Connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato

Connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato

L’art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che nell’ipotesi in cui l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione amministrativa – e sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della predetta legge, per quest’ultima violazione – la competenza a provvedere sia sul reato che sulla sanzione amministrativa si concentra in capo al giudice penale.

Fin dall’inizio, è doveroso precisare che affinché rilevi la fattispecie di cui all’art. 24 della Legge 689/1981 è necessario che l’accertamento della violazione amministrativa costituisca l’antecedente logico necessario per l’esistenza dell’illecito penale.

Infatti, l’assenza di tale rapporto di pregiudizialità non determina lo spostamento della competenza circa l’applicazione della sanzione amministrativa dall’autorità amministrativa al giudice penale. Nel dettaglio, laddove la medesima condotta materiale integri allo stesso tempo una fattispecie penale e di illecito amministrativo nonché quando l’accertamento dell’illecito amministrativo dipenda dall’accertamento di un reato, deve escludersi quel rapporto di pregiudizialità rilevante ai sensi dell’art. 24 e, conseguentemente, non avendosi connessione obiettiva non si ha nessuna deroga al riparto di competenze fra autorità amministrativa e giudice penale. In altri termini, in queste ultime ipotesi, la pendenza di un procedimento penale non comporta il trasferimento in capo al giudice penale anche del potere di decidere in ordine all’illecito amministrativo.

Qualora risulti integrata la connessione obiettiva, ai sensi dell’art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, resta pertanto precluso ab origine ogni potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione. Il comma secondo dell’articolo in esame prevede espressamente il dovere in capo all’organo accertatore di trasmettere il rapporto amministrativo, ai sensi dell’art. 17 Legge 689/1981, all’autorità giudiziaria competente per il reato “..la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta …”.

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non abbia ravvisato nessuna connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato ed abbia emesso ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito dell’opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogar la sanzione, ma deve decidere sull’opposizione e, qualora ritenga sussistano i presupposti di cui al suddetto art. 24 Legge 689/1981, deve revocare l’ordinanza oggetto di opposizione per incompetenza originaria della Pubblica Amministrazione ad emetterla (cfr., Cass. 12 aprile 2000, n. 4638).

L’ormai consolidata giurisprudenza, sempre sul tema, ha rilevato che, allorché il giudice ravvisi la connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione amministrativa con l’accertamento dell’esistenza di un reato, non sussistono i presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., dovendo egli limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente a decidere il reato, il quale è altresì competente a decidere sulla violazione di carattere amministrativo (cfr., Cass. 3 aprile 2012, n. 5289; Cass. 6 marzo 2018, n. 5341).

Da ultimo, giova precisare che nel caso in cui la competenza per l’irrogazione di una sanzione amministrativa sia stata devoluta al giudice penale per ragioni di connessione obiettiva con un reato e il relativo procedimento penale si sia chiuso per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, la competenza in ordine alla violazione amministrativa torna in capo all’autorità amministrativa e, come ampiamente chiarito dalla costante giurisprudenza, dal momento in cui l’autorità giudiziaria restituisce gli atti alla Pubblica Amministrazione inizia a decorrere ex novo il termine prescrizionale – in applicazione del principio generale dettato dall’art. 2935 c.c., che esclude il decorso della prescrizione se il diritto non può esser fatto valere -, atteso che l’autorità amministrativa soltanto da tale ricezione può esercitare il proprio diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione (cfr., Rigetta, Trib. Cuneo, 22 Aprile 2002; Cass. civ. Sez. I, 27-06-2006, n. 14830; Cass. civ. Sez. I, 22-06-2001, n. 8532).


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