Consentita l’apertura domenicale dell’esercizio di prevalente rivendita di mobili

Consentita l’apertura domenicale dell’esercizio di prevalente rivendita di mobili

Sommario: 1. Fatti di causa – 2. Disapplicazione dell’ordinanza comunale in contrasto con la normativa statale ad opera dei Giudici di merito – 3. I principi enunciati dalla Cassazione civile n. 7676 del 3 aprile 2020 – 3.1. Legittimazione attiva della Confesercenti – 3.2 L’apertura domenicale consentita per le attività che si occupano in via principale della rivendita di mobili

 

La violazione di norme pubblicistiche, compresa la regolamentazione comunale, integra la fattispecie illecita di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. solo ove accompagnata da atti (se non altro) virtualmente nocivi dei diritti altrui, perché idonei a generare squilibri nel mercato alterandone artatamente e con mala fede le condizioni.

1. Fatti di causa

La causa di cui ci si occupa, promossa da Confesercenti Provinciale, mirava originariamente a far dichiarare illegittima la condotta tenuta dall’esercizio commerciale convenuto, il quale si era avvalso della facoltà -concessa dall’ordinanza comunale solo in presenza di alcuni presupposti, non ricorrenti nel caso di specie- di apertura domenicale dei locali di vendita, al fine di ottenere il risarcimento del grave danno cagionato alla categoria dei commercianti della Provincia. Le domande attrici, respinte nei primi due gradi di giurisdizione, non trovano accoglimento nemmanco in Cassazione.

2. Disapplicazione dell’ordinanza comunale in contrasto con la normativa statale ad opera dei Giudici di merito

Si è detto come l’ordinanza comunale (n. 40/2000 del Comune di Ravenna) invocata da parte ricorrente affermasse la legittimità dell’apertura domenicale degli esercizi commerciali dotati di alcuni requisiti; in particolare, una specializzazione merceologica prevalente pari al 75% dell’intero fatturato del punto vendita, mai conquistata dall’esercizio commerciale presunto artefice del danno. La Guardia di Finanza appunto, a seguito di accertamenti legati al caso, aveva constatato come la soglia raggiunta fosse stata superiore al 60% senza però eguagliare la percentuale richiesta dall’ordinanza. Il Tribunale, investito del potere di giudicare la controversia, aveva osservato come la normativa nazionale -art. 13 del d. lgs. n. 114 del 31 marzo 1998, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, c.d. decreto Bersani- predicasse la sufficienza, ai fini dell’apertura domenicale, della prevalenza semplice (50%+1) e non qualificata di determinati prodotti, conseguita dall’esercizio convenuto. L’ordinanza n. 40/2000, che accoglieva la soluzione di una prevalenza netta o qualificata, doveva ritenersi abnorme ed eccedente rispetto al potere, conferito al Comune dall’art. 50, d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, nonché discordante rispetto alla disposizione normativa statale; a conferma di ciò, la stessa era sostituita con altra previsione, compatibile con l’art. 13 (tramite la successiva ordinanza n. 3/2005) e dunque sostanzialmente revocata nell’esercizio del potere di autotutela.

3. I principi enunciati dalla Cassazione civile n. 7676 del 3 aprile 2020

3.1. Legittimazione attiva della Confesercenti

In ordine alla legittimazione attiva della Confesercenti nella materia della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., questa sussiste in quanto la Confesercenti ha agito come associazione di categoria, a tutela degli interessi, di cui allegava la lesione ad opera della condotta anticoncorrenziale di controparte, dei propri associati (i commercianti). Di regola, precisamente, la legittimazione sia attiva che passiva all’azione richiede il possesso della qualità di imprenditore, atteso che il punto di partenza per l’operatività della fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. è il rapporto di concorrenza tra imprenditori; malgrado ciò, in applicazione dell’art. 2601 c.c. (“Azione delle associazioni professionali”), le associazioni professionali o enti rappresentativi di categorie possono agire per la repressione dell’illecito quando questo sia idoneo a pregiudicare l’intera categoria professionale: si tratta di una speciale legittimazione ad agire, riferibile all’interesse per la tutela del quale l’associato si fa rappresentare dall’ente o la cui protezione è finalità dell’associazione.

