Il cessionario nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Il cessionario nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Sommario: 1. L’esigibilità estimativa della disciplina regolamentare – 2. Il risanamento del debito e la composizione negoziata – 3. Il tecnicismo operativo – 4. Il cessionario nel trasferimento dei «diritti» di credito

 

1. L’esigibilità estimativa della disciplina regolamentare

L’art. 2[1], primo comma, lettera a), cui al paradigma regolamentare strutturato attraverso il «Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza», si rende edificatore di una esecutiva applicazione della L. 4 agosto 2022, n. 122, pervenendo in maniera pragmatica, e altresì efficace, ad una accezione di «crisi», stimando che:

«a)[omissis]: lo stato del debitore [omissis] rende probabile l’insolvenza [omissis] che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni [omissis]».

Ai sensi del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 160, comma 3, i termini dei «Presupposti per l’ammissione alla procedura» in materia fallimentare, familiarizzano, de plano, con l’inerente importante componente dell’«insolvenza», laddove, il legislatore in  pedissequa applicazione, o saliente innervamento, della materia codicistica ivi contemplata, statuisce un legame di correlazione tra il sostantivo «crisi» e una condizione di status quale quello distinguente per l’appunto la c.d. «insolvenza», e più propriamente affermando che:

«[omissis] per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.».

Sensibilmente a tali predetti termini, l’art. 5[2] cui al precedente Regio Decreto, si esprime nella seguente modalità, ovvero:

«L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.»[3],

ciò, corrispondentemente a quanto disposto nei medesimi fedeli termini dalla lettera b) art. 2,[4] comma 1, di cui alla novellata scrittura della legge n.122/2022 del «Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza», così come precedentemente riportato.

In tali modalità di prospettica pregnanza, l’esecutiva natura di costitutiva eleggibilità normativa, si rende presenza di strutturale archetipo civilistico e penalistico, ricercando l’ampiezza del proprio spettro regolamentare di teoretica e pratica esigibilità, nella minimale verbale esternazione legata al seguente sobrio ambito di fondativa applicazione, sancente un legame di tripartita natura tra:

            INSOLVENZA                                                        CRISI

e

FALLIMENTO

cui a una ordinale alinea di percettibilità e di finalità endemicamente a caratteristiche di «approccio», «verifica» e «sviluppo» di natura tecnica, rimarcanti:

«[omissis] situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.».

Ai sensi dell’art. 14[5]del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149[6], poi:

«[omissis]Incorre il vincolo di deposito relativamente a [7] uno stato particolareggiato ed estimativo delle [omissis] attività, all’[8]elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, all’[9]elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.».

Contestualmente a ciò supposto, una cognizione di «concretezza» e «fattibilità» arranca, ordinatamente, a una natura di tipologica percettibilità di senso applicativo-programmatico, per poi progressivamente legarsi, consequenzialmente, agli:

« «strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o dell’attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.».[10]

Intrinsecamente, a una variabile di pernicioso carattere estimativo, di progressiva e continua aderenza, o permanente contatto, a ciò supposto, sussiste, invero, una rilevante influenza, profilante, un congiunto «nesso eziologico» di natura finemente «causale», di autorevole determinazione, con riguardo alla fattispecie ivi rappresentata.

Una fondativa «dinamicità» di sequenziali elementi di logicità, e di ratio, radicalizzanti, insistenti probità di ragioni, insite, in tale suddetto status di incapienza o indeterminazione di capitale, e di solidità personale o aziendale, rincorrente, pedestremente, una cogitazione di criminalis offenses, cui ad una definibile stocastica terzietà di incalzanti formalizzanti reati, onde alle «Disposizioni Penali» del Titolo IX, Capo I, «Reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale», deferentemente:

  • all’art. 322 – «Bancarotta fraudolenta»;

  • all’art. 323 – «Bancarotta semplice»;

  • all’art. 325 – «Ricorso abusivo al credito»;

  • all’art. 327 – «Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell’imprenditore in liquidazione giudiziale».

