Escluso il concorso di colpa in mancanza di un’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro

Escluso il concorso di colpa in mancanza di un’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro

Cass. civ. sez. VI, 3 ottobre 2022, n. 28662, Pres. Cirillo – Rel. Gorgoni

Importante pronuncia della Corte di Cassazione che rischia di ribaltare l’oramai stazionaria presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2., c.c..

La disposizione codicistica poc’anzi citata sancisce una presunzione di colpa relativa, ossia operante fino a prova contraria, da parte di ciascuno dei conducenti nella produzione del danno.

In applicazione del principio del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., ciascun conducente dovrà, pertanto, risarcire la metà dei danni subiti dall’altro e sopportare una equivalente riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni, in egual misura.

Tale principio solidaristico è stato, tuttavia, abbandonato con la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha negato la sussistenza del concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, in mancanza di un’esatta ricostruzione della dinamica.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha cosi statuito: “solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell’incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di un’attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti”.

La voluntas della Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento.

Un criterio di distribuzione della colpa che rischia di ribaltare gli oramai ordinari criteri di attribuzione di responsabilità.


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