Il Presidente della Repubblica: elezione, ruolo e funzioni secondo i rigidi dettami della Carta Costituzionale.

Il Presidente della Repubblica: elezione, ruolo e funzioni secondo i rigidi dettami della Carta Costituzionale.

Sommario: 1. Introduzione – 2. L’elezione del Presidente della Repubblica: cerimoniale di elezione – 3. Cause di incompatibilità, cessazione dall’ufficio, la supplenza – 4. Esenzione di responsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nella vigenza del suo ufficio: confini normativi costituzionali e anomalie intrinseche alle formule normative di riferimento – 5. Le funzioni del Presidente della Repubblica: atti presidenziali, attribuzioni e poteri di matrice costituzionale – 5.1. Attribuzioni attinenti alla funzione di rappresentanza generale dello Stato – 5.2. Attribuzioni riguardanti la materia elettorale e referendaria – 5.3. Attribuzioni attinenti il potere legislativo – 5.4. Attribuzioni in materia di svolgimento del potere esecutivo da parte del Presidente del consiglio dei ministri – 5.5. Attribuzioni attinenti il potere giurisdizionale – 6. Conclusioni

 

1. Introduzione

In questi giorni di fine gennaio 2022 , la cronaca politica del nostro paese ci riporta come tema di stretta attualità l’elezione del Presidente della Repubblica; come in ogni attesa, che precede questo momento solenne del nostro cerimoniale costituzionale, la maggioranza dei consociati , che seguono interessati tale evento istituzionale ( con viva partecipazione sbizzarrendosi in pronostici e previsioni di ogni tipo ),  è da giorni in trepidante attesa al fine di conoscere e poter ammirare  (e in certi casi idolatrare) il neo Presidente eletto. Ormai si sa, da sempre, l’elezione di un capo di stato comporta, sin dalle prime fasi dell’avvio della procedura , un costante trasporto emotivo del popolo ( che in molti casi come in Italia, non elegge direttamente il Suo Presidente) il quale non perde occasione, soprattutto nel periodo attuale contraddistinto  dall’espansione della comunicazione digitale, dei social network di aderire a correnti di pensiero o di bandiera politica ,di prendere parte ad autentici talk politici che si svolgono in luogo di ritrovo abituali quali bar, ristoranti, piazze etc. ( nonostante il diffondersi dell’onda pandemica da COVID-19 !!)  ; in poche parole ogni occasione è buona per esercitare il diritto di affermare il proprio pensiero . Al di fuori dell’aspetto di costume che tale evento pone in risalto, nella presente trattazione ci soffermeremo ad analizzare gli istituti della Carta Costituzionale che più disciplinano la figura del Presidente della Repubblica, cercando di delinearne i confini del ruolo, di analizzarne le funzioni al fine di poter spiegare questa figura istituzionale di alto valore costituzionale che, dall’ini  zio della storia della nostra Repubblica, ha sempre condizionato lo svolgimento delle legislature che sin qui si sono succedute. Nell’analisi che ci siamo preposti è necessario iniziare con l’istituto dell’art.83 Cost. ovvero con l’elezione del Presidente della Repubblica , che affronteremo nel paragrafo successivo.

