Detenzione, salute e pericolosità: ipotesi problematica di un reato associativo

Detenzione, salute e pericolosità: ipotesi problematica di un reato associativo

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il “diritto di morire dignitosamente” – 3. La pericolosità sociale – 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

La sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, numero 966 del 22 marzo 2017 (depositata il 5 giugno 2017) è stata fortemente contestata dall’opinione pubblica, dato il suo dispositivo di annullamento con rinvio dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l’istanza promossa da Salvatore Riina volta ad ottenere in via principale il differimento dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p. e, in via subordinata, la detenzione domiciliare prevista dall’art. 47ter della legge 354/1975. La stampa ha infatti accentuato il criterio, utilizzato nell’ argomentazione della pronuncia, della dignità della persona, da garantire anche in stato di custodia detentiva, ritenendolo però, nel caso di specie, poco sensibile alle esigenze di giustizia sostenute dalla società civile, dati i crimini per i quali l’istante è stato condannato al regime detentivo previsto dall’art. 41bis del c.d. “ordinamento penitenziario”.

Esaminando la motivazione del provvedimento, si evince però che la suddetta notazione di principio non conclude, invero, gli argomenti della Corte. Essi sono infatti essenzialmente due, entrambi posti in rapporto alla questione controversa della necessità o meno della permanenza del detenuto presso la struttura carceraria: le sue condizioni di salute e la sua pericolosità sociale.

2. Il “diritto di morire dignitosamente

Questa locuzione, letteralmente tratta dalla pronuncia in esame, riflette il principio di umanità riconosciuto sia dall’art. 1 della legge 354/1975, in relazione al trattamento penitenziario, sia a livello costituzionale, dal combinato disposto degli articoli 2 e 32.

La Corte vi accompagna due principali parametri di valutazione: uno definibile come “soggettivo”, riferito alla persona detenuta, e uno “oggettivo”, relativo alla struttura penitenziaria ospitante.

Sul primo, la Corte sancisce la rilevanza non soltanto delle singole patologie che abbiano colpito il detenuto, ma anche del generale stato morboso, del decadimento fisico del soggetto, ai fini di valutare l’idoneità della detenzione intramuraria. Al riguardo, questa affermazione sembra coerente con la disposizione, ampia, dell’art. 147 c.p. , numero 2, che parla di “condizioni di grave infermità fisica“; inoltre la sentenza richiama dei precedenti a sostegno ( sez. I, n. 16681 del 24 gennaio 2011 e sez. I, n. 22373 dell’ 8 maggio 2009) .

Sul secondo, l’organizzazione dell’istituto deve essere tale da garantire le essenziali esigenze di cura del soggetto ospitato: la pronuncia, ad esempio, parla di “idoneità (…) ad apprestare interventi urgenti” , in caso di condizioni di salute precarie, caratterizzate da imprevedibili ricadute.

Nel caso di specie, la Cassazione ha rinvenuto, proprio su questo ultimo elemento, contraddittorietà nell’ affermare, da un lato, l’incapacità della struttura di fornire degli strumenti necessari per l’assistenza del detenuto, e, dall’altro, l’impossibilità di espiare la pena al di fuori di essa. La delibazione del Tribunale di Sorveglianza, denuncia la Corte, non è stata preceduta da un accertamento in concreto relativo all’incidenza di tali mancanze organizzative sul “superamento o meno di quel livello di dignità dell’esistenza che anche in carcere deve essere assicurato” ; concretezza a cui il magistrato di sorveglianza è invece vincolato nell’esercizio della propria attività dal disposto dell’art. 1 della legge 354/1975, che richiede, all’ultimo periodo dell’ultimo comma, l’attuazione del trattamento penitenziario “secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti” .

Un esempio applicato di quanto scritto, utile seppur relativo alla detenzione domiciliare, è dato dalla sentenza della Cassazione Penale, sez. II, udienza del 24/05/2013 (deposito: 20/06/2013), n. 26902 : “… gravissime condizioni di salute per le quali, in vista della stessa sopravvivenza dell’imputato, occorreva procedere ad un delicato intervento chirurgico di altissima specializzazione, e quindi praticabile in pochi centri di eccellenza, obbligatoriamente preceduto da accertamenti diagnostici preventivi, incompatibili con lo stato di detenzione domiciliare perchè richiedenti libertà di movimenti al sopravvenire di necessità terapeutiche che necessitano di un intervento immediato” .

