Il concorso di persone nel reato

Il concorso di persone nel reato

Quando più persone concorrono nel commettere il medesimo reato si parla di concorso di persone nel reato. Vi sono casi di concorso necessario: quando il reato per sua natura deve essere commesso da due o più persone -si pensi all’associazione per delinquere-; e vi sono casi di concorso eventuale, la cui disciplina, di cui all’art. 110 c.p., prevede che si tratti di un reato che possa indifferentemente essere commesso da una o più persone, in quest’ultimo caso ciascuna soggiace alla pena per esso stabilita. Rientrano nella condotta concorsuale non solo le azioni tipiche della fattispecie incriminatrice, ma anche tutte le condotte atipiche dotate di efficacia eziologica verso l’evento. Circa la natura della compartecipazione si sono susseguite varie teorie come quella della natura accessoria della compartecipazione, la quale distinguendo tra azione principale e azioni dei partecipanti, renderebbe queste punibili ex art. 110 c.p. se l’autore commette il reato. La teoria della condicio sine qua non che prevede che, se sussiste il nesso eziologico con l’evento, la condotta del partecipante è punibile ex art. 110 c.p. La teoria del fenomeno associativo, accolta dalla giurisprudenza, che rivede nel già menzionato fenomeno il fondamento della compartecipazione e della relativa punibilità. I partecipanti sarebbero puniti in base al contributo da ciascuno dato al risultato. La teoria della tipicità plurisoggettiva che assoggetta anche le condotte atipiche a pena, in virtù del combinato disposto dell’art 110 c.p. con la norma di parte speciale. Infine, si deve menzionare la teoria delle fattispecie plurisoggettive differenziate che vede le condotte dei compartecipi accomunate dal medesimo nucleo di accadimento, tuttavia, dati il diverso atteggiamento psichico di ciascuno e l’aspetto esteriore, si differenzierebbero.

Quanto alle forme, distinguiamo una partecipazione materiale e una morale. La prima si verifica nella fase esecutiva del reato e possiamo ritrovare l’autore in senso stretto, il coautore e il partecipe. La seconda si verifica nella fase ideativa del reato, e allora distinguiamo il determinatore e l’istigatore a seconda che faccia nascere un proposito criminoso inesistente o ne rafforzi uno esistente.

Ai fini della determinazione della pluralità di soggetti rilevano anche eventuali partecipi non imputabili o non punibili. Inoltre, perché si configuri un concorso di persone che abbia la rilevanza penale anzidetta deve essere commesso un reato, anche solo tentato. L’art. 115 c.p. afferma che per il semplice accordo sulla commissione di un reato non si può venire puniti se il reato non si realizza. Cionondimeno il giudice, in caso di delitto, può valutare l’applicazione di una misura di sicurezza qualora ne ricorrano gli estremi. Lo stesso vale nel caso di istigazione e questa viene accolta ma il reato non si realizza. Derogano a questi assunti i casi in cui l’accordo o l’istigazione sono puniti di per sé con un’anticipazione della soglia della punibilità. Un terzo elemento per la sussistenza del concorso di persone è il nesso causale tra condotte ed evento. Si scontrano la classica teoria condizionalistica, la teoria del rischio aumentato idonea a ricomprendere ogni ipotesi che valutata ex ante fosse idonea ad aumnetare il rischio di realizzazione dell’illecito, e la teoria dell’agevolazione o facilitazione che ricomprende tra le condotte assoggettabili all’art. 110 c.p. le attività che abbiano agevolato la realizzazione del reato. Infine, deve essere menzionata la teoria dell’apporto materiale e compartecipazione psichica e morale la quale afferma che il contributo può constare non solo della partecipazione fisica al reato ma anche nel mero apporto morale tale da non lasciare, però, dubbio alcuno sulla volontà e consapevolezza di cooperare in un illecito penale. È d’uopo precisare che la connivenza non viene punita di per sé a titolo di concorso non sussistendo un generale obbligo per i consociati di impedire la commissione di reati. L’ultimo elemento rilevante ai fini della delineazione del concorso di persone è l’elemento soggettivo – volontà e consapevolezza di cooperare- sia in ordine alla realizzazione di un reato sia in ordine al commetterlo con altre persone. Se per il reato realizzato o tentato è sufficiente che sussista un dolo generico questo deve essere semplicemente presente nella psiche di ogni partecipante. Tuttavia, qualora venga richiesta l’esistenza di un dolo specifico è sufficiente che l’ulteriore fine sia voluto anche da uno solo dei partecipanti, e non necessariamente dall’autore del fatto tipico. Inerentemente al dolo di concorso è ormai diffusa opinione dottrinale che basti anche un improvviso accordo in tal senso. La parte di dottrina che ritiene autonoma ogni posizione ammette l’esistenza del concorso doloso in reato colposo potendo imputare l’illecito a titoli diversi a ciascuno, mentre viene negato dalla dottrina che ritiene che non si possa imputare un medesimo fatto a titoli soggettivi diversi. Generalmente si nega la possibilità che si verifichi un concorso colposo in reato doloso non essendoci una norma che lo prevede.

L’agente provocatore può individuarsi in colui che spinge altri a delinquere per farli scoprire e punire. Per la maggior parte della dottrina egli è esente da responsabilità per carenza di dolo. Per la giurisprudenza egli invece è punibile almeno che non ricopra una posizione del tutto indiretta e marginale.