2. L’elezione del Presidente della Repubblica: cerimoniale di elezione

Secondo l’istituto dell’art.83 Cost. il Presidente della Repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune con la necessaria integrazione  dei tre delegati regionali eletti dai rispettivi consigli regionali delle 20 regioni italiane ( la regione Valle d’Aosta ha un solo delegato) .La suddetta elezione si svolgerà a scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dell’assemblea riunita ( ovvero 672 voti) ,dopo il terzo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti( ovvero 505 voti ) .Gli aventi diritto al voto per l’elezione del Presidente della Repubblica ( chiamati “ grandi elettori”, secondo la Costituzione sono quindi 630 deputati, 320 senatori e 58 delegati regionali. La seduta comune si svolge presso la Camera dei Deputati ( nell’aula di Montecitorio) ed è presieduta dal Presidente della Camera[1], cui siede accanto il Presidente del Senato della Repubblica( il quale in detta procedura non svolge alcuna funzione)  .I primi a votare saranno i senatori a vita, poi i senatori, i deputati ed infine i delegati regionali ;i suddetti chiamati al voto sfileranno sotto lo scranno  del presidente dell’assemblea e deporranno la loro scheda in una delle urne che si trovano dentro due cabine all’uopo specificatamente allestite. Sono previste due chiame per ogni gruppo di elettori nel rispetto dell’ordine di chiamata sopra indicato. Sul punto è necessario specificare che non sono previste dichiarazioni da parte dei votanti in aula ( sia in riferimento all’apertura delle operazioni di voto suddette sia ad eventuali dibattiti o contestazioni che possono nascere a causa delle operazioni sopra richiamate) .Tale divieto consolidato dalla prassi si rende necessario in considerazione del fatto che per la finalità che l’aula di Montecitorio assume in tale circostanza, viene considerata agli effetti di legge quale seggio elettorale e non luogo ove si svolge e si indirizza l’azione legislativa e/governativa dello stato. Per essere eletto Presidente della Repubblica è necessario inoltre avere 50 anni di età e godere di diritti civili e politici. Il presidente eletto dura in carica  sette anni , i quali cominciano a decorrere dal giorno in cui quest’ultimo presta giuramento ( ex.art.91 Cost.)[2]   di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione vigente; il giuramento avverrà innanzi il parlamento riunito in seduta comune.

3. Cause di incompatibilità, cessazione dall’ufficio, la supplenza

A norma dell’art.84 comma II Cost.[3] il ruolo di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica , quindi incompatibile anche con la carica di deputato o senatore della Repubblica; la cessazione dall’ufficio di Presidente ( oltre per la naturale scadenza del mandato) anche per impedimento permanente ( ovvero nel caso in cui il Presidente sia permanentemente nella condizione di impossibilità di esercitare le sue funzioni) , tale condizione non è descritta dalla formula giuridica dell’art.86 Cost [4]il quale nulla dispone circa la sua natura o le modalità da seguire per il suo accertamento ,a questo si aggiunge in questa sede che non è nemmeno individuato l’organo costituzionale predisposto a tale esame e/o verifica della suddetta condizione ostativa ( che , è bene specificarlo, non ha origine legale quindi può essere causata da avvenimenti che colpiscono la persona del Presidente anche al di fuori dei suoi impegni presidenziali) .Sul punto , in mancanza di dati normativi specifici e di casistica specifica dai quali estrapolare una norma consuetudinaria , si può affermare che per “impedimento permanente” deve intendersi che tale condizione debba  realmente impedire ( fisicamente o psichicamente) al Presidente di svolgere le funzioni correlate al suo ruolo per un periodo indeterminato o indeterminabile o particolarmente lungo. Come si è detto  in precedenza , non è stato previsto dalle norme costituzionali quale organo debba occuparsi di tali verifiche, né può rendersi utile a tal fine  il precedente storico accorso al Presidente Segni nel 1964 ove detta verifica fu eseguita congiuntamente( dopo la ratifica del presidente del consiglio dei Ministri)  dal presidente della camera dei deputati e dal  presidente del Senato della Repubblica, i quali decisero in senso positivo alla formulazione dell’art.86 Cost e disposero la “ supplenza”. Oltre all’impedimento permanente, si richiamano in questa sede altre cause ostative all’ufficio di Presidente della Repubblica[5]:la morte , le dimissioni, la decadenza dalla carica ( anche a seguito di perdita di cittadinanza e/o di diritti politici) .Nel caso in cui, come abbiamo visto nei capi precedenti, il presidente sia temporaneamente o permanentemente impossibilitato a svolgere le funzioni inerenti il suo mandato, può essere temporaneamente sostituito ( data la non prevista carica di vice presidente della Repubblica) dal presidente del Senato della Repubblica , il quale gli subentra ( in gergo costituzionale tale fase viene chiamata supplenza ) senza alcuna formalità o nomina specifica, esercitando i medesimi poteri .Sul punto la dottrina maggioritaria ritiene che , data la temporaneità della fase di supplenza, sia preferibile per il presidente supplente, astenersi dal compiere atti ( che seppur legittimi data l’attualità dell’incarico ricoperto ) che possano incidere sull’equilibrio dei rapporti fra le camere del parlamento ( tra questi atti si richiamano in questa sede lo scioglimento delle Camere e le consultazioni per formare il nuovo governo).