Ovvero, al Capo II, «Reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale»:

  • all’art. 329 – «Fatti di bancarotta fraudolenta»;

  • all’art. 330 – «Fatti di bancarotta semplice»;

  • all’art. 331 – «Ricorso abusivo del credito»;

  • all’art. 332 – «Denuncia di crediti inesistenti»;

  • all’art. 333 – «Reati dell’institore»;

  • all’art. 334 – «Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale»;

  • all’art. 335 – «Accettazione di retribuzione non dovuta»;

  • all’art. 336 – «Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale»;

  • all’art. 338 – «Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudiziale»;

  • all’art. 339 – «Mercato di voto»;

  • all’art. 340 – «Esercizio abusivo di attività commerciale».

Ovvero, al Capo III, «Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa»:

  • all’art. 341 – «Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria»;

  • all’art. 342 – «Falso in attestazioni e relazioni».

O ancora, al Capo IV, «Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento»:

  • all’art. 344 – «Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi.

Una relatività o assolutezza, di ricercata legislativa compiutezza di azione, asseveramento e di cogitatio, nell’esigere una impersonale «comunicabilità» tra ciò che esige la tutela di «diritto» e ciò che rende da se medesimo la rilevanza delle criminalis aberrationes.

2. Il risanamento del debito e la composizione negoziata

Il risanamento o ristrutturazione del «debito meritorio», da contestualizzarsi nell’ambito di un procedimento di natura non giudiziale, bensì, di sancito «accordo», da curarsi tra le parti in contenzioso, finalizza se stesso, nell’assemblamento o mero riassetto, di una relativa riassunzione organizzativa del riequilibrio patrimoniale, economico e finanziario debitamente compromesso.

A fronte di una collegiale complessità di un tale ordine disquisitorio di materiale ergonomicità creditoria, da reindirizzare, nonché, dovutamente riformulare, conformemente, alla novellata strategia imprenditoriale da sostenersi attraverso sensibili tempi di intervento e di necessaria pianificazione, intercede, una c.d. sinottica predisposizione disponente, alla luce delle primarie cause della crisi:

  1. «i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei crediti alla data di scadenza.»;[11]

  2. «gli apporti di finanza nuova.»;[12]

  3. «i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.».[13]

In tali termini, si perviene ai sensi dell’art. 57[14]del presente «codice», alla relativa qualificazione di «idoneità» di opportune «conciliazioni», salvaguardanti, il pagamento integrale dei c.d. «creditori estranei»[15], segnatamente a presuntivi «accordi»:

«[omissis] conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti [omissis] soggetti ad omologazione ai sensi dell’art. 48.».

L’art. 6, comma 2[16], lettera a), referente della legge 27 gennaio 2012 n. 3, evidenzia, chiaramente, l’accessibilità probatoria e inibitoria di una c.d. condizione o status da sovraindebitamento, che nei seguenti letterali e statuitivi termini, mette a sistema una:

«[omissis] situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.».

E, più propriamente, e, consapevolmente:

«[omissis]: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore  minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.».[17]

Il Titolo II,[18] Capo I,[19] art. 12,[20] comma 1, del «Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza», in oggetto a una presuntiva operazione di salvaguardante ristabilimento e recupero, in ordine a quanto precedentemente qualificato, perviene, de iure, alla rivolgente complementare titolarità della «c.d. composizione negoziata» di una crisi gestionale e d’insolvenza, o meglio:

«L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con modalità di cui all’art. 13, commi 6, 7 e 8.».

Inoltre:

«[omissis]. L’esperto nell’espletamento dell’incarico di cui all’art. 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornita dall’imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie.»[21].

