T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 251

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In tema di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione.


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