4. Esenzione di responsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nella vigenza del suo ufficio: confini normativi costituzionali e anomalie intrinseche alle formule normative  di riferimento

E’ opportuno in questa sede chiarire che l’ufficio presidenziale in narrativa non espone il presidente a responsabilità politiche  connaturate all’esplicazione del suo mandato ( se non altro perché il mandato presidenziale non ha una genesi politica, bensì esclusivamente giuridica) , in altri termini , ( in base alla formula dell’art. 89 Cost.) egli non è responsabile degli atti da lui emessi e sottoscritti, bensì tali eventuali responsabilità saranno da attribuire esclusivamente ai ministri proponenti ( o nel caso non vi fosse stata una proposta ministeriale, dal ministro competente) i quali per rendere l’atto efficace hanno l’obbligo di controfirmarlo ( questa prescrizione non riguarda gli atti presidenziali personali quale è  l’atto di dimissioni dall’ufficio ).Sul punto si specifica che, qualora l’atto sottoposto a firma  presidenziale abbia valore normativo ( e ad anche quelli specificatamente previsti dalla legge ),  debbano essere anche controfirmanti dal presidente del consiglio dei ministri. Sin qui si è detto dell’esenzione di responsabilità politica[6] del Presidente della Repubblica ( salvo per alto tradimento o per attentato alla Costituzione); per quanto attiene invece alla responsabilità giuridica ( che riguarda anche  la natura privata della persona del Presidente ) possiamo affermare che egli  è responsabile degli atti contrari alle norme ( civilistiche e penalistiche) vigenti ,soltanto che, per la materia penale , tale responsabilità può essergli contestata soltanto alla conclusione del suo mandato , fatti salvi i termini di prescrizione. Fatta questa analisi dei confini costituzionali delle responsabilità presidenziali ,si rende necessario in questa sede appurare , seppur in linea ipotetica, come sia possibile contestare le fattispecie di altro tradimento o di attentato alla Costituzione, dato che quest’ultime non sono disciplinate da norme penalistiche, il che esclude in radice la possibilità di sottoporre, per tali fattispecie , la persona del presidente al principio costituzionale della riserva di legge ex. art 25 Cost.al comma II. Pertanto , non ci resta che esplicare ( seppur a beneficio di un mero esercizio di stile ) nel miglior modo possibile la portata delle fattispecie sopra menzionate, inquadrando la prima nell’orbita dei comportamenti dolosi determinatesi in una violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica ( quale può essere un attentato all’integrità dello Stato) , mentre per quanto riguarda la fattispecie di attentato alla Costituzione, possiamo paragonarlo ad ogni comportamento di origine dolosa , diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali ( ad es. un colpo di Stato ) o mirato a violare la Costituzione. Fatte queste necessarie considerazioni, è opportuno specificare che , a norma dell’art.15 L. Cost. 1/1953 la Corte Costituzionale , nel pronunciare una sentenza di condanna determina le sanzioni penali nei limiti del massimo della pena determinato dalle leggi vigenti in aggiunta alle sanzioni costituzionali, amministrative e civili ritenute adeguati alla natura del fatto commesso. In ogni caso spetta al parlamento in seduta comune , a maggioranza assoluta di tutti i suoi componenti , mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica ex. art. 134 Cost.[7],in mancanza di tale circostanza ogni ulteriore ragionamento sull’ an e sul quantum della sanzione è del tutto irrilevante oltre al fine di questa trattazione , del tutto improduttivo.

