Tribunale Vasto, ordinanza 15.04.2016

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Il deposito in modalità cartacea anziché telematica del ricorso per reclamo cautelare innanzi al tribunale collegiale rende l’atto inesistente.

Per l’atto di reclamo non esiste altra forma di deposito se non quella da effettuarsi con modalità telematiche e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12.


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