3. La pericolosità sociale

Questo requisito, individuato dall’art. 203 c.p. , è idoneo ad essere ostativo o di revoca di provvedimenti di differimento dell’esecuzione della pena, come stabilito dall’art. 147 c.p. , ultimo comma, che richiede l’ insussistenza del “concreto pericolo della commissione di delitti” . L’ordinanza oggetto di ricorso ne aveva sostenuto l’esistenza, sulla base della posizione apicale del detenuto nell’organizzazione criminale Cosa Nostra, dalla quale non aveva mai manifestato la volontà di distaccarsi; inoltre, sempre secondo il Tribunale di Sorveglianza, le condizioni fisiche del condannato non avrebbero alcuna incidenza sulla sua possibilità di poter operare come mandante di ulteriori crimini.

Anche su questo, la Cassazione ha rinvenuto lacune negli argomenti a sostegno dell’attualità di un pericolo di recidiva in relazione alle condizioni di salute; questo nesso funzionale è stato ritenuto necessario ai fini della valutazione dell’ adeguatezza delle limitazioni di libertà personale, non solo al momento dell’esecuzione della pena ma anche al precedente momento cautelare, già in altre pronunce della Suprema Corte, quale ad esempio la n. 44604 della sez. I, 03/10/2013 (dep.05/11/2013), in cui si legge “…dovendosi considerare altri fattori quali (…) le gravi condizioni di salute, in un giudizio a tutto tondo sulla pericolosità sociale“.

E’ necessario tuttavia precisare che l’associazione di tipo mafioso è una fattispecie complessa, non pacifica nella sua natura: come per la nozione del metodo mafioso, anche in questa sede può discutersi se sia sufficiente la mera esistenza del vincolo associativo per poter prospettare, in chiave prognostica, un pericolo di recidiva, o se sia invece necessario un accertamento sull’effettività della pericolosità del detenuto. Nella prima ipotesi, che sembrerebbe essere quella a cui si è attenuto il Tribunale di Sorveglianza, le condizioni di salute risulterebbero sempre pressochè indifferenti: la struttura organizzata delle associazioni mafiose, e la loro natura necessariamente plurisoggettiva, le rende perfettamente idonee all’ integrazione della relativa fattispecie (art. 416bis c.p.) anche senza il concreto, materiale intervento del detenuto, che può agire come mandante; nella seconda ipotesi, invece, le condizioni di salute sono elemento fondamentale, in quanto si richiede la probabilità del singolo a commettere illeciti penali materialmente, in prima persona.

Stando alla lettera della norma, l’art. 203 c.p. attribuisce rilevanza alla probabilità di commissione di nuovi fatti criminosi; considerando che l’art. 416bis c.p. costituisce un reato di pericolo, i cui soggetti agenti sono orientati finalisticamente alla commissione di delitti, tutela il bene giuridico dell’ordine pubblico ed è integrato quando un soggetto “fa parte di una associazione di tipo mafioso“, il mantenere il legame associativo dovrebbe in re ipsa comportare pericolosità sociale.

A titolo di mero esempio, dalla sentenza della Cassazione Penale n. 44667, della sez. VI, 12/05/2016 (dep.24/10/2016) si estrapola: “L’assunto difensivo secondo cui le condizioni di salute avrebbero impedito al Ma.Ni. di svolgere un ruolo attivo, giacchè, essendo egli affetto da morbo di (OMISSIS), non avrebbe potuto esercitare credibilmente il metodo mafioso, appare del tutto disancorato dal contesto associativo delineato dalla Corte, fermo restando che il metodo deve rappresentare la proiezione all’esterno dell’operatività della consorteria nel suo complesso e non il risultato dell’azione di ciascun singolo partecipante” ; numerosi sono, peraltro, i ricorsi volti a contestare l’applicazione della misura cautelare detentiva per mancata dimostrazione, in sede di motivazione, del rischio di recidiva conseguente a condizioni di salute precarie o in stato di peggioramento.

4. Considerazioni conclusive

Ad avviso di chi scrive, è dunque da rigettare l’interpretazione della pronuncia, maggiormente diffusa, come di una sorta di riflesso di un sentimento di pietà nei confronti del ricorrente: essa, invece, ha rimproverato al Tribunale di Sorveglianza le eccessive superficialità nelle motivazioni espresse nell’ordinanza emanata, rinviandogli la questione; la Corte non ha in alcun modo scarcerato il condannato, chiedendo invece al giudice ad quem di valutare il differimento o la detenzione domiciliare in maniera più puntuale, concreta e specifica, senza che questo precluda la possibilità del rigetto di tali trattamenti più favorevoli.

Non si tratta dunque di una sentenza echeggiante moralismo: da quanto sopra esposto è riconoscibile il disposto della lettera e) dell’art. 606 c.p.p. , che individua, come motivo di ricorso per Cassazione, la “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato“.

Piuttosto, riemergono gli ormai noti problemi relativi alla circoscrizione dell’ambito applicativo del reato ex art. 416bis c.p. , con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano non solo della disciplina sostanziale, ma anche penitenziaria.


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Lara Gallarati

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