5. Le funzioni del Presidente della Repubblica: atti presidenziali, attribuzioni e poteri di matrice costituzionale

Il Presidente della Repubblica, secondo i dettami della nostra Costituzione, è totalmente estraneo all’indirizzo politico della Repubblica , quindi appare come soggetto terzo , che pone in esercizio il suo mandato estraniandosi dai tre poteri regolatori dello stato ( potere legislativo, esecutivo, giudiziario), rappresentando quindi egli stesso un potere a se stante , il potere presidenziale. Le funzioni presidenziali ( quali possono intendersi genericamente quelli che in realtà sono gli atti dell’ufficio del presidente suddivisi in: atti presidenziali , attribuzioni e poteri   previste dalle norme della Costituzione  i quali quindi afferiscono ai settori specifici nei quali si sostanzia l’opera presidenziale ;a tal fine è opportuno richiamare in questa sede la “tripartizione degli atti presidenziali” che si dividono in :1) atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi[8]( il cui contenuto è predisposto e accordato sia dal Presidente della Repubblica sia dal Governo);atti formalmente e sostanzialmente presidenziali);atti sostanzialmente complessi ( il cui contenuto anche in questo caso è voluto e predisposto dal Presidente e dal governo).Fanno parte della prima categoria   i decreti presidenziali che contengono norme giuridiche sia aventi efficacia di legge formale ( decreti legge e decreti legislativi ), sia aventi efficacia subordinata a quella delle legge formale ( regolamenti ) e gli atti che sono tipica espressione della funzione amministrativa ( quale la nomina degli alti funzionari); da ultimo si segnalano  all’interno della suddetta categoria l’attività residuale di indirizzo politico , ovvero la nomina dei ministri su proposta del presidente del consiglio, l’autorizzazione alla presentazione alle camere dei disegni di legge di matrice tipicamente governativa. Sul punto come si vedrà anche in seguito della presente trattazione , il Presidente della Repubblica , può esercitare il suo potere di verifica di legittimità ( e in certi casi di merito ) e richiederne il riesame, senza però poter assumere decisioni imperative in tal senso, garantendo quindi la libera volontà del governo e ,a seconda dei casi del ministro proponente, di potersi determinare nel confermare il contenuto dell’atto senza apportare alcuna modifica. Appartengono alla seconda categoria: la nomina dei cinque senatori a vita , la nomina di cinque giudici della Corte Costituzionale, il rinvio al Parlamento di una legge, la promulgazione delle leggi, i messaggi alle Camere. Rispetto a questa tipologia di atti, il Presidente gode , sempre nei limiti dei principi costituzionali , di una cospicua sfera di discrezionalità e questo potrebbe attribuirsi al fatto che il contenuto degli atti sopra richiamati viene determinato dalla volontà del presidente oppure perché in relazione ad essi la volontà del presidente si determina autonomamente, senza alcun preventivo assenso governativo o ministeriale. In tal senso, la controfirma ministeriale assume soltanto valore di sigillo legittimante di costituzionalità dell’atto. Da ultimo appartengono alla terza categoria: la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, lo scioglimento delle camere, la concessione della grazia ( che deve essere subordinata all’accordo tra il Presidente della Repubblica e il ministro di grazia e giustizia).

5.1. Attribuzioni attinenti  alla  funzione di rappresentanza generale dello Stato

E’ compito del  Presidente della Repubblica accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici tramite i quali lo Stato italiano intrattiene  rapporti con gli altri Stati; è compito del Presidente della Repubblica  ratificare i trattati, ovvero gli accordi per mezzo dei quali lo stato italiano si vincola con altri soggetti della comunità internazionale (ex. art. 87 Cost.). La ratifica di alcuni tipi di  trattati deve essere invece autorizzata dalle Camere (ex. art 80 Cost .questi sono compresi i trattati di natura politica, quelli che prevedono processi arbitrali o regolamenti giudiziari, o importano variazioni ai confini del territorio, oppure oneri alla finanza, o modificazioni di leggi. Si richiama in questa sede , inoltre, un’ulteriore  attribuzione di fondamentale importanza  attinente al ruolo del Presidente della Repubblica, ovvero attinente alla dichiarazione dello stato di guerra che, in sensi dell’art. 87 Cost.[9], deve seguire la preventiva deliberazione delle Camere con la quale queste ultime conferiscono al Governo i relativi e necessari poteri (ex. art. 78 Cost.).Da ultimo, spetta  al Presidente della Repubblica il comando delle forze armate. La direzione delle operazioni militari  appartiene al Governo, con l’intermediazione tecnica degli stati maggiori delle singole forze armate. E’ compito invece del  Presidente, (e in questo senso deve intendersi il suo potere di comando), decidere quando e in che limiti sia legittimo l’impiego delle forze armate sopra richiamate  e, contestualmente,  impegnarsi al fine  che sia osservato il principio costituzionale, secondo cui l’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. In questo contesto  va collocata anche l’attribuzione al Capo dello Stato della presidenza del Consiglio supremo di difesa (l. 624/1950 e l. 25/1997). A tale organo  di cui fanno parte, oltre al Capo dello Stato, alcuni dei principali ministri e il Capo di Stato maggiore della difesa  compete  l’esame, con funzione consultiva, delle deliberazioni adottate dal Governo in carica in materia di difesa e sicurezza dello stato.

