Cassazione: l’imprudenza del lavoratore infortunato non basta ad escludere la responsabilità del datore di lavoro

Cassazione: l’imprudenza del lavoratore infortunato non basta ad escludere la responsabilità del datore di lavoro

Commento a Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 21 settembre 2021, n. 25597

Aumenta il novero delle pronunce che esclude il concorso di colpa del lavoratore, con inapplicabilità dell’art.1227, comma 1, c.c., nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi all’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. L’interessante ordinanza n. 25597 del 21.09.2021 della Suprema Corte di Cassazione, avvalendosi dei numerosi precedenti giurisprudenziali in tema, coglie l’occasione di ribadire il principio in base al quale la responsabilità datoriale non può essere ridotta, né può essere esclusa, anche qualora si verta nelle ipotesi di infortunio del lavoratore, dipeso da un suo comportamento anomalo o imprudente. Unico limite, a quanto sopra, è il comportamento del lavoratore – c.d. rischio elettivo – che realizzi una condotta avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa prescindendo da essa e, come tale, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività. Alla luce di tanto, dalla pronuncia ne discende l’assioma iniziale, ossia che è esclusa la sussistenza di un concorso di colpa in capo al lavoratore, vittima di infortunio sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo. La cogenza e gli effetti dell’obbligo datoriale è valorizzato, nel ragionamento logico-giuridico dei giudici di legittimità, attraverso due profili essenziali dell’impianto normativo in tema di sicurezza sul lavoro: il primo è legato al presupposto normativo della responsabilità datoriale per danno causato alla salute del lavoratore, di cui all’ art. 2087 c.c.. Il secondo si ricollega all’impianto normativo antinfortunistico, voluto dal D.Lgs. n. 81/2008 e all’obbligo di vigilanza e controllo, attuato mediante misure di prevenzione e salvaguardia della salute del lavoratore stesso, tra l’altro, durante le fasi attive della lavorazione. Ciò traduce il generico obbligo datoriale in quello di predisporre misure di sicurezza e prevenzione «concretamente idonee» a tutelare la salute e l’incolumità del lavoratore. La Corte completa il quadro con un’analisi dei criteri di distribuzione dell’onere probatorio, applicabili ai fini dell’accertamento della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e D.Lgs. n. 81/2008. (ABSTRACT ITA)

The order n.25597 of 09.21.2021 of the Supreme Court, is part of the line of numerous previous rulings, which exclude the concurrence of fault of the worker, with inapplicability of Article 1227, paragraph 1, cc, (beyond except for the so-called elective risk cases), in the event of failure by the employer to comply with the obligation to adopt accident prevention measures suitable for the concrete safety and prevention needs in the workplace. The interesting ordinance, making use of the numerous precedents cited in the text, reaffirms the principle that employer liability cannot be reduced, nor can it be excluded, even if it occurs in the event of a worker injury, due to his abnormal or imprudent behavior. The only limitation to the above is the behavior of the worker – so-called elective risk – that carries out a conduct detached from the exercise of the work performance or attributable to it, undertaken voluntarily on the basis of completely personal reasons and motivations, outside the work activity and regardless of it and, as such, suitable to interrupt the etiological link between performance and activity. In light of this, it follows from the ruling that the existence of a concurrence of negligence on the part of the worker, victim of an accident at work, is excluded, outside the cases of elective risk. The cogency and the effects of the employer’s obligation are valued, in the logical-legal reasoning of the judges of legitimacy, through two essential profiles of the regulatory system in terms of safety in the workplace: the first is linked to the regulatory premise of employer’s liability for damage caused to the health of the worker, as per art. 2087 of the Civil Code. The second relates to the accident prevention regulatory system, wanted by Legislative Decree no. 81/2008 and the obligation of supervision and control, implemented through measures to safeguard the health of the worker, among other things, during the active stages of processing. This translates the generic obligation of the employer into that of providing safety and prevention measures “concretely suitable” to protect the health and safety of the worker. The Court completes the picture with an analysis of the criteria for distributing the burden of proof, applicable for the purposes of ascertaining employer liability pursuant to art. 2087 of the Italian Civil Code and Legislative Decree no. 81/2008.(ABSTRACT ENG)

