Fare sesso in strada non è più reato ma con una eccezione

Fare sesso in strada non è più reato ma con una eccezione

Consumare un rapporto sessuale in strada, anche se trafficata e bel illuminata, non è più reato. E’ quanto consegue all’approvazione del d. lgs. 15/01/2016 n. 8, il quale ha privato la fattispecie degli atti osceni ex art. 527, comma 1 c.p. di rilevanza penale, convertendola in illecito amministrativo punibile, pertanto, con la sola sanzione amministrativa. La pena della reclusione fino a 3 anni e stata, infatti, sostituita con una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 30.ooo Euro.

La Cassazione, con sentenza n. 41731/2016, depositata il 5 Ottobre 2016, ha rammentato che non ha più alcun rilievo la circostanza che il luogo prescelto dalla coppia sia, non solo pubblico, ma anche ben illuminato, in quanto, a seguito del decreto di depenalizzazione, unica ipotesi di reato superstite, punibile con la reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6mesi, è la consumazione di atti sessuali all’interno o nell’immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori o a questi accessibili, con l’elevato grado di probabilità che vi assistano.

In definitiva, permane il divieto penale di compiere atti osceni nei pressi di scuole, parco giochi e ogni altra struttura o luogo notoriamente esposti alla presenza minori, mentre per le coppie beccate a far sesso in strada -sia in auto che all’aperto- sarà applicabile la sola sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 ad Euro 30.000.

COSA POSSO FARE SE HO GIA’ RIPORTATO UNA CONDANNA PER ATTI OSCENI?

Nel nostro sistema giuridico la depenalizzazione di ipotesi delittuose ha effetto retroattivo, con la conseguenza che il condannato può chiedere ed ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, nei limiti in cui sia ancora impugnabile, perché il fatto in essa imputato non è previsto dalla legge come reato.


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Angela Scarivaglione

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