Danno da emotrasfusione, minorenni: il termine di prescrizione non si sospende

Danno da emotrasfusione, minorenni: il termine di prescrizione non si sospende

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ord. 10 novembre 2017, n. 26671

La prescrizione dell’azione per il risarcimento del danno derivante da un trattamento trasfusionale segue la disciplina ordinaria, anche se il danno è stato subito in minore età.

La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall’originaria attrice contro il Ministero della Salute in seguito alla contrazione del virus HCV durante una trasfusione di sangue effettuata presso il Policlinico di Catania.

La Corte territoriale accertava, invero, l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni rivendicato dalla minore, avendo la stessa ragionevolmente maturato consapevolezza dell’avvenuta contrazione del virus già nell’ottobre 1985 – e non nel 1995 – ed avendo proposto azione per il risarcimento soltanto nel 2005, ben oltre il termine ordinario decennale per la proposizione della domanda.

La Suprema Corte ha rilevato che la circostanza della condizione di minorenne dell’attrice al momento della certificazione della malattia alla stessa diagnosticata (e, in generale, al momento in cui il rapporto di causalità, tra detta malattia e l’illecito comportamento dell’amministrazione sanitaria, fosse oggettivamente riconoscibile, sulla base del giudizio espresso dalla corte territoriale), non vale a ritenere giustificata la pretesa sospensione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dalla stessa esercitato.

Infatti, ai sensi dell’art. 2942 c.c., la sospensione contro il minore opera nei soli casi in cui lo stesso non abbia un rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo.


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