Disposizioni anticipate di trattamento: la banca dati nazionale

Disposizioni anticipate di trattamento: la banca dati nazionale

Le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.), anche conosciute come “testamento biologico”, non sono – a discapito del nome – un testamento, bensì un atto tramite il quale una persona fisica esprime le proprie volontà in merito ai trattamenti rispetto ai quali vuole o non vuole essere sottoposta nel caso in cui (in caso di eventuale malattia neuro invalidante) non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso informato al trattamento medico[1].

In tal senso le D.A.T. trovano il loro fondamento nella nostra Costituzione (art. 32[2]) la quale riconosce a tutte le persone la libertà di decidere se sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario, salvo nelle ipotesi in cui esso sia previsto per disposizione di legge.

Sotto il profilo formale, le D.A.T. – che esplicano il loro effetto in un momento futuro in cui il soggetto, pur essendo ancora in vita, non sarà più in grado di esprimere le proprie determinazioni – non necessitano di particolari requisiti di forma e sostanza, ma solo del duplice requisito della capacità di intendere e di volere e la maggiore età del disponente: un soggetto in possesso di tali requisiti potrà pertanto manifestare, per il tempo in cui si troverà in eventuale stato di incapacità, la propria volontà a specifici trattamenti sanitari (accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari), nonché nominare un fiduciario, ossia un soggetto incaricato di dare attuazione alle proprie volontà, ferma poi in ogni caso la possibilità di revocare o modificare in ogni momento tali disposizioni.

Tali volontà possono essere espresse tramite scrittura privata o atto pubblico.

Per poter poi produrre i loro effetti, le D.A.T. devono altresì essere autenticate, il che può avvenire tramite sottoscrizione da parte di un notaio, il quale, verificata preliminarmente la loro non contrarietà a norme di legge, ne conserverà il documento; tramite autenticazione da parte del funzionario pubblico designato dal Comune della scrittura privata, che viene poi conservata dal disponente; tramite deposito della scrittura privata avanti all’ufficio di stato civile del Comune di residenza o presso le strutture sanitarie ove la Regione di residenza ne preveda la raccolta. In tutti e tre i casi, le D.A.T. devono essere sempre consegnate personalmente ai soggetti legittimati a riceverle e non per mezzo di un rappresentante.

Con riferimento poi alla conservazione delle D.A.T., si osserva come con la pubblicazione in G.U., il 17 gennaio scorso, trova ora attuazione il decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, il quale dispone la creazione della banca dati nazionale delle D.A.T. e le modalità di raccolta ed archivio delle medesime[3].

Il predetto decreto prevede che entro 60 giorni dall’attivazione della banca dati nazionale le pubbliche amministrazioni e i notai inviino al Ministero della Salute[4] un elenco dei nominativi dei soggetti redigenti le D.A.T. ed entro 180 giorni è prevista la trasmissione dei documenti medesimi.

Le finalità delle banche dati è principalmente quella di garantire la disponibilità agevole e chiara delle D.A.T. da parte delle strutture sanitarie e dei medici che hanno in cura il disponente, i quali potranno accedere direttamente al testamento biologico e verificare le volontà del paziente.

Da ultimo, circa l’applicazione delle volontà dei disponenti, si osserva come i medici e le strutture sanitarie non possano entrare nel merito del contenuto di tali disposizioni ma possono solo rilevare se tali volontà sono in contrasto con l’esecuzione diligente delle pratiche mediche, e possono disattenderle solo qualora risultino essere incompatibili con le possibili cure e terapie previste per il caso concreto.

Nonostante la manifesta utilità delle D.A.T. e della semplicità di redazione (è possibile, infatti, redigere una D.A.T. semplicemente compilando un modulo reso disponibile da ogni amministrazione locale) il loro utilizzo, a due anni dalla Legge 219/2017, è ancora molto limitato, seppur in aumento: a titolo esemplificativo, si conta che, in un arco temporale di due anni, in un territorio ad alta densità demografica quale la provincia di Brescia, che conta quasi un milione e trecentomila abitanti, siano state ricevute poco più di duemila D.A.T.[5].


[1] http://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4953&area=dat&menu=vuoto
[2] https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=32
[3] Per approfondire: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/17/13/sg/pdf
[4] Per approfondire: http://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4956&area=dat&menu=vuoto
[5] Dato fornito dalla Prof. Maria Novella Bugetti – Associato di Diritto Privato dell’Università degli Studi di Milano – al Convegno “Il consenso informato e le disposizioni di trattamento a due anni dalla Legge 219/2017. Bilanci e prospettive” organizzato dall’Osservatorio Nazione sul Diritto di Famiglia – sez. di Brescia – 31-01-2019.

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