Il discrimen tra il reato di favoreggiamento personale, il concorso di persone e la connivenza non punibile

Il discrimen tra il reato di favoreggiamento personale, il concorso di persone e la connivenza non punibile

Con questo contributo giuridico voglio delineare le differenze che intercorrono tra il reato di favoreggiamento personale, l’istituto del concorso di persone e  quello della connivenza non punibile.

Nello specifico voglio concentrare l’attenzione  sulla linea di demarcazione da un punto di vista della natura dell’apporto partecipativo ed in che fase dell’iter criminis esso si colloca.

Preliminarmente occorre esaminare il reato di favoreggiamento personale che trova il proprio fulcro normativo nell’art. 378 c.p. il quale stabilisce al primo comma “ chiunque, dopo che fu commesso il delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di  concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazione dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

Nel reato di favoreggiamento personale la commissione del reato presupposto deve essere anteriore rispetto alla condotta di favoreggiamento ma non è necessario che il reato presupposto abbia già esaurito la sua portata criminosa. Ai fini della sua configurabilità è necessaria la preesistenza di un reato e l’assenza di un concorso nel senso che, colui che pone in essere la condotta favoreggiatrice non abbia in alcun modo partecipato alla realizzazione del reato presupposto.

L’art. 110 c.p., invece, prevede che “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.

Ai fini della configurazione del concorso di persone sono necessari alcuni requisiti: la pluralità di agenti, la commissione di un reato, il contributo causale di ciascun soggetto ed il dolo della partecipazione.

Perché si possa parlare di concorso di persone non è necessario che il contributo del concorrente costituisca un presupposto necessario per la commissione del reato ma è sufficiente che il contributo causale del coautore si inserisca eziologicamente  nell’iter di commissione dello stesso mediante condotte di agevolazione o di aiuto. Sono due le tipologie  di condotta attraverso le quali si può partecipare alla realizzazione collettiva del reato: il contributo necessario, materiale o morale, rispetto alla realizzazione del reato per il quale l’apporto partecipativo costituisce la condicio sine qua non, ovvero la condizione senza la quale il reato non si sarebbe verificato ed il contributo agevolatore, morale o materiale, rispetto alla realizzazione del reato, il quale si sarebbe comunque verificato a causa della condotta del coautore ma la sua partecipazione ha facilitato e/o agevolato la verificazione.

Pertanto, acquistano rilevanza penale ex art. 110 c.p. le condotte che si collocano, rispetto alla commissione del reato, ex ante (anteriori)  idonee a facilitare la consumazione dello stesso.

Ciò che distingue il reato di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p. e l’istituto del concorso di persone di cui all’art. 110 c.p. è il limite temporale entro il quale si colloca la condotta volta a conferire un apporto che si sostanzia nella fase antecedente rispetto al momento consumativo del reato. Infatti se leggiamo l’art. 378 c.p. stabilisce che chiunque dopo che fu commesso il delitto aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, quindi, nell’iter criminis la condotta favoreggiatrice deve essere posta in essere in seguito alla commissione del delitto.

L’altro elemento distintivo attiene al profilo psicologico nel senso che è opportuno analizzare se il soggetto agente abbia inteso partecipare all’azione già posta in essere da altri o solo aiutare il responsabile del reato ad eludere le attività investigative.

Per quanto riguarda la connivenza non  punibile si distingue dal concorso di persone in quanto colui che assiste alla commissione del reato non apporta alcun contributo partecipativo ma assiste, soltanto, senza intervenire non avendo alcun obbligo giuridico di impedirne la commissione. Quindi ciò che distingue la connivenza non punibile dal concorso di persone è che in quest’ultimo è richiesto un contributo partecipativo positivo morale o materiale all’altrui condotta criminosa che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa, mentre, nella connivenza non punibile è necessario che colui che assiste alla realizzazione del reato mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione dello stesso.


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