Codice Rosso: le novità in tema di violenza di genere

Codice Rosso: le novità in tema di violenza di genere

La Legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. Codice Rosso), vigente dal 9 agosto 2019 e recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, prevede rilevanti disposizioni inerenti tanto il piano sostanziale quanto quello processuale.

NOVITÀ PROCEDURALI

Dai primi articoli della legge in commento trapela la volontà del legislatore di accelerare lo svolgimento delle indagini connesse ai c.d. reati di genere (tra i più importanti si rammentano le fattispecie inerenti maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori, violenza sessuale), consentendo alla polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero immediatamente e anche in forma orale (art. 1), prevedendo altresì che l’attività di indagine delegata dal Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria debba essere eseguita “senza ritardo” (art. 3).

Inoltre, quando si procede per i predetti reati, il Pubblico Ministero entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto, della riservatezza delle indagini, o della persona offesa (art. 2).

Promuovendo inoltre uno sforzo di contrasto alla violenza di genere  di carattere sistematico, viene introdotto tra le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale l’articolo 64 bis, rubricato “Trasmissione obbligatoria degli atti al giudice civile”. Ai fini della decisione delle cause di separazione personale tra coniugi, ovvero concernenti minori di anni diciotto o la potestà genitoriale, la predetta disposizione prevede la trasmissione senza ritardo al giudice civile procedente delle ordinanze che applicano, revocano o sostituiscono misure cautelari personali, degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nonché dei provvedimenti di archiviazione e delle sentenze emessi nei confronti di una delle parti in merito ai c.d. reati di genere (art. 14).

L’articolo 15 estende l’obbligo delle comunicazioni di cui all’art. 90  ter c.p.p. (riguardanti la comunicazione dell’evasione e della scarcerazione) al difensore e alla persona offesa dei reati di genere. Il medesimo articolo modifica anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, permettendo l’utilizzo della particolari modalità di controllo di cui all’articolo 275 bis c.p.p., il quale come noto consente alla polizia giudiziaria di monitorare il rispetto della misurate cautelare in atto tramite mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quali ad esempio il c.d. Braccialetto elettronico.

Da ultimo, sulla stessa linea del precedente articolo, all’articolo 9 comma 4 viene estesa l’applicabilità delle misure di prevenzione al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, in un’ottica di prevenzione generale anticipata della summenzionata categoria di reati.

NOVITÀ DI DIRITTO SOSTANZIALE

A livello sostanziale le disposizioni di maggior rilievo riguardano senz’altro l’introduzione di quattro nuove fattispecie di reato.

La più nota riguarda il fenomeno del revenge porn, che concerne la divulgazione non consentita di immagini sessualmente esplicite dell’ex partner per finalità vendicative.

Art. 612-ter. – (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicite)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela puo’ essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché’ quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Sul punto in dottrina non manca chi ha già evidenziato le possibili criticità della suddetta disposizione, individuate principalmente nel comma 2 dell’art. 612 ter c.p., nella parte in cui prevede il requisito del nocumento alla persona offesa, con il rischio di criminalizzare in questo modo solo i c.d. secondi distributori, atteso che nella maggior parte dei casi di revenge porn le immagini sono scattate dalla vittima e poi inviate al partner. Ulteriori aspetti problematici sono stati evidenziati nel trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente mutuato dalla fattispecie di cui all’articolo 612 bis c.p. nonostante le evidenti differenze sul piano criminologico (cfr. G. M. CALETTI, “Revenge Porn”. Prime considerazioni in vista dell’art. 612- ter c.p.: Una fattispecie “esemplare”, ma davvero efficace?, in Diritto Penale Contemporaneo, 29 aprile 2019).

All’interno del “Codice Rosso” si rinvengono altre tre nuove figure di reato, di seguito brevemente riportate.

Art. 387-bis – (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorita’ derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Art. 583-quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Nel caso in cui dalle lesioni sia derivata la morte della persona offesa, l’articolo 12 della legge in commento, modificando l’articolo 576 c.p., prevede la pena dell’ergastolo.

Per quanto concerne poi il trattamento sanzionatorio dei reati di genere, ulteriori modifiche sono state introdotte sia in punto di pena, sia per quanto riguarda le circostanze aggravanti applicabili.

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.) è ora punito con la pena della reclusione da tre a sette anni (la precedente cornice edittale spaziava da un minimo di due anni ad un massimo di sei), salva l’applicazione della nuova circostanza aggravante che ricorre quando il fatto sia commesso con armi ovvero in presenza di donna in stato di gravidanza, persona con disabilità o di minore degli anni diciotto, il quale se assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato, in accordo con il sempre più frequente fenomeno della c.d. violenza assistita.

Il delitto di atti persecutori ex 612 bis c.p. (c.d. Stalking), precedentemente punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, è ora sanzionato con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.

Significative modifiche sono intervenute anche in merito ai reati contro la libertà sessuale. Sono stati disposti infatti aumenti della cornice edittale tanto per la fattispecie di violenza sessuale prevista dall’articolo 609 bis c.p. (prima punita con la reclusione da cinque a dieci anni, ora aumentata da sei a dodici anni), quanto per il delitto di violenza sessuale di gruppo ex 609 octies c.p. (precedentemente sanzionato con la reclusione da sei a dodici anni, ora da otto a quattordici). Inasprite anche le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter c.p. in relazione alle ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno di un minore (art. 13 della legge in commento). Nel delitto di atti sessuali con minorenne ex 609 quater c.p. viene inoltre introdotta una circostanza aggravante ad efficacia comune, operante nel caso in cui il compimento di atti sessuali con il minore di anni quattordici sia commesso in cambio di denaro o qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In tema di violenza sessuale si segnala altresì l’aumento del termine di proposizione della querela previsto dall’articolo 609 septies c.p., che passa da sei mesi ad un anno.

Per quanto concerne le modifiche apportate all’applicabilità delle circostanze aggravanti si sottolinea da ultimo l’intervento sull’articolo 577 c.p., inerente le aggravanti applicabili al delitto di omicidio. L’articolo 11 della legge in commento, modificando il comma 1 n. 1) del citato articolo, conferisce ora autonoma rilevanza ai requisiti della stabile convivenza e dell’esistenza di una relazione affettiva tra imputato e persona offesa, elementi che prima della modifica normativa dovevano coesistere per l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 577 comma 1 n. 1) c.p. I suddetti elementi (stabile convivenza o esistenza di una relazione affettiva) ricorrono ora anche nel comma 2 dell’articolo 577 c.p., ai fini dell’applicabilità della circostanza aggravante ivi prevista. L’articolo 11 del “Codice Rosso” introduce infine un ulteriore comma all’articolo 577 c.p., che blinda il giudizio di bilanciamento delle circostanze ex articolo 69 c.p., imponendo il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti diverse da quelle previste agli articoli 62 n. 1, 89, 98 e 114 c.p. con le circostanze aggravanti di cui al comma 1 n. 1) e comma 2 dell’articolo 577 c.p.

In conclusione occorre evidenziare come l’intervento del legislatore nel contrasto dei reati di genere non sia rimasto scevro da profili specialpreventivi, inerenti la rieducazione del condannato nel rispetto dell’art 27 della Carta Costituzionale. Tanto l’articolo 6 (in tema di concessione della sospensione condizionale della pena) quanto l’articolo 17 (inerente l’articolo 13 bis della legge n. 354/75 sull’ordinamento penitenziario, rubricato “Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori”), prevedono infatti lo svolgimento di percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica dei condannati per i predetti reati.


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