3.2. L’apertura domenicale consentita per le attività che si occupano in via principale della rivendita di mobili

L’art. 11, “Orario di apertura e di chiusura” del d. lgs. 114 del 31 marzo 1998, c. 4, dispone: “Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio”; l’art. 13 esonera dal rispetto degli obblighi previsti dal titolo (tra le altre)1 le rivendite di mobili, quando tale attività sia praticata in modo esclusivo e prevalente. Il d. lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 non fornisce alcuna indicazione circa i requisiti richiesti per soddisfare il criterio della prevalenza nella commercializzazione di determinati beni e quindi per godere della liberalizzazione prevista; tuttavia, in merito alla determinazione del requisito della prevalenza di cui all’articolo 13, è intervenuta la circolare n. 506465 dell’allora Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato (10 maggio 2001): l’esercizio commerciale vende, in via prevalente, i beni indicati nella stessa norma, quando il fatturato realizzato dall’esercizio per le vendite dei medesimi beni sia superiore alla soglia del 50% del fatturato realizzato complessivamente. Sul punto si è espressa pure l’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato con parere del 24 ottobre 2008, n. AS480 (confermato in successivo parere del 22 novembre 2010, n. AS775), in occasione di alcune prassi interpretative regionali restrittive dell’art. 13 -alcune Regioni avevano ritenuto che il requisito della prevalenza dovesse essere ricavato tramite l’analisi della superficie di vendita, dovendo almeno l’80% di questa essere dedicato in concreto alla vendita dei beni di cui all’articolo 13-: per l’AGCOM, tali pratiche ermeneutiche dovevano ritenersi in contrasto con i principi antitrust e collidenti anche con quanto indicato dal Ministero delle attività produttive nella predetta risoluzione, dovendosi invero applicare il criterio della prevalenza sulla base del volume d’affari totale dell’esercizio commerciale. In definitiva, ribadisce l’Autorità Garante, si ha prevalenza quando viene superata la soglia del 50% di fatturato dell’esercizio commerciale, e un tale criterio garantisce la più imparziale ed omogenea applicazione della legge sul territorio nazionale (oltre ad assicurare l’astratta conoscibilità delle regole).

Per quanto né i pareri dell’AGCM, né le risoluzioni o circolari ministeriali debbano considerarsi vincolanti -in quanto atti meramente interni alla p.a. non espressione di attività di normazione-, il loro contenuto risulta pienamente condivisibile. La violazione di norme amministrative che incidono sullo svolgimento dell’attività imprenditoriale non implica di per sé il compimento di atti di concorrenza sleale: numerosissime sono infatti tale norme, ma non tutte sono per ciò solo atte a determinare almeno l’antecedente di un atto anticoncorrenziale e del conseguente danno. Hanno certamente tale potenzialità, invece, le disposizioni che impongono oneri economici in capo a coloro che operano sul mercato (es. le disposizioni fiscali, o igienico-sanitarie) e soprattutto quelle che limitano direttamente l’esercizio dell’attività commerciale, la cui violazione si pone sempre e comunque come comportamento anticoncorrenziale.

 

 

 


1 Le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

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Laura Muscolino

Laura Muscolino è nata nel 1991 a Messina, dove risiede. Diplomata al Liceo Classico F. Maurolico, si laurea con lode in Giurisprudenza Magistrale all'Universitá degli Studi di Messina nel luglio 2019. Durante il corso di laurea ha partecipato al Festival del diritto di Piacenza, ed. 2014, ed effettuato il tirocinio curriculare di cui al D.M. 270/04 presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G.; attualmente svolge il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/13 presso il Tribunale di Messina, dove si occupa di diritto civile.

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