5.2. Attribuzioni riguardanti la materia elettorale e referendaria

Il Presidente della Repubblica provvede, nei termini stabiliti dalla  Carta Costituzionale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, alla indizione delle elezioni delle Camere e del referendum, fissandone la data (cfr. art. 87, commi 3 e 6 e art. 61 Cost. e, per quanto riguarda il referendum, la legge 352/1970, artt. 15 e 44).In ordine  al referendum, la legge attribuisce al Capo dello Stato il potere di ritardarne, negli specifici casi da questa previsti, la celebrazione ed anche l’effetto abrogativo ex artt. 16, comma 3; 37, comma 3 e 44, comma 2 della legge 352/1970.

5.3 Attribuzioni attinenti il potere legislativo

Il Presidente della Repubblica ha facoltà di nominare durante il corso del suo mandato dei senatori a vita (art. 59, comma 2 Cost.), il cui numero non può mai essere superiore a cinque. Per quanto attiene  il funzionamento delle Camere, spetta al Presidente della Repubblica fissare, non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni, il primo giorno della riunione delle Assemblee neoelette (ex. artt. 61 e 87, comma 3Cost.), sempre al Presidente della Repubblica spetta il compito  di convocarle in via straordinaria (ex. art. 62, comma 2 Cost.) e quello di scioglierle al termine legale della legislatura, o anticipatamente[10] alla sua naturale conclusione (ex. art. 88 Cost.).Sul punto per chi scrive , è lampante  la dicotomia del “semestre bianco” che impedisce al Presidente di poter sciogliere le camere anticipatamente nell’ultimo semestre del suo mandato a meno che questi coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi sei mesi della legislatura, né senza aver consultato il Presidente dell’Assemblea (ex art. 88 Cost).Questa prescrizione normativa non sembra trovare una connotazione logica o un valido fondamento giuridico al fine della sua sussistenza pertanto dovrebbe essere oggetto di specifica revisione costituzionale dato che i poteri del presidente sono pieni e validi sino all’ultimo secondo del settennio di mandato! In merito alle superiori considerazioni ,  rispetto all’effettivo potere del Capo dello Stato di prendere la relativa decisione di scioglimento delle Camere, esso varia con le cause che l’hanno determinata: esso infatti può essere ridotto quando lo scioglimento è motivato dall’incapacità  delle Camere di esprimere una maggioranza atta a sostenere il Governo, oppure , il ruolo del Presidente ,può diventare decisivo, quando la rappresentatività del Parlamento e quindi l’autorità del Governo che esso sostiene, entrano in crisi, perché non sembrano più corrispondere alla volontà politica della maggioranza degli elettori. Da ultimo si segnala che ,in merito ai  rapporti istituzionali col Parlamento ,  dal Presidente della Repubblica dipende l’autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge governativi alle Camere (ex. art. 87, comma 4 Cost.), la promulgazione (ex. art. 73 Cost.) e il rinvio presidenziale delle leggi (ex. art. 74 Cost.).I principi generali in tema di controfirma( già richiamati nella presente esposizione)  valgono nei casi attinenti  l’autorizzazione proveniente dal  Presidente della Repubblica (ex. art. 87, comma 4 Cost.)a presentare i disegni di legge di iniziativa governativa alle Camere. Il Capo dello Stato interviene nuovamente  nel procedimento legislativo, in specie al completamento  di questo , tramite la promulgazione ed eventualmente prima, con il rinvio della legge alle Camere per la revisione del testo normativo sottoposto alla sua attenzione ed esame. La promulgazione è l’atto  con cui il Capo dello Stato attesta l’esistenza della legge, e deve avvenire entro un mese dall’approvazione di essa (ex. art. 73 Cost.), salvo che le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta, dichiarino l’urgenza (ex. art. 73, comma 2 Cost.). Non oltre trenta giorni dalla promulgazione, la legge de qua deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, a meno che la legge stessa indichi un termine differente. Prima della promulgazione, il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, rinviare una legge alle Camere al fine di  chiedere una nuova deliberazione su quest’ultima. Si tratta di un controllo subordinato ad una  richiesta di riesame, pertanto, se le Camere approvano la legge una seconda volta senza cambiarne ( anche in minima parte) il contenuto, il Presidente deve promulgarla.

