Il bilanciamento tra trasparenza e privacy nella pubblicazione della dichiarazione dei redditi ex art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013

Il bilanciamento tra trasparenza e privacy nella pubblicazione della dichiarazione dei redditi ex art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013

Un’Agenzia governativa, tramite il proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), richiedeva un parere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito al corretto assolvimento dell’obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi relativa ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013[1].

In particolare, il RPCT richiedeva se fosse possibile non pubblicare, nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente dell’Agenzia, la dichiarazione dei redditi di un componente del Consiglio di amministrazione, invocando la necessità di riflettere in merito alla possibilità di ricavare una differente modalità di adempimento del predetto obbligo di legge, tramite una forma di pubblicità dei dati in parola maggiormente compatibile con la tutela del diritto alla riservatezza e alla sicurezza del soggetto interessato.

In altri termini, attraverso la richiesta formulata dal RPCT dell’amministrazione in questione, si pone nuovamente in evidenza la nota questione relativa al rapporto tra trasparenza e privacy, due diritti molto spesso posti su piani ontologicamente all’opposto tra loro e che pertanto richiedono una costante e delicata attività di bilanciamento.

È bene precisare sul punto che, lo stesso considerando n. 4 del GDPR (Regolamento europeo 2016/679) prevede espressamente che il “diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerata alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità”.

Alla luce di quanto sopra precisato, l’ANAC, con atto del Presidente del 22 febbraio 2023 – fasc. 649.2023, rispondeva al quesito formulato dal RPCT dell’Agenzia governativa. In particolare, nel richiamato atto veniva dato  riscontro negativo in merito all’invocata possibilità di ricercare una modalità di assolvimento dell’obbligo ex art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Sul punto, l’ANAC rammenta che la previsione degli obblighi di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013, nella loro misura e qualità, rappresentano già il frutto di un bilanciamento, effettuato a monte dal legislatore, con gli altri interessi in gioco, tra cui il diritto alla riservatezza. Nel provvedimento viene esplicitato, inoltre, che l’inserimento di limiti e deroghe agli obblighi di pubblicazioni, cristallizzati con il d.lgs. n. 33/2013, può essere prevista  solamente da un apposito atto normativo.

A titolo esemplificativo, infatti, viene richiamato l’art. 1, comma 7, del d.l. n. 162/2019, convertito con legge n. 8 del 2020, con il quale il legislatore ha previsto una deroga all’obbligo di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per i dirigenti dell’amministrazione del Ministero dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria. Nello specifico, la ratio giustificativa di tali deroghe è stata rinvenuta nel “pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna[2].

All’interno dell’atto del Presidente dell’ANAC in commento viene operata anche una breve panoramica in merito al corretto adempimento dell’obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari. Ed infatti, viene fatto espresso rinvio alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2014[3].

In proposito, all’interno di tali linee guida, nel paragrafo 9 b), si legge che: “ai fini dell´adempimento del previsto obbligo di pubblicazione, risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi – dei componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado – previo però oscuramento, a cura dell´interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.)”.

Sempre da un punto di vista strettamente operativo, l’atto del Presidente dell’ANAC in questione fa espresso rinvio anche alla delibera n. 241 del 2017 adottata della stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, all’interno della quale viene espressamente precisato che: “l’obbligo può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Tale modalità semplificata tiene conto delle proposte formulate in sede di consultazione pubblica e risulta anche coerente con l’art. 9 della l. 441/1982 che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei dati reddituali”.

In conclusione, l’obbligo di pubblicazione dei redditi relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico non deve essere considerato lesivo della privacy in quanto la base giuridica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR, è rappresentata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale, cristallizzato nell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013. Tuttavia, come già espressamente precisato sia dal Garante per la protezione dei dati personali sia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, tale obbligo deve essere assolto tenendo in adeguata considerazione, nel caso concreto, dei principi di proporzionalità, pertinenza e minimizzazione dei dati oggetto di pubblicazione.

 

 

 

 

 


[1]  L’art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 dispone che: 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonché’ le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi    Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
[2] Si precisa che la derogabilità degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n 33/2013 per esigenza di sicurezza individuale degli interessati era già stata affrontata dall’ANAC con l’atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017
[3] Tale provvedimento, essendo antecedente all’entrata in vigore del GDPR, potrebbe, a ragion veduta, richiedere un aggiornamento alla luce delle importanti novità introdotte dal richiamato regolamento.

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