T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 05 ottobre 2016, n. 10048

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 05 ottobre 2016, n. 10048

L’art. 12 d.p.c.m. 29 febbraio 1972, nella parte in cui esclude dal riparto della quota degli onorari gli avvocati ed i procuratori di Stato in congedo per maternità, deve essere disapplicato perché contrario a norme interne e dell’UE sulla tutela delle lavoratrici madri: gli avvocati e i procuratori dello Stato hanno diritto a tutte le competenze spettanti loro ai sensi della norma citata e maturate a titolo di onorari di causa ex art. 21 r.d. n. 1611 del 1933 durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, secondo la normativa vigente pro tempore.


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