 

Sommario1. Breve sintesi introduttiva: l’iter giudiziale e il caso concreto – 2. Il giudizio in Cassazione e i motivi di ricorso – 2.1. Il ricorso incidentale dell’INAIL e la violazione dell’articolo 2087 c.c. – 3. Cassazione e motivazione: attuazione delle misure di prevenzione e obbligo di vigilanza datoriale – 3.1. La mancata adozione datoriale delle misure necessarie e condotta del lavoratore ai fini del concorso di colpa – 3.2. La distribuzione dell’onus probandi – 4. Conclusioni

 

1. Breve sintesi introduttiva: il caso concreto e l’iter giudiziale di merito

La vertenza ha ad oggetto un episodio di infortunio sul lavoro ai danni di un lavoratore. Il danneggiato, dipendente di una società cooperativa, prestava lavoro presso i locali di una società committente, in virtù di un contratto di affidamento per lavori di facchinaggio, magazzino e carico camion. L’infortunio era avvenuto presso lo stabilimento della committente, all’interno di un capannone destinato al ricovero di blocchi di lamiere, depositati sul pavimento e disposti in file verticali. La movimentazione delle pile di lamiere, da caricare su autoarticolati, doveva avvenire con l’uso di un carroponte. Imbracato un pacco di lamiere e azionata la pulsantiera del carroponte, il lavoratore venne colpito dal carico di lamierati in fase di oscillazione. Durante l’operazione di manovra dei carichi, l’operaio era rimasto, però, nella zona di lavorazione c.d. “a rischio residuo“, anziché spostarsi nell’area sicura del capannone, delimitata da strisce colorate apposte sul pavimento.

La domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali, subìti dal lavoratore per l’infortunio occorso sul lavoro, fu incardinata da questi presso il Tribunale di Ravenna. Furono convenuti in giudizio la società datrice di lavoro ed appaltatrice, nonché la società sua committente. Con successivo ricorso, poi riunito, l’INAIL promosse azione di regresso nei confronti di entrambe le società.

Sulla base dei fatti e dei mezzi istruttori, acquisiti in giudizio, il Tribunale respinse le domande, giudicando l’infortunio dovuto a colpa esclusiva del lavoratore.

Lo stesso esito si ebbe in sentenza n. 153/2018, provvedimento conclusivo del successivo giudizio d’appello, promosso dal lavoratore e dall’INAIL, presso la Corte d’appello di Bologna avverso la pronuncia di merito di primo grado. Il rilievo essenziale della Corte territoriale consisteva nel fatto che, non era stata dimostrata una “omessa vigilanza datoriale e/o della committente, non risultando dalle prove precostituite e costituende complessivamente valutate, nessuna prassi contra legem tollerata, ma una unica condotta anomala posta in essere, inopinatamente, nell’occasione dell’infortunio, dal prestatore[1].

2. Il giudizio in Cassazione e i motivi di ricorso

Il lavoratore ricorse per cassazione avverso la sentenza n. 153/2018 della Corte d’appello di Bologna, articolando due motivi.

Con il primo motivo di ricorso dedusse la violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano il dovere di vigilanza incombente sul datore di lavoro e sul preposto, di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, lett. e), artt. 18, 19 e 299. Il motivo si basava sulla lagnanza che, la Corte di merito avesse sbagliato ad indicare la causa esclusiva dell’infortunio nel comportamento anomalo del danneggiato.

In realtà, per il lavoratore il fatto di essersi soffermato, per pura disattenzione, in una zona di movimentazione delle lamiere, era di per sé stesso indice della mancata vigilanza del datore di lavoro e della violazione delle misure di sicurezza, con sua conseguente responsabilità datoriale. Le attività di carico sugli automezzi, di fatto, erano eseguite in zone “a rischio residuo“, “per la cui esecuzione era adottata, quale unica misura preventiva, una procedura operativa denominata POS 11 e POS 20. La movimentazione di lastre del peso di circa 3200 chilogrammi ciascuna faceva sì che un qualsiasi errore nell’esecuzione delle operazioni potesse comportare “un rischio elevato” di danno alla salute”.