5.4. Attribuzioni in materia di svolgimento del potere esecutivo da parte del Presidente del consiglio dei ministri

Il presidente della Repubblica svolge anche  una funzione essenziale nella formazione e nell’attività del Governo infatti  nomina il Presidente del Consiglio dei ministri  ( e su proposta di quest’ultimo)  i ministri  ed a lui sono imputati, quali decreti presidenziali, i principali atti governativi. La nomina del Presidente del Consiglio suole essere preceduta dalle consultazioni del Capo dello Stato con personaggi politicamente influenti e/o principalmente con esponenti dei partiti, per individuare la persona cui conferire l’incarico – che è un atto orale, quindi esente da controfirma – di formare il Governo. Nel caso in cui il presidente incaricato sciolga la riserva accettando quindi l’incarico di formare il governo, avverrà la sua nomina a Presidente del Consiglio e, su sua proposta, quella dei ministri, tutte con decreti presidenziali da lui controfirmati. E’  di competenza del Presidente della Repubblica l’accettazione delle dimissioni del Governo, che in ogni caso può sempre respingere, chiedendo eventualmente che esso si presenti alle Camere, al fine di valutare  se goda ancora della fiducia e quindi della maggioranza del parlamento. Se però il Presidente del Consiglio dimissionario ritiene inutile tale tentativo, rifiutandosi quindi di porre in essere la suddetta richiesta  di verifica parlamentare, il Capo dello stato deve accettare le dimissioni  con decreto presidenziale. Giova in questa sede ricordare alcuni degli atti del Presidente della Repubblica che vengono emanati su proposta dei ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che  sono indicati dalla stessa Carta Costituzionale: gli atti con forza di legge e i regolamenti (ex. art. 87, comma 5 Cost.), la nomina dei funzionari, nei casi previsti dalla legge (ex. art. 87, comma 7 Cost.), la concessione della grazia e la commutazione delle pene (ex art. 87, comma 11 Cost.), il conferimento di onorificenze della Repubblica (ex. art. 87, comma 8Cost).  

