Codice rosso: il nuovo reato di revenge porn

Codice rosso: il nuovo reato di revenge porn

Il 17 luglio 2019, il Parlamento ha approvato una Legge composta da 21 articoli, chiamata in gergo Codice Rosso.

L’obiettivo è quello di tutelare le vittime di violenze, soprattutto donne e minori.

In particolare, il porno ricatto (revenge porn) è stato introdotto nel codice in seguito ai casi che abbiamo modo di sentire nelle cronache quotidiane, sempre più diffusi.

Ebbene, il termine ha origine anglosassone ed è stato tradotto in italiano dall’Accademia della Crusca con la parola porno-vendetta.

L’ obiettivo di chi commette questo tipo di reato e’, infatti, quello di screditare la vittima e rovinare la sua reputazione tramite i social network (che consentono una diffusione a macchia d’olio tramite condivisioni), usando video e immagini compromettenti che la riguardano, per minacciarla.

Per configurare il reato di Revenge Porn è necessario, quindi, che l’aggressore sia in possesso di materiale compromettente della vittima, in particolare di immagini o pose nelle quali è la stessa vittima che si autoriprende e le invia a terze persone, tramite webcam o cellulare (sexting); riprese durante i momenti di intimità; riprese durante un rapporto sessuale: dove la vittima è consenziente; O tramite infiltrazione (hackeraggio) dei sistemi usati dalla vittima: e-mail, cloud, smartphone, tablet ecc.

Il 2 aprile 2019 la Camera dei Deputati ha introdotto l’art. 612–ter sul tema del Revenge Porn che così recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».

Nel dettaglio: il comma 1 punisce chiunque sottragga e diffonda materiale sessuale senza il consenso della persona rappresentata; il comma 2 punisce chi ha ricevuto volontariamente il materiale e lo ha poi diffuso senza il consenso; il comma 3 inasprisce la pena nel caso in cui a commettere il reato sia il coniuge o l’ex coniuge; il comma 4 aumenta la pena nel caso di vittime in condizioni di inferiorità psichica o fisica o di donne in stato di gravidanza; il comma 5 ricalca l’art. 612-bis (atti persecutori), portando il termine per la proposizione di querela fino a sei mesi, che viene resa revocabile solo durante il processo e attuando la procedura d’ufficio nei casi del Comma 4 o in presenza di un delitto.

Procedendo con ordine nella disamina del nuovo articolo, viene in rilievo la configurazione di due fattispecie di reato: dal punto di vista soggettivo è un reato comune a dolo generico, dal punto di vista materiale occorre che vi sia una progressione fattuale circoscritta.

Affinché scatti la punibilità in capo all’aggressore, vi deve essere la diffusione di materiale che doveva rimanere privato, laddove per diffusione, condivisione, pubblicazione, si intende l’invio ad altre persone tramite Facebook, email, whatsapp, ecc…senza il consenso.

Tuttavia la parte più spinosa della questione attiene proprio al consenso della vittima a tale diffusione a più persone.

Ci si chiede infatti, cosa succede se la vittima aveva prestato il suo consenso?

Innanzitutto il consenso deve essere espresso, tacito, scritto o non scritto, motivo per cui, in primis, occorrerà dimostrare che il consenso sia avvenuto realmente e in quale forma sia stato prestato.

Inoltre, occorrerà dimostrare se questo è stato esente da vizi, ovvero che la vittima quando ha acconsentito alla diffusione del materiale, non era minorenne, interdetta, inabilitata o con causa temporanea di malattia, o non aveva abusato di sostanze alcoliche o stupefacenti (stato di capacità della persona).

occorrerà dimostrare che il consenso prestato è stato libero, non indotto da situazioni che hanno fatto cadere la vittima in errore, o non è stato indotto con violenza (ad esempio con minacce o percosse), o con dolo.

Infine, il consenso deve essere dato con consapevolezza (con conoscenza dello scopo della raccolta del dato, e con limiti alla sua comunicazione o diffusione).

Per quanto riguarda le circostanze aggravanti, il terzo comma prevede un’aggravante se i fatti sono stati commessi da persone che hanno o hanno avuto legami affettivi con la vittima e se sono commessi mediante strumenti informatici (smartphone, tablet, computer ecc…), questo perché molto spesso questa “vendetta telematica” scatta proprio a seguito di legami affettivi giunti al termine.

Come tutelarsi allora?

La prima possibilità è quella di fare segnalazioni e diffide ai social network o proporre un reclamo al Garante Privacy per limitare la diffusione del materiale e chiedere l’adozione di idonei provvedimenti.

Si può, infine, ricorrere al Giudice, per tutelare la propria immagine e la propria riservatezza, sia in via inibitoria che risarcitoria ma, in ogni caso, è importantissimo il tempestivo intervento delle Forze di Polizia specializzate che hanno gli strumenti tecnici e giuridici per limitare la diffusione del materiale e per individuare i responsabili delle condotte denunciate.


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