Il secondo motivo di ricorso, invece, atteneva alla violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., in combinato al D.Lgs. n. 81 del 2008, in ragione dell’inidoneità della misura a prevenire il rischio di infortuni nell’area definita “a rischio residuo“. Si assumeva, infatti, che la sola perimetrazione dell’area con segnaletica orizzontale fosse sufficiente a delimitare la zona “a rischio residuo“, ma non ad evitare l’esposizione a pericolo ed eventuali danni per il lavoratore. Ciò a differenza degli effetti protettivi di una barriera fisica o di appositi dispositivi elettronici, in grado di ostacolare il passaggio del lavoratore anche per disattenzione o leggerezza.

2.1. Il ricorso incidentale dell’INAIL e la violazione dell’articolo 2087 c.c.

L’INAIL presentò, a sua volta, ricorso incidentale contro la società appaltatrice-datrice di lavoro e la società committente, articolando due motivi fondanti la loro rispettiva responsabilità.

Con il primo motivo si dedusse, «ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 2087 cod. civ. per avere la Corte di merito considerato adempiuto l’obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro e della committente, in relazione al rischio specifico di schiacciamento determinato dalla movimentazione di lamiere di dimensione e peso ingente, attraverso la predisposizione di una segnaletica orizzontale, in realtà inidonea ad impedire che gli operatori addetti al caricamento delle lamiere sugli automezzi potessero azionare il carroponte con l’apposita pulsantiera mobile rimanendo all’interno dell’area definita “a rischio residuo”».

La difesa dell’INAL spostò, però, l’attenzione della Corte di legittimità su un altro aspetto dell’obbligo datoriale, esaminandone il profilo della sicurezza e prevenzione sotto la diversa angolazione dell’art. 2087 c.c..

L’INAIL lamentò l’erronea valutazione della Corte d’appello, la quale aveva ritenuto sufficiente la condotta «negligente» e non abnorme, del lavoratore, con ciò escludendo la responsabilità del datore e della committenza.

In linea con l’applicazione dell’art. 2087 c.c., l’INAIL articolò il secondo motivo, nell’ottica legislativa complementare degli artt. 2 lett. e), 18, 19 e 299 del D.Lgs. n. 81 del 2008, data la violazione in cui era incappata la Corte di merito bolognese, ad avviso della difesa. Qui, l’INAIL espose che l’obbligo di predisporre le misure di sicurezza dovesse comprendere, anche, l’obbligo di vigilare sul rispetto di tali misure da parte dei dipendenti.

3. Cassazione e motivazione: attuazione delle misure di prevenzione e obbligo di vigilanza datoriale

La lettura, per punti essenziali, della motivazione dell’ordinanza in esame evidenzia il rigore logico-giuridico del ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione, impostato, com’è, sulla responsabilità datoriale da mancata attuazione delle misure di prevenzione, sia specifiche, sia imponibili in ragione delle esigenze dettate dal caso concreto.  Stando a quanto espresso nell’ordinanza in esame, per la Cassazione, le misure antinfortunistiche devono essere «idonee» […] «ad impedire l’evento lesivo oppure a ridurne le conseguenze. Su ciò basa la responsabilità da..toriale per il caso di infortunio occorso al lavoratore»[2].

In questo contesto, la Cassazione rileva, in primis, che le norme previste materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, hanno la finalità di impedire non soltanto l’evento dannoso ai danni del lavoratore, ma anche l’insorgere di situazioni pericolose, ivi compreso il caso in cui l’incidente sia ascrivibile a sua imperizia, negligenza ed imprudenza. L’obbligo di garantire la sicurezza e l’adozione delle relative misure grava sul datore di lavoro.

