Stato di necessità ex art 54 c.p., è sufficiente soddisfare un mero onere di allegazione

Stato di necessità ex art 54 c.p., è sufficiente soddisfare un mero onere di allegazione

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle cause di giustificazione dello stato di necessità, disciplinate dall’articolo 54 del Codice Penale. La II Sezione Penale della Suprema Corte, nella Sentenza n°35024/2020 depositata in cancelleria lo scorso 09 dicembre 2020 ha enunciato un nuovo principio di diritto inerente all’obbligo dell’imputato del reato di occupazione abusiva di casa popolare in stato di necessità di adempiere ad un mero dovere di allegazione per provare il suddetto stato giustificativo della condotta anti- giuridica e lesiva dei diritti dei terzi estranei posta in essere. La prova “negativa” della mancata causa di giustificazione, secondo quanto affermato dalla Cassazione, va fornita dalla pubblica accusa.

I fatti all’origine della nuova pronuncia. Gli Ermellini si sono trovati a decidere sul ricorso presentato dalla difesa di due donne, condannate per concorso in occupazione abusiva di alloggio di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, sentenza confermata anche in sede di Corte d’Appello. La difesa delle due donne ha presentato ricorso per Cassazione sostenendo che il giudice di secondo grado aveva escluso l’applicazione al caso di specie delle cause di giustificazione disciplinate dall’articolo 54 C.P., oltre al fatto che erano state negate alle imputate le circostanze attenuanti generiche. E di conseguenza, l’intero trattamento sanzionatorio era stato influenzato da tale prospettazione.

Secondo la difesa, infatti, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto dello stato di necessità in cui versavano le due donne per avere, da una parte, subito uno sfratto esecutivo dal loro precedente alloggio, e dall’altro di avere a proprio carico un soggetto minorenne con gravi problemi di salute. Di tale situazione la difesa della ricorrente aveva prodotto idonea documentazione allegata sia al ricorso davanti alla Corte d’Appello di Messina sia davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

La pronuncia della Suprema Corte. Con un sintetico excursus storico della propria giurisprudenza in tema di cause di giustificazione, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come le stesse possano essere legittimamente applicate quando ci si trovi di fronte anche a situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità fisica dell’agente o che, più in generale, attentano alla complessa sfera dei beni attinenti alla personalità morale di esso, tra le quali ben possono rientrare quelle connesse all’esigenza di ottenere un alloggio. D’altra parte, riconoscono i giudici di legittimità, tale interpretazione estensiva presuppone lo svolgimento di una attenta e penetrante indagine, diretta a circoscrivere la sfera di azione della causa di giustificazione ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali  i requisiti della necessità della condotta anti-giuridica e della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei terzi, involontariamente coinvolti, che non possono essere compressi se non in condizioni  eccezionali e chiaramente comprovate. Da ciò deriva che la causa di giustificazione può essere invocata solo di fronte ad un pericolo attuale e transitorio, e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative.

Nel caso di specie, fa notare la Corte di Cassazione, il reato di occupazione abusiva di casa popolare è stato compiuto dopo che una delle imputate, dopo un litigio con il marito, con il quale condivideva un alloggio malsano, si è trovata insieme alla figlia minorenne priva di riparo. Tanto che l’amministrazione comunale aveva deciso di requisire l’appartamento per destinarlo a residenza temporanea del nucleo familiare della donna, proprio a causa della eccezionalità e gravità della situazione.

In riferimento all’assolvimento dell’onere della prova circa lo stato di necessità, la Cassazione, prendendo le mosse dal dispositivo dell’ articolo 530, comma 3, del Codice di Procedura Penale che prevede che, in caso di dubbio sullo stato di necessità, il giudice di merito deve emettere una sentenza di assoluzione, afferma che l’imputato è gravato da un mero onere di allegazione. Secondo il ragionamento del Supremo Collegio, soddisfatto adeguatamente tale onere, l’onere della prova “negativa” quanto alla configurabilità della causa di giustificazione incombe sulla pubblica accusa.  Nel caso di specie, conferma la Cassazione, l’onere di allegazione era stato pienamente soddisfatto in quanto le imputate avevano dettagliatamente dimostrato la situazione di estremo disagio in cui versavano. In particolare, per quanto riguarda l’impossibilità di procurarsi un alloggio all’indomani dell’esecuzione dello sfratto.  Necessità resa ancor più urgente dal bisogno di tutelare la salute della figlia minorenne con loro convivente.

Di conseguenza, per la Corte di Cassazione la Corte d’Appello di Messina ha errato affermando che le imputate non avevano documentato dettagliatamente lo stato di necessità in cui versavano. Per tale motivo gli Ermellini hanno accolto il ricorso delle imputate e rinviato gli atti per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l’imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall’imputato, l’onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull’esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato“.


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