Il diniego dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo in ipotesi di notifica ex art. 140 c.p.c.

Il diniego dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo in ipotesi di notifica ex art. 140 c.p.c.

Il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. rappresenta un postulato giuridico che si riverbera nella regolamentazione di vari settori dell’ordinamento giuridico, primi fra tutti il processo civile e il procedimento notificatorio che talvolta è prodromico e funzionale al primo. Al riguardo il c.d. principio del contraddittorio, la cui massima espressione è ricondotta al dispositivo dell’art.111, co. 2 Cost. in quanto esauriente declinazione della lettera dell’art.24 Cost., implica che l’esercizio della domanda giudiziale di chi si presume leso sia conosciuta o quantomeno conoscibile per il soggetto convenuto attraverso la concretizzazione dei meccanismi notificatori di cui agli artt. 138 ss. c.p.c..

Ciononostante la realizzazione delle formalità necessarie al perfezionamento di tale procedimento può determinare alcune problematiche di complessa soluzione. Ad esempio le attività rese dall’ufficiale giudiziario notificante a norma degli artt. 138 e 139 c.p.c. potrebbero trovare degli ostacoli in caso di irreperibilità del destinatario nel luogo di domicilio, residenza o dimora; pertanto, al fine di scongiurare l’annichilimento del diritto di azione, il legislatore ha predisposto il meccanismo notificatorio di cui all’art. 140 c.p.c. secondo cui, in ipotesi di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ‘‘deposita copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento’’. Una volta poste in essere tali formalità, il momento perfezionativo della notifica è da ricondursi, per la parte destinataria, al ‘‘ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione’’[1].

Inoltre si rammenta che, in materia civile e amministrativa, a norma dell’art. 1 della L. 20 novembre 1982, n. 890 l’ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale ai fini dell’espletamento dell’attività di notificazione al di fuori del comune in cui si riviene il relativo ufficio;  pertanto tutte le incombenze derivanti dal meccanismo descritto saranno realizzate dell’operatore postale, nello specifico si fa riferimento al deposito presso l’ufficio postale più vicino e alla spedizione della raccomandata informativa (seguita dall’eventuale giacenza di cui all’8 della predetta legge).

Tanto premesso, urge rilevare l’orientamento da parte di alcuni giudici di merito (nello specifico il Tribunale di Cosenza) secondo cui il perfezionamento della notifica seguita dal mancato ritiro ex art. 140 c.p.c. non soddisfa i presupposti di legge ai fini della concessione dell’ esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui all’art. 647 c.p.c..

Tale disposizione codicistica evidenzia che l’inattività della parte ingiunta, consistente nella mancata opposizione ex art. 645 c.p.c. ovvero nella mancata costituzione dell’opponente ingiunto nel giudizio di opposizione, legittimano l’accoglimento dell’istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo a favore del ricorrente creditore. Contestualmente il Legislatore introduce una previsione normativa del tutto distinta per il primo caso di inattività dell’ingiunto, secondo cui ‘‘il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto’’. Al riguardo la previsione della certezza o dell’apparente probabilità della non conoscenza induce ad un’interpretazione secondo la quale la concessione dell’esecutorietà necessita del dato dell’effettiva conoscenza da parte dell’ingiunto e giammai del mero e semplice perfezionamento della notificazione.

In virtù di quanto detto, ai fini che qui interessano, bisogna soffermarsi sul vaglio del giudicante inerente la conoscenza/conoscibilità del decreto ingiuntivo notificato ex art. 140 c.p.c. in ipotesi di compiuta giacenza. [2]

Innanzitutto si coglie una rilevante distinzione tra le due fattispecie di inattività anzidette: in particolare, in caso di compiuta giacenza senza ritiro del plico, il mancato esperimento dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. non dimostra inequivocabilmente e univocamente l’effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo da parte del debitore ingiunto, diversamente la mancata costituzione dell’attore in un giudizio di opposizione instaurato dallo stesso debitore presuppone senza alcun dubbio l’avvenuta conoscenza del decreto ingiuntivo opposto.

Nella prima ipotesi menzionata si colloca l’eventuale applicazione della seconda proposizione normativa dell’art. 647 c.p.c.;  tale specificazione in ordine alla rinnovazione della notificazione del decreto ingiuntivo, fondata sulla certezza o sulla probabilità afferenti la mancata conoscenza dell’ingiunzione, non può che indurre il giudicante a una valutazione che oltrepassa la correttezza delle formalità della notifica conclusasi con la compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c. e che tenga conto di elementi comprovanti la probabilità della mancata conoscenza da parte del destinatario; pertanto, ragionando a contrario, in assenza di fatti o atti testimonianti l’effettiva conoscenza, di per stessi difficilmente ravvisabili, e tenendo in considerazione il mancato ritiro del plico presso il Comune depositario, il giudice ordinerà la rinnovazione della notifica affinché l’interessato possa provvedere nelle forme di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c..

In conclusione l’esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto non può essere concessa a seguito di notifica ex art. 140 c.p.c. coronata dalla compiuta giacenza senza ritiro del plico, giacché tale circostanza non può che far presumere la probabilità della mancata conoscenza da parte del destinatario debitore; di conseguenza il giudicante, in assenza di elementi contrari a tale apparenza, disporrà conformemente al dispositivo dell’art. 647 c.p.c., la rinnovazione della notifica da effettuarsi a norma degli artt. 138 e 139 c.p.c. in modo da elidere qualsiasi margine di incertezza in merito alla conoscenza del decreto e, altresì, qualsiasi pregiudizio al diritto di difesa del debitore ingiunto.


[1] Cfr. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2016, n. 137
[2] La problematica della conoscenza del decreto ingiuntivo non si pone se si considera l’ipotesi della notifica ex art.140 c.p.c. seguita dal ritiro del plico da parte del destinatario entro il termine dei 10 gg (o in seguito) dalla spedizione dell’informativa, perciò urge il richiamo allo sola ipotesi della compiuta giacenza in cui, decorsi i 10 gg senza alcun ritiro del plico, la notifica, seppur perfezionata, determina una mera finzione di conoscenza non idonea al soddisfacimento dei presupposti di cui all’art.647 c.p.c..

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Emilio Mancuso

Tirocinante presso la Sezione civile I del Tribunale ordinario di Cosenza.Laureato in giurisprudenza con votazione 110lode/110 con tesi in diritto privato comparato presso l'Università della Calabria.

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