Errore materiale procura speciale: nessuna inammissibilità del ricorso in Cassazione

Errore materiale procura speciale: nessuna inammissibilità del ricorso in Cassazione

L’ 83 c.p.c. disciplina le forme con cui deve essere conferita la procura ad litem al difensore. Bisogna ricordare che la procura alle liti è l’atto formale con il quale si attribuisce al difensore lo ius postulandi, il potere di rappresentare la parte nel processo.

Com’è noto, l’art. 46, comma 2, della legge 8 giugno 2009, n.69  ha sostituito il comma secondo dell’art. 182 c.p.c., prevedendo che “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza, o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.

Invece nell’ipotesi specifica di procura speciale, la “specialità” della procura a pena di inammissibilità del ricorso, non è dettagliatamente determinata dal codice, né dalle leggi, ed è per questo che, negli anni, la dottrina e la giurisprudenza si sono espressi in svariati sensi.

In particolare nell’ ipotesi di errore meramente materiale presente sulla procura speciale, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in senso univoco in casi differenti.

Invero qualora la stessa dovesse essere speciale (come nel caso di ricorso in Cassazione) questa in virtù dell’art. 365 c.p.c., a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da un avvocato iscritto nell’apposito albo ed ex art. 366 c.p.c comma n. 5 a pena di inammissibilità, il ricorso, deve contenere l’indicazione della procura, se conferita con atto separato.

Innanzitutto con la Sentenza n. 9938 del 16 aprile 2008 la Corte ha statuito che: “la procura speciale rilasciata in calce allo stesso è riferita alla impugnazione di una sentenza diversa da quella che con il ricorso si dichiara di voler effettivamente impugnare. Poiché dal contesto del ricorso risulta con chiarezza quale sia la sentenza oggetto dell’impugnazione, la cui copia autentica è peraltro coerentemente prodotta in giudizio, la diversa indicazione del numero della sentenza apposto nella procura in calce – numero che appartiene ad una sentenza che è contestualmente impugnata con altro ricorso – deve essere interpretato come mero errore materiale che non determina l’inammissibilità del ricorso”. Si tratta di una sentenza innovativa che riconosce come mero errore materiale la indicazione errata nella procura di un numero di sentenza differente rispetto a quello per il quale veniva presentato il ricorso.

Altra ipotesi contemplata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26338 del 7 novembre 2017 , riguarda il caso di procura rilasciata su foglio autonomo rispetto all’atto principale: la norma ivi citata e applicata dalle Sezioni Unite e’ il portato di un orientamento antiformalistico in tema di procura alle liti che il legislatore ha imbracciato ancor più decisamente di quanto fece in occasione della riforma dell’art. 83 c.p.c. varata nel 1997. Esso, nei giudizi cui sia applicabile il nuovo testo dell’art. 182 cpc, impone agli organi giudicanti che rilevino un vizio della procura di segnalarlo alle parti affinchè vi pongano rimedio, ed implica l’applicazione dell’art. 83 secondo una lettura quanto mai antiformalistica della casistica”.

Ancora più di recente, la Corte ha stabilito che l’indicazione nella procura di un avvocato differente rispetto a quello che ha sottoscritto il ricorso, identifica un mero errore materiale e non la inammissibilità del ricorso: “È valida e solo affetta da errore materiale la procura alle liti errata nell’indicazione del professionista incaricato, che tuttavia non ha inficiato la possibilità di verificare certezza, provenienza e tempestività della procura medesima (nella specie, procura alle liti risultava conferita a un avvocato diverso da quello che aveva certificato l’autografia e firmato il ricorso” (Cassazione civile, sez. un., 2 maggio 2017 n. 10648)

Quindi, la Suprema Corte, ha ritenuto, in più occasioni, necessario superare i semplici formalismi che impediscono il diritto di accedere allo strumento giudiziario la cui limitazione sarebbe giustificabile solo in presenza di un motivo legittimo.


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