Non è una novità per la Cassazione esprimere un principio di questo genere. Già in sentenza n. 16026 del 2018[3], la Corte di Cassazione si era espressa consolidando[4] il proprio orientamento, in ragione del quale il datore di lavoro, per effetto dell’art. 2087 c.c., ha l’obbligo di prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore. Deve, quindi dimostrare e fornire prova di avere attuato ogni mezzo preventivo idoneo alla tutela dell’incolumità del lavoratore e di aver posto in essere ogni misura precauzionale a tal fine  (Cass. n. 16026 del 2018; Cass. n. 798 del 2017; Cass. n. 27127 del 2013; Cass. n. 4075 del 2004). L’unico limite è costituito del cd. “rischio elettivo”, inteso come condotta personalissima del dipendente, attuata volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo tale da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata[5].

La conseguenza di tale assunto è che, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le  misure necessarie, non accerti e vigili sul loro uso effettivo da parte del dipendente, affinché queste siano, di fatto, rispettate[6].

3.1. La mancata adozione datoriale delle misure necessarie e condotta del lavoratore ai fini del concorso di colpa

Nella prospettiva normativa, la violazione dell’obbligo datoriale di adozione delle misure necessarie alla tutela della salute psicofisica dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come la violazione delle relative prescrizioni antinfortunistiche, determina l’irrilevanza degli effetti insorgenti da un’eventuale condotta colposa del lavoratore, quale possibile esimente per l’imprenditore per l’infortunio occorso sul lavoro. La Corte richiama in ordinanza n.25597 del 21.09.2021, quanto aveva già enunciato in passato; osserva che, il concorso di colpa del lavoratore nella produzione dell’evento dannoso o lesivo, dovuto ad una sua eventuale imprudenza o negligenza, perde di rilevo e resta esclusa “la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., (al di fuori dei casi cd. di rischio elettivo), quando risulti che il datore di lavoro abbia omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si è verificato l’infortunio, o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi[7].

Ad avviso di un’altra recente pronuncia della Cassazione civile, ordinanza n. 8988 del 15.05.2020[8], ricorrendo tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante[9].

In ordinanza n.25597 del 21.09.2021 qui in parola, i giudici di legittimità, così, ribadiscono: «nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazione secondo cui la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (v. Cass. 4075 del 2004), cioè quando la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell’evento (v. Cass. n. 3786 del 2009)»[10].

3.2. La distribuzione dell’onus probandi

La Cassazione, in un suo noto precedente, ha già avuto modo di precisare che non è possibile configurare un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., in costanza di danni subìti dal lavoratore a causa dell’attività lavorativa svolta[11].

Anche questo concetto è richiamato nell’ordinanza in commento. Ai fini dell’accertamento di un danno alla salute, incombe sul lavoratore l’onere probatorio circa l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale tra i due elementi[12]. Grava sul datore di lavoro l’onere probatorio di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente.

In particolare, nel caso si verta in ipotesi in cui le misure di sicurezza siano espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante (cd. nominate), il meccanismo probatorio prevede che la prova liberatoria a carico del datore di lavoro si esaurisca nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore. Nell’ipotesi, invece, in cui le misure di sicurezza debbano essere ricavate (cd. innominate) sulla base dell’art. 2087 c.c., allora la prova liberatoria è correlata «alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l’assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione»[13].

4. Conclusioni

Concludendo, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.25597 del 21.09.2021 ha cassato con rinvio la sentenza impugnata della Corte di appello di Bologna poiché la Corte territoriale non avrebbe eseguito una corretta applicazione dei principi richiamati ed esposti nell’ordinanza in commento. La Corte bolognese ha ritenuto di escludere la responsabilità del datore di lavoro sulla base del presupposto della condotta “anomala” tenuta dal lavoratore, nonostante si fosse accertato che, in fatto, «questi si era infortunato, non per aver posto in essere una condotta arbitraria, dettata da finalità e motivi personali ed estranea allo svolgimento delle mansioni e alla direttive ricevute (secondo i canoni del “rischio elettivo”), bensì mentre eseguiva come di consueto la prestazione lavorativa, consistente nello spostamento delle lamiere, e stava azionando il carroponte tramite l’apposita pulsantiera; in tale frangente, era stato colpito dalla oscillazione delle lamiere sollevate col carroponte, in quanto si trovava nella zona di movimentazione del carico, da cui non si era tempestivamente allontanato».