Ciò conferisce, una suggestiva determinazione di sostanziale, nonché, «razionale» attività, di rinvenimento e tutela, di strutturante interiore «dinamicità caratteriale» di esibente natura economica, finanziaria e commerciale, ipso iure.

Ovvero, una titolarità, di ordinario e straordinario, ordine «solidale», da orientarsi in privilegio al riconoscimento di una formale «identità» di portante equità sociale, endemicamente salvaguardante una non soccombente «dignità» personale, professionale e aziendale.

3. Il tecnicismo operativo

Il comma 2, cui all’art. 12[22] del presente regolamento codicistico, enuncia che:

«L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.».

Un adeguato «piano di risanamento», concorrerà, fattibilmente, alle esigenze del credito e del debito d’impresa, nella «verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento unitamente a[23] [omissis] un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.»,[24] ai sensi del decreto dirigenziale curato dal Ministero della Giustizia e adottato ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.[25]

L’art. 16[26], comma 4, del medesimo testo codicistico, afferma che:

«L’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare gli interessi dei creditori.»

Il comma 5 del medesimo articolo soggiunge, che:

«Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.».

Nei termini dell’art. 23[27], commi 1 e 2, lettera b), è all’uopo, garantita, la possibilità all’imprenditore di avanzare una «proposta di concordato» finalizzante la cessione dei beni, e la redazione di un relativo piano di liquidazione, avallante peraltro, una eventuale suddivisione in classi dei potenziali creditori, omologando tale «concordato», attraverso, presentazione di apposito ricorso, da presentarsi presso il tribunale ove è presente il principale centro d’interessi dell’impresa in oggetto.[28]

Segnatamente a quanto preventivamente disposto dall’art. 25-decies,[29] della novellata regolamentazione codicistica, per le banche e gli ulteriori intermediari finanziari cui all’art. 106 TUB,[30] si rende necessaria la debita comunicazione nelle eventuali variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti del cliente a quest’ultimo, notificandone la stessa agli organi di controllo societari qualora esistenti.

Come noto, la disciplina bancaria regolamentare, ingiunge, inter alia, una finalità ordinaria, o di carattere speciale, concernente, nello specifico, una prescrivente ordinaria o straordinaria amministrazione dell’esigibilità pattizia in materia di affidamento di un «credito», che secondo inerente dottrina, stabilisce un orientamento di scopo, nonché la ratio legis o operativa, della propria indicativa organizzazione,[31] causa giuridica nonché relativo «nesso» di condizionante  amministrazione e gestione in efficacia, validità ed effettività.[32]

Ciò certamente, si rende sensibile artifizio disciplinare, egualmente significativo, nella meritevolezza di un ordine di senso e di misura, resi prevalenti nella garanzia e nel finanziario apprezzamento degli affidamenti in tema di composizione negoziata della crisi e dell’insolvenza.

4. Il cessionario nel trasferimento dei «diritti» di credito

È notorio che, l’operazione di cessione dei «crediti», comporti, altresì, il trasferimento dei privilegi in essi connaturati.

Una consensualità di ordine, o assetto, significativamente «finanziario», stimata in accoglimento della legge 30 aprile 1999 n. 130, e perciò stesso inglobante il c.d. istituto della «cartolarizzazione del credito»[33], ovvero:

«L’operazione – finalizzata, da un lato, allo smobilizzo dei crediti (procurando immediata liquidità al creditore) e, da altro lato, alla creazione di un nuovo bene (uno «strumento finanziario») da collocare sul mercato.».[34]

Ai sensi dell’art. 58,[35] comma 1, del TUB,[36]:

«La banca d’Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della banca d’Italia.».

Ai sensi poi del comma 7 cui al medesimo citato articolo:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’art. 106.».

Ciò predetto, implica il «margine effettivo» di scopo, contraddistinguente, l’«autenticazione» della continuità dell’attività aziendale, da consolidarsi, attraverso la testimoniante ristrutturazione dell’insolvenza debitoria omologata e concordata attraverso l’attestazione della composizione negoziata.

