E-mail e messaggi Whatsapp rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione degli artt. 15 e 68, terzo comma, della Costituzione

E-mail e messaggi Whatsapp rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione degli artt. 15 e 68, terzo comma, della Costituzione

Sommario: Introduzione – 1. I fatti – 2. L’interpretazione estensiva del concetto di corrispondenza – 3. La prerogativa parlamentare di cui all’art. 68, terzo comma, della Costituzione – 4. Conclusioni

 

Introduzione

In data 27 luglio 2023 è stata depositata la sentenza n. 170 del 2023 con cui la Corte Costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nella parte in cui era diretto a contestare la legittimità dell’acquisizione della corrispondenza del senatore Renzi in violazione dell’art. 68, co. 3 della Costituzione.

1. I fatti

Nel corso dell’attività investigativa relativa al procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R. (a carico dello stesso senatore più altri) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze sequestrava i dispositivi telefonici appartenenti a terzi soggetti ed acquisiva i messaggi di testo intercorsi mediante l’applicazione Whatsapp tra il senatore Renzi e V.U.M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018 e tra il senatore Renzi e M.C. nel periodo compreso tra il 12 agosto 2018 ed il 15 ottobre 2019, nonché la corrispondenza intercorsa tramite e-mail fra questi ultimi tra l’1 e il 10 agosto 2018, in assenza di una previa richiesta di autorizzazione al Senato e dunque in violazione dell’art. 68, co. 3, della Costituzione.

2. L’interpretazione estensiva del concetto di corrispondenza

Secondo la Corte Costituzionale lo scambio di messaggi elettronici quali e-mail, SMS, Whatsapp et simila rappresenta una forma di corrispondenza compatibile con le garanzie costituzionali di cui agli artt. 15 e 68, terzo comma, della Costituzione.

Ed invero, il termine “corrispondenza” nelle suddette disposizioni normative è utilizzato genericamente e ben si presta a possibili aperture interpretative coerenti con il progresso tecnologico odierno, così consento di ricomprendervi anche i messaggi di testo scambiati mediante dispositivi informatici e telematici giacché assistiti dalla medesima garanzia di segretezza.

Sul punto, la Corte precisa che “la riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall’inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l’utilizzo di codici personali; mentre il messaggio Whatsapp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch’esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione”.

In tal senso, sembra avallare l’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, in plurime occasioni, ha ribadito la riconducibilità dei messaggi di posta elettronica, degli SMS e della messaggistica istantanea ricevuta ed inviata tramite internet, alla sfera di protezione di cui all’art. 8 della CEDU che – come gli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. – invoca genericamente il concetto di “corrispondenza”.

Dopo aver chiarito che e-mail e messaggi Whatsapp rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 della Costituzione, la Corte affronta un secondo interrogativo: essi mantengono tale natura anche se già ricevuti e letti dal destinatario o, successivamente a tale momento, vengono degradati alla stregua di un documento? La risposta è affermativa: i messaggi telematici rientrano nel perimetro della corrispondenza ex artt. 15 e 68, terzo comma, della Costituzione anche a seguito della ricezione (cd. dimensione statica), almeno fino al momento in cui, conservano i requisiti dell’attualità e dell’interesse per i corrispondenti che si presumono, fino a prova contraria, in tutti i casi in cui sia trascorso un lasso di tempo non particolarmente significativo.

3. La prerogativa parlamentare di cui all’art. 68, terzo comma, della Costituzione

L’art. 68, terzo comma, Cost. statuisce che: “analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”, così cristallizzando una prerogativa parlamentare finalizzata a proteggere l’autonomia e l’indipendenza delle Camere dall’ingerenza degli altri poteri dello Stato; prerogativa di cui – si rammenta – il senatore Renzi godeva dal 9 marzo 2018 (data della proclamazione).

Nella pronuncia de quo, la Corte ribadisce che circoscrivere la garanzia prevista dall’art. 68 della Costituzione alla sola corrispondenza cartacea avrebbe “esiti del tutto irrazionali” che mal si concilierebbero con lo stato di sviluppo della società attuale e che comporterebbe uno svuotamento irragionevole del contenuto della prerogativa parlamentare.

Dunque, l’art. 68, terzo comma, della Costituzione tutela la corrispondenza (anche quella telematica) dei membri del Parlamento anche dopo la ricezione da parte del destinatario “almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento storico”.

La Consulta precisa, altresì, l’ambito di operatività della prerogativa parlamentare in esame. Nel caso di specie, difatti, il sequestro interveniva su dispositivi telefonici appartenenti a terzi che, tuttavia, contenevano nella loro memoria – tra l’altro – messaggi di testo intercorsi tra questi ed un parlamentare. In situazioni di questo tipo, gli inquirenti possono sequestrare i dispositivi appartenenti a terzi soggetti ma, nel momento in cui accertano la presenza di messaggi scambiati con un parlamentare devono – necessariamente – sospendere l’estrazione di tali dati e chiedere un’autorizzazione preventiva alla Camera di appartenenza ai sensi dell’art. 4 della l. 140 del 2003 e dell’art. 68, terzo comma, Cost.; nel frattempo, possono comunque procedere al sequestro di tutti gli altri dati telematici contenuti nel dispositivo che esulano dalla corrispondenza intervenuta con il parlamentare.

4. Conclusioni

La Corte ha accertato la violazione dell’art. 68, terzo comma, della Costituzione, dichiarando che la Procura non poteva acquisire i messaggi di posta elettronica e Whatsapp del parlamentare in assenza di una previa autorizzazione del Senato poiché riconducibili, anche nella loro dimensione statica, nella nozione di corrispondenza costituzionalmente rilevante tutelata dagli artt. 15 e 68, terzo comma, della Costituzione e annullando, per l’effetto, il sequestro dei messaggi di testo intercorsi tra i soggetti destinatari del sequestro del dispositivo telefonico ed il senatore.


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Valentina Ciracì

Dottoressa in Giurisprudenza. Praticante Avvocato.

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