Fino a che punto ci si può difendere per legittima difesa?

Fino a che punto ci si può difendere per legittima difesa?

La legittima difesa rientra nell’alveo delle scriminanti o cause di giustificazioni ovvero si tratta di circostanze che escludono l’antigiuridicità di una condotta, che in loro assenza sarebbe penalmente rilevante e sanzionabile. In presenza di tali circostanze, infatti, una condotta che dovrebbe essere punita dalla legge diviene lecita perché vi è una norma che la consente e/o la impone.

L’articolo 52 c.p. prevede al primo comma “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

I presupposti della legittima difesa sono la manifestazione improvvisa del pericolo determinato da un’aggressione ingiusta  e una reazione difensiva. L’aggressione ingiusta deve consistere in un pericolo attuale di un’offesa che, se non viene fermata, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui, personale o patrimoniale tutelato dalla legge. Tutt’al più vi deve essere una proporzione tra difesa ed offesa.

La reazione difensiva è considerata indispensabile quando la difesa è l’unica soluzione al fine di non mettere a repentaglio il diritto esposto ad un pericolo di aggressione.

Il principio fondamentale posto alla base della legittima difesa è il bilanciamento degli interessi in virtù del quale non essendo possibile tutelare tutti gli interessi coinvolti in una determinata situazione, prevale l’interesse di chi viene aggredito ingiustamente rispetto all’interesse dell’aggressore.

Occorre, altresì, non confondere la legittima difesa con la vendetta. Quest’ultima consiste in una reazione che avviene dopo che la lesione è stata provocata, mentre, si ha legittima difesa quando la reazione difensiva costituisce l’unica possibilità per evitare un’offesa ingiusta.

Per comprendere meglio quando sussiste la legittima difesa occorre fare un esempio: un ladro che entra in una gioielleria e ruba collane, bracciali e fugge, il proprietario del negozio non lo può uccidere perché è assente l’attualità del pericolo.

Per quanto riguarda le arti marziali possono essere utilizzate come strumento di difesa da un’aggressione fisica in atto ma bisogna far attenzione a non uccidere il soggetto agente, salvo il caso in cui quest’ultimo abbia la stessa intenzione: infatti non è punibile chi uccide qualora sussiste il pericolo che possa essere uccisa/o.

Dopo aver analizzato la legittima difesa, con particolare riferimento alle arti marziali, possiamo concludere che, affinché  questa venga riconosciuta ed applicata è necessario che sussista un pericolo serio, attuale e grave e soprattutto vi deve essere la proporzionalità tra l’offesa e la difesa.


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