Ad Avviso dei Giudici di piazza Cavour per di più, nel caso in esame, i decidenti della sede di merito, qualificando “abnorme” la condotta del lavoratore, non avrebbero dato neppure una corretta applicazione alle disposizioni in materia di sicurezza, così come denunciato in sede  di legittimità dal lavoratore e dall’INAIL, relativamente all’assenza di idonee misure di sicurezza e prevenzione, approntate per le operazioni di sollevamento e di carico delle lamiere alquanto pericolose in concreto; ciò, in uno, all’omissione dell’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro e/o del committente, anche a mezzo di preposti, come previsto agli articoli 18, comma 3 bis, e 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008.

In termini finali, nell’ordinanza in commento, la Corte ha teso a ribadire la linea prescelta ormai da tempo[14], confermata dai numerosi precedenti di legittimità, citati in parte nei paragrafi precedenti e contenuti copiosamente nello stesso testo di ordinanza.

La Corte di Cassazione, in sostanza, qui come in altre pronunce, ha riconosciuto la responsabilità per danno causato al lavoratore come sussistente in capo al datore di lavoro, in ragione della omessa di adozione di idonee misure protettive, così come per il fatto che questi non abbia accertato e vigilato che queste misure venissero, di fatto, effettivamente utilizzate da parte del dipendente.

Risulta comprensibile, pertanto, la logica giuridica adoperata dalla Cassazione, ossia, che non è possibile attribuire alcun effetto esimente all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità – come già detto – soltanto quando la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell’ “abnormità e della imprevedibilità” rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, in modo da porsi come cause esclusiva dell’evento[15].

Ma ciò non è ravvisabile nel caso concreto esaminato in ordinanza n.25597 del 21.09.2021. Qui, il lavoratore rimane vittima, suo malgrado, a causa dell’oscillazione delle lamiere in corso di caricamento. Stando ai fatti di causa e a quanto provato, alla luce di quanto chiarito dalla Cassazione, sarebbe potuta venir meno la responsabilità del datore di lavoro nel caso di specie, per effetto del precetto stabilito dall’art. 2087 c. c., soltanto se il danno fosse stato provocato da una condotta del lavoratore  “del tutto atipica ed eccezionale” rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, tale da rendersi causa unica dell’evento dannoso[16]. Ma ciò non è.

Sottolinea la Cassazione nella parte finale dell’ordinanza che, l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, così come imposto dall’art. 2087 c.c., non può dirsi ottemperato dal datore di lavoro nel caso di specie. Ciò perché, le misure di prevenzione concretamente adottate nella organizzazione delle modalità operative, da parte del datore di lavoro, per la  prestazione di spostamento dei pesanti carichi di lamiere, sono risultate,  in realtà, inadatte ad eliminare del tutto (o, comunque, nella misura massima possibile secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica) anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore. Sicché, ove l’infortunio costituisca la realizzazione di questi rischi, come nel caso esaminato dall’ordinanza n.25597 del 21.09.2021 qui in parola, resta da escludersi la sussistenza di un concorso di colpa del lavoratore nel causare l’infortunio occorso.

 

 

 

 

 


