Gli accordi prematrimoniali: verso la fine di un dogma ?
“La famiglia appare sempre, se si consenta il simbolo, come un’isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto; la sua intima essenza rimane metagiuridica” (A.C. JEMOLO)
Il Codice Civile del 1942 considerava la famiglia come un’istituzione imperniata sul matrimonio, tra persone di sesso diverso, ed indissolubile.
La famiglia, inizialmente, aveva una valenza più istituzionale che privata.
Questa considerazione della famiglia, che per lungo tempo ha caratterizzato il sistema di diritto italiano, ha reso difficile l’utilizzo di strumenti tipici dell’autoregolamentazione privata.
L’avvento della Costituzione è stato fondamentale, perché ha gettato le basi per la creazione di un nuovo modello di famiglia.
Nella Costituzione la famiglia è una formazione sociale nel senso dell’art.2, caratterizzata dalla spontaneità ed espressione della natura umana.
A cambiare è il ruolo dell’ordinamento giuridico, non più dominante e “guardingo” rispetto alla famiglia, ma procedente dal “basso” in un’ottica di tipo servente.
La disciplina codicistica in materia di famiglia, a partire dagli anni ’70 ha subito dei forti scossoni a seguito delle numerose riforme che si sono succedute.
La legge n. 898 del 1970 (cd. legge sul divorzio) fa da apripista, seguita dalla riforma organica del diritto di famiglia nel 1975, dalla riforma della filiazione nel 2012 fino ad arrivare alla legge n. 76 del 2016 che ha riconosciuto le unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha regolamentato da un punto di vista normativo le coppie di fatto sia eterosessuali che omosessuali.
La famiglia, oggi, ha un nuovo volto; si assiste al passaggio da un modello familiare unico all’esplosione di una pluralità di modelli familiari.
Se in passato era il giudice ad avere il monopolio della regolamentazione della crisi familiare, oggi il legislatore ben consapevole dell’esistenza di un nuovo modello familiare, ha riconosciuto ai coniugi sempre più margini di autonomia.
Ciò è avvenuto in particolare per effetto della legge sulla negoziazione assistita dai legali (l. n. 162/2014), dalla possibilità di accordi di separazione e divorzio davanti al Sindaco senza ricorre al giudice, nonché ai cd. divorzi brevi.
La degiurisdizionalizzazione ha portato inevitabilmente, anche, ad un diverso modo di pensare delle nozioni di disponibilità ed indisponibilità dei diritti e dello status dei coniugi.
Tutti questi cambiamenti non possono non animare il dibattito sul ruolo e sui limiti dell’autonomia privata in ambito familiare, in particolar modo sugli accordi prematrimoniali.
Gli accordi prematrimoiali o prenuziali sono convenzioni stipulate da due soggetti non ancora coniugati, che intendono salvaguardare i propri patrimoni, attraverso la predeterminazione dei reciproci rapporti economici in caso di separazione o divorzio.
Questa prassi riconosciuta e consolidata, non solo in ordinamenti di matrice anglosassone ma, anche in ordinamenti europei come quello tedesco e francese, in Italia trova ancora lo sbarramento da parte della giurisprudenza.
A partire da una pronuncia delle SS. UU della Corte di Cassazione del 1981, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato la nullità per illiceità della causa degli accordi in vista del divorzio, in considerazione del principio di indisponibilità degli status e di inderogabilità dei diritti e dei doveri in materia matrimoniale espresso dall’art. 160 c.c.
L’autonomia negoziale dei coniugi nella gestione patrimoniale subisce una forte compressione rispetto agli accordi prematrimoniali.
Più di recente la giurisprudenza, pur non negando la nullità degli accordi prematrimoniali, ha distinto gli accordi in cui il fallimento del matrimonio assurge a causa genetica del patto e sono nulli, da quelli in cui, invece, il fallimento del matrimonio è un mero evento condizionale, conforme all’art. 160 c.c. e validi.
Tali accordi sono dei contratti atipici sottoposti a condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia privata dei coniugi e diretti a perseguire interessi meritevoli di tutela di cui all’art. 1322 co. 2 c.c.
La dottrina maggioritaria non ha mai condiviso l’orientamento restrittivo, quasi granitico, della giurisprudenza.
In più occasioni, infatti, la dottrina ha evidenziato come lo stesso codice civile consenta ai coniugi di regolamentare preventivamente le conseguenze patrimoniali relative ad un mutamento di status, consentendo la scelta del regime patrimoniale di separazione in luogo di quello di comunione (art.162, co. 2 c.c.).
Se è possibile disciplinare ex ante le conseguenze patrimoniali del mutamento di status nel caso di celebrazione del matrimonio, non si vede il perché non sia concesso anche nell’ipotesi in cui il mutamento di status consista nello scioglimento dell’unione.
Addirittura la dottrina si è spinta oltre, andando a qualificare gli accordi prenuziali come dei contratti relazionali, che, qualora ammessi, potrebbero ridurre il contenzioso giudiziario e rafforzare il vincolo coniugale.
Inoltre, alla luce dei recenti interventi normativi in materia di regolamentazione della crisi coniugale, emergono ulteriori ragioni che depongono per l’ammissibilità di questi accordi.
Il matrimonio non ha più valenza pubblicistica come avveniva in passato, non è più un atto sottratto all’autonomia privata degli sposi: la privatizzazione dei rapporti familiari è un dato di fatto non più controvertibile.
Alla luce di siffatte considerazioni, in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore o, comunque, di un ripensamento da parte della giurisprudenza, va senza dubbio valorizzato il ruolo della dottrina che si è fatta carico di un’attività insidiosa e poco sicura e ha iniziato a far “scricchiolare” questo dogma oramai anacronistico.
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Michela Falcone
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