5.5. Attribuzioni attinenti il potere giurisdizionale

Il Presidente della Repubblica interviene nella formazione degli organi giurisdizionali, con poteri attinenti la nomina dei loro componenti, e si adopera pure  sul funzionamento di questi, con i poteri che esercita quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura, cioè dell’organo di autogoverno della magistratura ordinaria. E’ competenza del Presidente della Repubblica la nomina, che avviene con suo decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio, di cinque dei quindici giudici della Corte costituzionale (ex. legge 87/53, art. 4) e, nel caso in cui si  tratti dei magistrati ordinari, l’adozione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura riguardanti il conferimento di incarichi direttivi (ex. legge 13/1991, art. 1, lett. f).In merito  agli atti presidenziali che il Capo dello Stato compie quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura, cioè come entità facente parte  di quest’ultimo, essi sono esenti da controfirma, salvo, si ritiene da alcuni, quelli esterni al collegio, come la convocazione di esso. Da ultimo, ma non meno importante, si richiama in questa sede la facoltà del Presidente della Repubblica di comunicare ufficialmente alle Camere ex. art 87 comma I Cost. il quale ci dice che Il presidente della Repubblica può inviare messaggi alle camere .Questo potere di messaggio verso le camere fa parte del più generale potere di esternazione del Presidente della Repubblica il quale lo può esercitare al fine di segnalare gravi necessità della comunità o l’esigenza di provvedere a determinate situazioni emergenziali che affliggono il nostro paese; non gli è consentito però, attraverso l’uso di tali messaggi istituzionali, prendere posizioni a favore di una o più correnti politiche. Si richiama in questa sede , a titolo esemplificativo data la portata degli interventi , i messaggi istituzionali alle camere inviati dal Presidente Ciampi del 23 luglio 2002 in tema di pluralismo ed imparzialità dell’informazione e dal Presidente Napolitano dell’ 8 ottobre 2013 in merito alla questione del sovraffollamento carcerario. A conclusione del tema in commento, si richiama , l’art.74 Cost. il quale prevede al comma I che il presidente possa, prima di promulgare una legge, inviare un messaggio alle camere chiedono una nuova deliberazione ( come abbiamo modo di appurare nei capi precedenti di questa trattazione).

6. Conclusioni

La figura del Presidente della Repubblica , nello scenario politico-istituzionale italiano ha da sempre rappresentato “idealmente” l’elemento di terzietà necessario al bilanciamento delle correnti politico-governative che alternandosi si contendono lo scettro del comando sulla direzione politica del paese. Sin dai primi accenni nozionistici  universitari di Diritto Costituzionale , alle matricole  di Giurisprudenza  viene quasi inculcato ( da irreprensibili docenti pervasi da scontato spirito statista)  il solenne inciso dell’art.87 che al comma I recita: “Il presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. Tale assunto della norma costituzionale è senza dubbio la miglior propaganda della funzione primaria dell’organo di cui si narra, infatti nessun consociato può contestarne la funzione primaria , che gli è data dalla legge, ma oltre a questa desueta, inattuale ed inverosimile rappresentazione di una figura istituzionale che da sempre si è rivelata l’opposto di quanto declamato dai padri costituzionalisti, determinando in specie, con merito o disonore le sorti della vita repubblicana del nostro caro paese ( perché occorre affermarlo con forza, che in termini di esperienza scientifica del diritto vivente, tutti i  Presidenti  della Repubblica sin qui succedutesi hanno  da sempre esercitato pressioni di ogni tipo sulla classe governante di turno facendo pesare il peso istituzionale della carica ricoperta al fine di indirizzare le scelte politiche e/o legislative dei governanti e/o delle camere elette) è giunto il momento di guardare oltre, è giunto il momento di effettuare una definitiva riforma costituzionale che restituisca al paese quella governabilità che sembra ormai irrimediabilmente perduta. Delle “intrusioni presidenziali” nella vita politico-governativa del paese , ne sono piene le cronache politiche dei giornali che ai giorni nostri tuttora ci testimoniano l’influenza che il Capo dello Stato esercita sulle dinamiche governative italiane. In questa trattazione si è dato conto degli istituti di Diritto costituzionale che disciplinano l’elezione, le funzioni, le esenzioni di responsabilità, le attribuzioni del Presidente della Repubblica al fine di definire scientificamente la sua figura istituzionale. Il punto di riflessione però è un altro:  la figura del Capo dello Stato così com’è congeniata in Costituzione è coerente con le dinamiche dell’amministrazione della cosa pubblica dello stato? Quanto è attuale questa visione istituzionale di un capo di stato dichiarato “ spettatore imparziale” della vita politica del paese? Non prendiamoci in giro, la storiella che il Presidente della Repubblica è un arbitro  del meccanismo costituzionale ha fatto il suo tempo , la storia politica del nostro paese è intrisa di aneddoti che svelano gli interventi “presidenziali” sui governi eletti, è sempre stato così, anche a causa degli stessi governanti che nel tentativo di compensare la loro congenita mancanza di senno , preparazione e responsabilità chiedono consiglio al sommo decano dell’istituzione repubblicana nella speranza di poter far fronte alle inevitabili difficoltà di gestione del sistema paese trasformando in tal modo la figura del capo dello stato in un consulente politico a tempo pieno. Per chi scrive ,questo sistema governativo statale necessita di profonde modifiche al fine di renderlo attuale e coerente verso le istanze che provengono dai consociati . Sul punto , ritengo che si debba riproporre ( con opportune modifiche alla nostra Costituzione)il sistema federale statunitense ,che ha da sempre rappresentato la migliore democrazia al mondo , affidando quindi  realmente, formalmente al presidente “ eletto dal popolo” pieni poteri di indirizzo politico e di governo con le sue  conseguenti articolazioni governative .Tutte le rivoluzioni nascono dalle idee e se questa idea di stato potesse trovare un giorno una sua attuazione nel nostro paese ,allora forse avremmo messo le basi per l’esercizio del potere della democrazia , l’unico potere che può e deve pervadere uno stato di diritto .

