Dal superamento dei manicomi alle REMS: criticità di un sistema ancora incompleto

Dal superamento dei manicomi alle REMS: criticità di un sistema ancora incompleto

La legge 30 maggio 2014, n. 81 ha sancito il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari a favore delle REMS, le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Ai sensi dell’articolo 1, lettera b) di tale legge, il giudice dispone nei confronti dell’infermo e del seminfermo di mente misure di sicurezza diverse dal ricovero in una struttura di cura e custodia, a meno che non acquisisca elementi tali da dover ritenere che questa sia l’unica misura necessaria a fronteggiare la pericolosità sociale del reo.

La valutazione circa la pericolosità sociale è effettuata da parte di una commissione di esperti in base alle qualità soggettive della persona ed è periodica, sebbene si debba tener conto che tale misura di sicurezza, ai sensi della legge in esame, non può avere durata maggiore rispetto al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso.

A prendere in carico i pazienti psichiatrici giudiziari sono – tranne in caso di esubero – le Regioni di loro provenienza. Le Regioni, inoltre, hanno l’onere di formare il personale delle proprie REMS e di preparare i programmi terapeutico-riabilitativi per i propri internati.

Le REMS, a differenza degli ospedali psichiatrici giudiziari, sono composte da personale medico e sono strutture in cui il paziente deve sostare per un periodo definito. Esse nascono con un obiettivo riabilitativo: curare il paziente e condurlo progressivamente a reintegrarsi nella società. I cosiddetti manicomi avevano, invece, solo finalità di custodia.

Il 27 gennaio la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 22/2022 rilevando l’inadeguatezza della disciplina che regolamenta le REMS.

La Corte si è pronunciata sulla questione di legittimità sollevata dal giudice per le indagini preliminari di Tivoli, in relazione agli articoli 206 e 222 c.p. e all’articolo 3-ter del d.L. 211/2011.

Il Gip prende le mosse dalla mancata previsione – in materia di REMS – di poteri in capo al Ministero della Giustizia relativamente alla loro organizzazione e al loro funzionamento.

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità in quanto il suo accoglimento avrebbe comportato preoccupanti vuoti di tutela ma ha rivolto al legislatore l’invito a riformare la materia in modo che non collida con i princìpi costituzionali indicando il nucleo essenziale della stessa.

Dall’istruttoria disposta dalla Corte prima di pronunciarsi ricaviamo elementi significativi: le persone attualmente in lista d’attesa per l’assegnazione ad una REMS sono pari a un numero compreso tra 670 e 750; i tempi medi di attesa sono di circa dieci mesi e ancora più lunghi  in alcune Regioni; molti tra coloro in attesa hanno commesso reati gravi e connotati da violenza.

La Corte ha ricordato come l’assegnazione alle REMS, sebbene siano strutture residenziali altamente qualificate, resti comunque una misura di sicurezza disposta dal giudice penale non solo a scopo terapeutico, ma anche per contenere la pericolosità sociale del reo. Da ciò deriva la necessità di rispettare i principi costituzionali, in primis la riserva di legge: dovrebbe essere una legge dello Stato a disciplinare la misura, nonché i casi e i modi della sua applicazione.

La regolamentazione delle REMS, attualmente, è solo in minima parte affidata alla legge, in quanto rimessa a fonti secondarie e ad accordi tra Stato e autonomie territoriali; infatti, la realtà che le riguarda non è omogenea tra le Regioni.

La Corte ha rilevato che le lunghe attese per accedere a queste strutture affievoliscono la tutela dei diritti fondamentali delle potenziali vittime, in quanto il soggetto affetto da infermità di mente potrebbe essere recidivo; viene, inoltre, leso il diritto alla salute dello stesso reo, bisognoso di cure.

La Corte ha evidenziato come l’estromissione del ministro della Giustizia dalle competenze in materia di REMS collida con l’articolo 110 della Costituzione, in base al quale spetterebbe proprio a quest’ultimo l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Non potendo dichiarare illegittima la normativa in quanto ciò provocherebbe la caducazione del sistema delle REMS, nonché un vuoto di tutela, la Corte ha, infine, rivolto un monito al legislatore affinché proceda a una complessiva riforma del sistema seguendo le linee guida dettate dalla pronuncia in esame.

Tale riforma, nello specifico, dovrebbe prevedere: un’adeguata base legislativa per la misura di sicurezza; la realizzazione e il buon funzionamento, in tutta Italia, di un numero sufficiente di REMS; un idoneo coinvolgimento del ministro della Giustizia nell’attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS e degli altri strumenti di tutela della salute mentale degli autori di reato, nonché nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Adelisa Pesce

If you can dream it, you can do it.

Articoli inerenti