In caso di aberratio delicti ossia quando uno o più partecipanti eseguano un reato non voluto da altri partecipanti, la norma di riferimento è l’art 116 c.p., la quale specifica che se i concorrenti hanno cagionato l’evento non andranno esenti da pena anche in ordine al diverso reato realizzato. Devono risultare il dolo in ordine alla compartecipazione per fini illeciti, il nesso causale tra condotta ed evento pur diverso. La dottrina ritiene che debba almeno prevedersi il diverso evento ai fini della punibilità. Al secondo comma si specifica che, se si verifica un reato più grave del voluto, la legge accorda una diminuzione di pena per chi volle quello meno grave. L’art. 116 c.p. rappresenta per una parte minoritaria della dottrina un esempio di responsabilità oggettiva in ambito penale. Una concezione diversa è stata esposta dalla Corte costituzionale, la quale, facendo leva sulla prevedibilità di un reato diverso, esclude l’ipotesi della responsabilità oggettiva, riconducendo la questione sempre nell’ambito della colpevolezza. La Cassazione ha precisato che ricorre l’art. 110 c.p.- concorso comune- nel caso in cui il diverso reato sia stati previsto e ne sia stato accettato il relativo rischio; ricorre l’art. 116 c.p. – concorso anomalo- nel caso in cui l’evento ulteriore, benché prevedibile non rientra nella sfera del dolo eventuale.

In caso di concorso in un reato proprio in cui uno dei soggetti sia un extraneus, perché egli risponda ex art 110 c.p. deve avere la consapevolezza della qualifica posseduta dall’intraneus. Non risponderà di concorso in evasione chi non sapeva della qualità di carcerato del concorrente in quanto si parla di reati propri esclusivi che integrano un reato solo quando compiuti da un determinato soggetto, altrimenti sarebbero leciti. Nei reati propri non esclusivi, se l’extraneus è a conoscenza della qualifica del compartecipe risponderà del reato proprio ex art. 110 c.p., se ne era all’oscuro risponderà per l’ipotesi comune. L’art. 117 c.p., inoltre, stabilisce che nel caso dei reati propri non esclusivi qualora i concorrenti siano chiamati a rispondere dell’ipotesi propria del reato in virtù della qualità posseduta da taluno dei partecipanti, il giudice potrà valutare, per coloro che non sono investiti dalla qualifica richiesta dalla legge, una riduzione di pena.

Nei reati omissivi può configurarsi l’ipotesi di concorso sia tramite un’azione nei reati omissivi sia propri ed impropri, che si verifica nei casi di istigazione ad omettere accolta, sia tramite un’omissione.

Esistono delle circostanze aggravanti e attenuanti proprie del concorso di persone. L’art. 112 c.p., infatti statuisce che, la pena viene aumentata se i concorrenti sono cinque o più; per il promotore il quale ha organizzato e/o promosso la cooperazione; per chi, in virtù della propria autorità o direzione ha determinato i propri sottomessi a commettere un reato; per chi ha determinato un minorenne o una persona in stato di deficienza psichica a commettere un reato o comunque, se ne è avvalso per la commissione di un delitto per cui è richiesto l’arresto in flagranza. La pena viene, invece, diminuita, a norma dell’art. 114 c.p., quando la partecipazione di taluno ha avuto una minima importanza, o quando si è stati determinati alla commissione di un reato da chi avesse un’autorità o esercitava un potere di vigilanza o, infine, nel caso di soggetto minore o infermo.  Le circostanze aggravanti operano in automatico ex lege mentre le attenuanti sono rimesse alla discrezionalità del giudice. L’art. 118 c.p. sottolinea che le circostanze che aggravano o diminuiscono la pena e ineriscono all’elemento soggettivo, ai motivi, o al colpevole vanno valutate solo in relazione alla persona cui si riferiscono. Anche la desistenza e il pentimento operoso a norma dell’art. 119 c.p. operano solo verso coloro cui si riferiscono.

La dottrina ha da sempre negato la configurabilità di un concorso colposo. Tuttavia, il codice all’art. 113 c.p. parla di cooperazione nel delitto colposo, affermando che ciascuna soggiace alla pena per esso stabilita. L’ipotesi abbraccia quelle situazioni che difettano dell’elemento della volontà di cooperazione. Si parla di concorso improprio. Ai fini della sua configurabilità occorre che vi sia una violazione delle norme cautelari che può risolversi nell’inosservanza di un solo concorrente, nell’inosservanza comune ai concorrenti, nel concorrere all’inosservanza (istigazione al superamento dei limiti di velocità). Infine, deve trattarsi di un evento evitabile-prevedibile (da ciò distinguiamo il concorso di cause indipendente ove non vi è alcuna colpa ma una concomitanza fortuita di azioni/omissioni che determinano un evento di reato).

La disciplina dettata dagli artt. 110 e ss. C.p. riguarda il c.d. concorso eventuale di persone. Il concorso necessario ricorre quando la pluralità di soggetti è elemento necessario e costitutivo della fattispecie penale. Nello specifico, distinguiamo i reati plurisoggettivi propri, in cui tutti gli agenti soggiacciono alla pena, ed impropri, in cui uno o solo alcuni degli agenti sono punibili in virtù dell’obbligo giuridico che ricade sugli stessi. I reati plurisoggettivi si distinguono, infine, in collettivi ove le condotte di tutti i partecipanti si spiegano nella stessa direzione; reciproci, ove vi è identità di scopi e le condotte cooperano; bilaterali, se muovono l’una contro l’altra -rissa-.


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Silvia Mallamaci

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