 


[1] Il quale trenta giorni prima lo scadere del termine dei sette anni , convoca il parlamento in seduta comune .Se le camere sono sciolte o alla loro cessazione mancano meno di tre mesi l’elezione in parola avrà luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove camere elette, fino a tale termine rimarrà in carica il Presidente della Repubblica uscente ex. art 85 Costituzione.
[2] Art. 91 Cost.<< Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.>>estratto da https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/articoli_costituzione_sul_PdR.pdf
[3]Art.84 comma II Cost.<< L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.>> estratto da https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/articoli_costituzione_sul_PdR.pdf
[4] Art. 86 Cost.<< Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.>> estratto da https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/articoli_costituzione_sul_PdR.pdf
[5] Sul puntosi rinvia l’interprete allo studio del manuale di “Diritto Costituzionale” di T. Martines,  Giuffrè editore, pp.458 e ss.
[6] In argomento si legga l’art.279 c.p. come modificato dalla L.11 novembre 1947 n.1317
[7] Art. 134 Cost.<< La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.>> estratto da https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/articoli_costituzione_sul_PdR.pdf
[8] Sul punto si legga T. Martines, “ Diritto Pubblico” , Giuffrè editore pag.130 .
[9] Art. 87 Cost.<< Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.>> estratto da https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/articoli_costituzione_sul_PdR.pdf
[10] Sul punto si specifica che lo scioglimento delle Camere può avvenire a causa di una situazione conflittuale tra il Parlamento e il Governo a seguito di un’approvazione di mozione di sfiducia da parte delle Camere ( in tal caso lo scioglimento si definisce “ successivo”) oppure tale scioglimento può essere determinato dalla constatazione che le Camere per inequivocabili segnali ( quali possano essere i risultati delle elezioni amministrative che si sono tenute in gran parte del territorio nazionale) non siano più aderenti alla volontà del corpo elettorale. Altra circostanza in base al quale il Presidente può decidere di sciogliere le camere è rappresentata dall’incapacità delle Camere di esprimere una maggioranza stabile in aula  ( determinando una crisi di governo determinata dalla mancata fiducia delle camere ) da parte dei  di governi “istituzionali” ;come anche è da richiamare in all’attenzione dell’interprete lo scioglimento delle camere determinato dalla manifestata impossibilità di comporre la crisi di governo  senza ricorrere alla consultazione elettorale( in tal caso lo scioglimento si definisce “anticipato o preventivo”) .Sulla base di tali indicazioni , appare lampante l’importanza della decisione del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere composte per la loro totalità da parlamentari eletti direttamente dal popolo nell’esercizio dell’inviolabile diritto di sovranità. Prima di procedere allo scioglimento delle Camere, il Presidente deve sentire il parare dei rispettivi presidenti obbligatoriamente ex. art 88 Cost.; tale parere non è vincolante ai fini della suddetta decisione ma è finalizzato a far assumere al Presidente della Repubblica le opportune conoscenze sulle tendenze che si sono manifestate all’interno delle due Camere .

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