Esercizio abusivo di professione e patrocinio infedele sono cumulabili

Esercizio abusivo di professione e patrocinio infedele sono cumulabili

Con la sentenza n. 24750 del 27.6.2022, la Suprema Corte si è espressa sulla cumulabilità dei reati di esercizio abusivo di professione e patrocinio infedele, chiarendo che vi può essere la condanna per entrambi i reati.

Il caso

Nello specifico, la predetta sentenza si riferiva ad un avvocato che era stato sospeso dalla propria professione, ma durante questo periodo, egli aveva assunto l’incarico in nome e per conto di una signora che stava procedendo ad una separazione. Pertanto, è chiaro e pacifico il reato di cui all’art. 348 c.p., poiché egli sebbene fosse stato sospeso dalla sua attività, continuava ad esercitarla in maniera ovviamente del tutto abusiva.

Nel contempo, non aveva svolto l’attività professionale con la diligenza richiesta difatti più volte aveva omesso di depositare degli atti processuali. Dunque, tale condotta pone in essere anche il reato di patrocinio infedele, dato che a causa della sua negligenza professionale egli aveva provocato inevitabilmente dei danni alla sua assistita.

Pertanto, la Cassazione con la sentenza sopra citata, ha condannato l’imputato per entrambi i reati, che avvenivano in circostanza lontane nel tempo e con condotte diverse, ragion per cui vi è la possibilità di poter punire l’imputato per i due diversi reati, essendo state poste in essere due diverse condotte in due momenti diversi.

Il reato di patrocinio infedele

Il reato di patrocinio infedele disciplinato dall’art. 380 c.p., consiste in una condotta negligente da parte del professionista che ha assunto un incarico, ma non lo ha eseguito con la diligenza richiesta, arrecando un danno di particolare rilevanza alla parte assistita. E’ evidente, che la norma abbia come scopo quello di tutelare la deontologia professionale dell’ordine di appartenenza, ed anche quello di tutelare l’interesse della parte assistita.

Dunque, ai sensi dell’art. 380 c.p., viene punito il professionista che assume un incarico nei confronti di un cittadino o nei confronti della giustizia, ma lo esegue in maniera infedele, cioè con negligenza e trascuratezza, comportando dei danni agli interessi della pubblica comunità.

Il reato di esercizio abusivo di professione

Il reato di esercizio abusivo di professione, è disciplinato dall’art. 348 c.p., il quale prevede una sanzione per tutti coloro i quali esercitano una professione senza possedere la necessaria abilitazione richiesta dallo Stato. Pertanto, è evidente che lo scopo di questa norma sia quello di voler tutelare la cittadinanza, in modo da garantire che alcune specifiche professioni siano svolte soltanto da chi ha superato degli esami, e che possegga quindi gli specifici requisiti professionali e morali necessari per svolgere nel migliore dei modi la professione.

Dunque, chi non è regolarmente iscritto all’albo professionale ma contemporaneamente svolge la professione, incorre nel reato di cui all’art. 348 c.p., quindi in una condotta penalmente rilevante.

In conclusione, in riferimento alla sentenza predetta, la Suprema Corte ha chiarito che i due reati sono compatibili, in quanto hanno una diversa natura giuridica, e, nel caso di specie, venivano compiuti in due diversi momenti con diverse condotte.

Nello specifico, in relazione al caso in specie, il reato di cui all’art. 348 c.p., si realizza quando l’avvocato sebbene sospeso abbia comunque esercitato la professione, mentre il reato di cui all’art. 380 c.p., sussiste perché il difensore non ha depositato in tempo gli atti processuali, e quindi è evidente il suo inadempimento nella prestazione professionale avendo arrecato un notevole danno alla parte assistita.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Dott. Marco De Chiara

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, nel 2019. Praticante Avvocato Abilitato, presso lo studio civile-penale di Napoli, iscritto all'albo dei praticanti avvocati del Tribunale di Napoli dal 2020. Diploma di Scuola di specializzazione per le professsioni legali.

Articoli inerenti