 

 

 

 


[1] «Definizioni».
[2] «Stato d’insolvenza».
[3] Art. 5, «Stato d’insolvenza», (Artt. 2, 121 CCII), Capo I, «Della dichiarazione di fallimento», Titolo II, «Del fallimento» cui alla Legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 aggiornata al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
[4] Ibidem.
[5] «Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento» (Art. 39 CCII).
[6] In qualità di recente aggiornamento della «Legge fallimentare» italiana risalente alla promulgazione del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.
[7] Il corsivo è della scrivente.
[8] Ibidem.
[9] Ibidem.
[10] Lettera m-bis) cui all’art. 2 “Definizioni” comma 1 del «Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza», di cui alla L. 4 agosto 2022 n. 122.
[11] Lettera d) di cui al comma 2, art. 56 («Accordi di esecuzione di piani attestati di risanamento»), Sezione I («Piano attestato di risanamento»), Capo I («Accordi»), Titolo IV («Strumenti di regolazione della crisi») del «Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza» in applicazione della L. 4 agosto 2022 n. 122.
[12] Lettera e) di cui al comma 2, art. 56 («Accordi di esecuzione di piani attestati di risanamento»), Sezione I («Piano attestato di risanamento»), Capo I («Accordi»), Titolo IV («Strumenti di regolazione della crisi») del «Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza» in applicazione della L. 4 agosto 2022 n. 122.
[13] Lettera f) di cui al comma 2, art. 56 («Accordi di esecuzione di piani attestati di risanamento»), Sezione I («Piano attestato di risanamento»), Capo I («Accordi»), Titolo IV («Strumenti di regolazione della crisi») del «Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza» in applicazione della L. 4 agosto 2022 n. 122.
[14] «Accordi di ristrutturazione dei debiti».
[15] N. 3, comma 1, art. 57 («Accordi di ristrutturazione dei debiti»), Sezione II («Accordi di ristrutturazione, convenzione moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi»).
[16] «Finalità e definizioni».
[17] Lettera c), art. 2, ‘Definizioni’, del «Codice della Crisi d’impresa», Parte I, «Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza», Titolo I, «Disposizioni generali», Capo I, «Ambito di applicazione e definizioni».
[18] «Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi».
[19] «Composizione negoziata della crisi».
[20] «Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa».
[21] Art. 16, comma 2, ovvero, «Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti», Titolo II, «Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi», Capo II, «Composizione negoziata della crisi» «Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza».
[22] «Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa».
[23] Il corsivo è della scrivente.
[24] Art. 13, ‘Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto’, Titolo II, «Composizione negoziata della crisi, Piattaforma unica nazionale, Concordato semplificato e Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi», Capo I, «Composizione negoziata della crisi».
[25] Così come pedissequamente riportato nel comma 2 cui all’art. 13, ‘Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto’, Titolo II, «Composizione negoziata della crisi, Piattaforma unica nazionale, Concordato semplificato e Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi», Capo I, «Composizione negoziata della crisi».
[26] «Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti».
[27] «Conclusione delle trattative».
[28] Comma 2, art. 25-sexies, «Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio», Capo II, «Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata», Titolo II, «Composizione negoziata della crisi, Piattaforma unica nazionale, Concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi.».
[29] «Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari».
[30] «Testo Unico Bancario».
[31] «Enciclopedia della banca e della borsa», Vol. 3, «I crediti speciali», Capitolo primo, «Nozioni generali», paragrafo 10, «Rilevanza giuridica dello scopo della concessione del credito», Roma/Milano, 1967.
[32] Ibidem.
[33] A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, ventiquattresima edizione, a cura di F. ANELLI, e C. GRANELLI, Milano, 2019, pag. 407.
[34] Ibidem.
[35] «Cessione di rapporti giuridici».
[36] «Testo Unico Bancario» cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero, «Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238.

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