mancato svolgimento di corsi di formazione, la mancata fruizione di un giorno di riposo settimanale…13».


1Si ritrova nel Titolo XII del Libro II tra i Delitti contro la persona ed, in particolare, tra i Delitti contro la libertà individuale.

2Si trattava di un Decreto legge che, in verità, non aveva la primaria finalità di affrontare il fenomeno del caporalato, ma approntare “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo” (Vedasi SCARCELLA A., Il delitto di “caporalato” entra nel codice penale, in Dir. Pen. Proc., n. 10/2011).

3PALA M., Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 2011, www.altalex.com.

4FIORE S., La nuova disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra innovazioni e insuperabili limiti, in Dir. Agr., n. 2/2017.

5Più precisamente, ai sensi dell’art. 603 bis, c. 3, c.p., “Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavoratori; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

6PIRRELLI F.R., Contrasto al lavoro sfruttato. Strumenti processuali e tecniche investigative, in Crit. Dir., n. 2/2018.

7TORRE V., Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell’art. 603-bis cp tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale, in Questione Giustizia, Trimestrale promosso da Magistratura Democratica, 2019, www.questionegiustizia.it.

8Ai sensi dell’art. 273 c.p.p., “Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata”.

9Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza 13 gennaio 1994, n. 85.

10Corte di cassazione, Sez. IV penale, sentenza 02 febbraio 2021, n. 6905.

11Citazione dell’art. 603 bis, c. 2, c.p.

12Corte di cassazione, Sez. IV penale, sentenza 06 ottobre 2020, n. 27582.

13Corte di cassazione, Sez. IV penale, sentenza 06 ottobre 2020, n. 27582.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Saverio Patti

Dottore Magistrale in Giurisprudenza e Praticante Avvocato

Articoli inerenti