Cosa succede ai nostri profili social quando passiamo a miglior vita?

Cosa succede ai nostri profili social quando passiamo a miglior vita?

Il quesito è se i nostri parenti e familiari possano ereditare le nostre credenziali d’accesso ed essere amministratori di tali dati.

Rispondere non è molto semplice, anche perché il discorso varia a seconda del social network che prendiamo in considerazione.

La tematica oggi assume una grande rilevanza poiché i soggetti hanno sempre più spesso una o più identità digitali. La questione si colloca nel diritto delle successioni a causa di morte e ed è caratterizzata, però, da una dissociazione tra l’esistenza biologica dell’individuo ed il suo clone “persona elettronica”.

Bisogna riconoscere che nell’era digitale, non si ha più a che fare solo con manoscritti, conti bancari o chiavi di cassette di sicurezza. Ci sono gli investimenti gestiti online, i blog, i rapporti intessuti sui social network.

Bisogna quindi soffermarsi sulle nuove tecnologie e chiedersi se l’identità digitale, fatta di dati, fotografie, contatti sia qualcosa di ereditabile.

Gli eredi possono ricostruire la memoria del caro estinto e amministrarne i beni muovendosi agilmente nel caos virtuale?

Il Consiglio Nazionale del Notariato e nello specifico la Commissione Informatica ha predisposto lo studio 6-2007/IG sul tema “password, credenziali e successione mortis causa”.

Ciascuno può indicare all’interno del proprio testamento chi sarà il proprio successore nei propri profili della rete.

Il problema è proprio dell’erede, che dovrà dimostrare a Google, Twitter, Facebook o Apple di essere il legittimo successore della persona ormai defunta per accedere all’account di riferimento.

Generalmente quando un account viene cancellato o disattivato, i dati vengono eliminati insieme al profilo, a meno che, per necessità legali, qualcuno richieda di accedere a quei dati nuovamente.

Le grandi piattaforme digitali lo sanno, e si stanno attrezzando per rendere possibile agli utenti di stilare un testamento digitale.

Google, ad esempio, permette di indicare una persona che riceverà un messaggio con le nostre proprietà digitali, nel caso in cui l’account risulti inattivo.  Twitter ha adottato la policy di cancellare automaticamente l’account dopo sei mesi di inattività, dunque il familiare o l’amico della persona deceduta non dovrebbero fare altro che attendere lo scorrere inesorabile del tempo. Altri social network non intervengono sui profili degli utenti, a meno che non ci sia una richiesta specifica della famiglia del soggetto proprietario del profilo, o da parte di qualche autorità amministrativa.

Molti siti chiedono le prove della morte del soggetto per cancellare il profilo, mentre per quanto riguarda Facebook non è prevista alcuna disattivazione automatica per i profili inattivi.

Affinché un amico o un parente possa accedere e dunque amministrare la pagina personale di un utente Facebook deceduto, servirà un’autorizzazione di quest’ultimo o un mandato legale.

È stata infatti prevista una sezione apposita denominata “contatto erede” dalla quale tale soggetto sarà in grado di compiere tutta una serie di azioni, tra cui rispondere a nuove richieste di amicizia e aggiornare l’immagine del profilo, non sarà invece in grado di creare nuovi post a proprio nome o vedere i messaggi dell’utente defunto.

L’alternativa proposta da Facebook all’eliminazione del profilo è quella di trasformarlo in una pagina commemorativa.

In questo caso la pagina commemorativa non presenterà più il promemoria del compleanno e nessuno potrà richiederne l’amicizia, rimanendo una pagina visibile solamente agli utenti che già erano amici della persona prima della sua dipartita e della trasformazione della stessa in spazio commemorativo.

La disciplina dell’eredità del nostro “doppio digitale” è ancora in fase embrionale e manca una chiara ed univoca regolamentazione.

E’ già possibile però prendere opportuni accorgimenti per evitare che i nostri beni-file vengano persi irrimediabilmente nel mare magnum di internet.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Valentina Campo

Nata a Erice (TP) nel 1991, ha conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza nel marzo 2016 con pieni voti, presso l'Università degli Studi di Palermo. Ha effettuato la pratica notarile al fine di accedere al concorso notarile e quella forense per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Latest posts by Valentina Campo (see all)

Articoli inerenti