Note bibliografiche
[1] Cass. civ., sez. Lav., ord., n.25597 del 21.09.2021 (ECLI:IT: CASS: 2021:25597CIV), ud. 09.06.2021, Presidente TRIA LUCIA,  Relatore PONTERIO CARLA, in www.italgiure.giustizia.it
[2] Id., Cass. civ., sez. Lav., ord., n.25597 del 21.09.2021, cit..
[3] Per una lettura della pronuncia, Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 giugno 2018, n. 16026 – Datore di lavoro responsabile ex art. 2087 anche se il lavoratore viola l’ordine di servizio anticipando l’intervento alla linea ferroviaria, in olympus.uniurb.it
[4] Cass. n. 16026 del 2018; n. 798 del 2017; n. 27127 del 2013; n. 4075 del 2004
[5] In tal senso si veda Cass. 5 settembre 2014, n. 18786; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2642. Si veda anche in senso conforme, Cass. 24 settembre 2010, n. 20221. Per una lettura si veda in olympus.uniurb.it, Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 settembre 2010, n. 20221 – Infortunio in itinere e “normalità”.
[6] Id., Cass. civ., sez. Lav., ord., n.25597 del 21.09.2021, cit.. : si veda anche  Cass. n. 2209 del 2016.
[7]Id., Cass. civ., sez. Lav., ord., n.25597 del 21.09.2021, cit.. Si è in presenza di un inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, ed esigibili ex ante ed idonee ad impedire il fatto e l’evento. Si veda anche Cass. n. 30679 del 2019.
[8]Id., Cass. civ., sez. Lav., ord., n.25597 del 21.09.2021, cit.. :” Si è, in particolare, escluso il concorso di colpa del lavoratore ove l’infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza” In tal senso Cass., ord. 15.05.2020 n. 8988. Si veda anche Cass.  n. 12538 del 2019, in www.cortedicassazione.it/Uff.Massimario.
[9] “Deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa del lavoratore vittima di infortunio sul lavoro al di fuori dei casi di rischio elettivo”, in COSTANZO G., Il rischio elettivo del lavoratore, DIC. 2020 in www.studiocostanzo.net
[10]  Id., Cass. civ., sez. Lav., ord., n.25597 del 21.09.2021, cit..:. “Si è parlato, in proposito, di “rischio elettivo”, intendendosi una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell’evento, interrompendo il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (v. Cass. n. 3763 del 2021; n.R.G. n. 17674/2018 7649 del 2019; n. 16026 del 2018; n. 798 del 2017; n. 7313 del 2016; n. 28786 del 2014; n. 12779 del 2012; n. 21694 del 2011)”.
[11] In tal senso si veda, Cass. n. 3786/2009.
[12] Id., Cass. civ., sez. Lav., ord., n.25597 del 21.09.2021, cit.: “esattamente, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra questo ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione di cui all’art. 1218 cod. civ.”.
[13] In senso si veda, Cass. n. 10319 del 2017; n. 14467 del 2017; n. 34 del 2016; n. 16003 del 2007.
[14] Ex multis, Cass. n. 19559/2006, n. 5493/2006, n. 4980/2006.
[15] In tal senso si veda, Cass. n. 3786/2009.
[16]Cass. n. 7127/2007.

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Avvocato, iscritta presso Ordine Avvocati di Salerno, con patrocinio in Corte di Cassazione e altre Magistrature Superiori. Laureata in Giurisprudenza nel 1994 presso UNISA-Università degli Studi di Salerno. Tra i vari, titoli conseguiti si annoverano: Specializzazione universitaria in professioni legali; Master universitario in E-Government e Management della Pubblica Amministrazione; Master universitario in diritto amministrativo.Dal 2019 è membro confermato del Consiglio Direttivo Provinciale di Salerno dell’associazione Nazionale-Europea A.N.AMM.I.. Ha, inoltre, conseguito idoneità in concorso pubblico per titoli ed esami per attività giuridico-amministrativo e medico-legale del laboratorio di igiene e medicina del lavoro presso UNISA (Dipartimento di medicina e chirurgia), Scuola Medica Salernitana dell´Università degli studi di Salerno.Dal 2020 ha conseguito titoli di aggiornamento professionale per funzioni di mediatore civile e commerciale; idoneità REI CINECA (collaboratori Area Economica) per docenza, esercitazioni/laboratori, didattica presso UNIMIB Università degli Studi di Milano-Bicocca; idoneità Collaboratori Alta Formazione triennio 2019 - 2022 - Area Giuridica/ Higher Education Collaborators – presso UNIMIB Università degli studi Milano Bicocca.

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