CONCORSI: l’interesse legittimo alla scelta della sede dipende dalla collocazione in graduatoria

CONCORSI: l’interesse legittimo alla scelta della sede dipende dalla collocazione in graduatoria

T.A.R. Liguria, Sezione seconda, 15 ottobre 2015, n. 883– Pres. Pupilella – Est. Vitali

a cura di Martina Bolis

Ciascun concorrente è titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla assegnazione della sede indicata al numero corrispondente alla posizione occupata in graduatoria. Al contrario, in relazione alle sedi indicate in altre posizioni, il concorrente vanta esclusivamente una aspettativa di fatto, quindi giuridicamente non rilevante. Infatti, essa dipende dalle scelte personali e soggettive dei concorrenti collocatisi in posizioni precedenti nella graduatoria, e deve cedere il passo alle esigenze pubbliche di urgente copertura delle sedi farmaceutiche vacanti.

Una farmacista presentava ricorso innanzi al TAR LIGURIA, avverso la procedura concorsuale indetta dalla Regione Liguria per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio sul territorio regionale. Si costituiva la Regione, eccependo l’irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando nel termine posto a pena di decadenza, l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse e di legittimazione, nonché con altre eccezioni nel merito.

Numerosi i punti di doglianza, che il Tribunale amministrativo analizzava e rigettava con le motivazioni che si vanno ad illustrare.

Quanto all’eccezione di irricevibilità, il Giudice nel constatarne l’infondatezza  richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale vige l’onere di immediata impugnazione del bando  solo nel caso in cui siano poste in contestazione clausole escludenti relative ai requisiti di partecipazione (che impediscano la partecipazione degli interessati al concorso), ovvero clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati per eccesso rispetto al contenuto della procedura concorsuale. Le clausole diverse da quelle ora menzionate, al contrario, possono legittimamente essere impugnate unitamente all’atto con cui viene approvata la graduatoria definitiva, la quale permette di identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e producendo la lesione di una situazione soggettiva (Consiglio di Stato, sez. V, 21.07.2015 n. 3611).

Anche l’eccezione di inammissibilità era considerata infondata. Infatti ben sussiste l’interesse ad impugnare il provvedimento, in quanto nel momento in cui il bando di gara riconosce ai candidati vincitori la possibilità di indicare in ordine di preferenza un numero di sedi pari al numero della posizione in graduatoria, fonda l’interesse ad ottenere una sede preferita.

Inoltre, sussiste la legittimazione ad impugnare anche nel caso in cui presenti ricorso un singolo concorrente in proprio, anche se facente parte di un raggruppamento con altri candidati. Ciò in quanto il raggruppamento di imprese e/o di privati non costituisce un diverso soggetto giuridico escludente la soggettività delle singole imprese che lo compongono (Consiglio di Stato, sez. VI, 02.07.2014, n. 3336).

Quanto alle censure presentate dalla ricorrente, il Tribunale dichiarava l’infondatezza dell’eccezione di annullamento del  bando di concorso, per la ritenuta incompetenza della Giunta Regionale ad indire la procedura. Infatti, il bando di gara richiama esplicitamente la Legge Regionale 04.04.1991 n. 3, la quale all’art. 4 dispone che “i concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio sono banditi dalla Giunta Regionale con riferimento ad ogni ambito provinciale”.

Inoltre, parimenti infondato è il motivo di ricorso con il quale la ricorrente censurava il bando, nella parte in cui prevedeva che i candidati avessero l’obbligo di indicare, in ordine di preferenza, un numero di sedi pari a quello della propria posizione, e che dovessero accettare la sede offerta entro 15 giorni a pena di esclusione dalla procedura.

In primis, tale meccanismo è conforme a quanto previsto dal D.L. 1/2012, che all’art. 11 comma 6 prevede l’indizione del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili in ambito regionale. Il meccanismo de quo costituisce un giusto punto di incontro tra contrapposte esigenze: da un lato, quelle pubbliche di economicità e celerità del procedimento amministrativo per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti, dall’altro quelle dei privati ad ottenere una sede idonea.

Il Tribunale amministrativo aggiungeva che l’interesse di ciascun concorrente alla scelta della sede è strettamente collegato alla posizione in graduatoria. In altre parole, ciascun concorrente è titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla assegnazione della sede indicata al numero corrispondente alla posizione occupata in graduatoria.

Al contrario, in relazione alle sedi indicate in altre posizioni, il concorrente vanta esclusivamente una aspettativa di fatto, quindi giuridicamente non rilevante. Infatti, essa dipende dalle scelte personali e soggettive dei concorrenti collocatisi in posizioni precedenti nella graduatoria, e deve cedere il passo alle esigenze pubbliche di urgente copertura delle sedi farmaceutiche vacanti.

Per i motivi ora elencati, il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso.


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