Il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio

Il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio

L’intento di questo contributo è quello di indicare in modo generale le varie fasi del processo diretto alla dichiarazione di nullità del matrimonio canonico che ad oggi prevede due percorsi alternativi (cann. 1671 – 1687 del Codice di diritto canonico).

Il primo è quello ordinario, che può definirsi contenzioso, azionato da una parte e diretto all’accertamento giudiziale di possibili cause di nullità.

In questo caso, in via preliminare, si rende necessaria la valutazione di tutta la storia matrimoniale, compresa quella del fidanzamento ed ogni aspetto che possa aver influito sulla scelta del matrimonio così da individuare uno o più capi di nullità che si indicano nell’ incapacità al matrimonio per carenza di sufficiente uso della ragione (can. 1095, n. 1), incapacità al matrimonio per difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2), incapacità al matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3) ignoranza circa l’essenza del matrimonio (can. 1096), errore circa l’identità fisica del coniuge o circa sue specifiche qualità (can. 1097), dolo (can. 1098), simulazione del consenso matrimoniale (can. 1101), condizione (can. 1102), timore e violenza (can. 1103).

La ricerca di tutti i fatti necessari per l’introduzione della causa deve aver cura della delicatezza della vicenda che si intende approfondire al fine di fornire al competente Tribunale Ecclesiastico gli elementi necessari ad una valutazione.

I requisiti preliminari devono essere valutati non solo dal punto di vista documentale ma anche attraverso la prova testimoniale che andrà ad interessare la fase istruttoria.

La causa viene introdotta con il deposito del libello presentato dal coniuge che richiede la nullità del matrimonio e consiste nel racconto di fatti a sostegno della domanda, unitamente ai documenti richiesti dal Tribunale.

Per ciò che riguarda la competenza di norma è quella del Tribunale dove è stato celebrato il matrimonio o del luogo di residenza dell’attore o del convenuto, a seconda della presenza di particolari eccezioni previste dal Codice.

Una volta depositato il libello, il Tribunale procederà con l’esame di quanto richiesto e la plausibile corrispondenza dei fatti con quanto previsto dal Codice di diritto canonico per la dichiarazione di nullità.

Il libello ammesso viene poi notificato all’altro coniuge al fine di permettere la sua partecipazione al processo ed esercitare il diritto di difesa; può accadere che la parte convenuta decida di non intervenire, in questo caso viene dichiarata l’assenza ed il processo prosegue.

La fase successiva è rappresentata dalla fase istruttoria durante la quale vengono ascoltate le parti separatamente, i testimoni e vengono depositati eventuali documenti come le perizie.

Raccolte le prove viene chiusa la fase istruttoria alla quale segue quella dibattimentale che prevede il deposito di memorie difensive da eseguire su tutti i documenti processuali raccolti a seguito della pubblicazione.

A questa fase segue quella della decisione del Collegio giudicante che può decidere con sentenza affermativa, dichiarando la nullità del matrimonio o negativa in caso contrario.

Attraverso la riforma apportata da Papa Francesco nel 2015, ai fini dell’esecutività che permette di contrarre un nuovo matrimonio, è necessaria una sola sentenza dichiarativa purché non venga proposto appello da parte dell’altro coniuge o dal Difensore del Vincolo (parte del processo a difesa del vincolo matrimoniale).

A seguito della citata riforma è possibile esperire il processo breve che prevede la compresenza di determinati criteri a partire dagli argomenti posti a fondamento del libello particolarmente evidenti, dal libello proposto congiuntamente da entrambi i coniugi e dalla necessità di una istruttoria non troppo articolata dalla quale emerga la prova della nullità del matrimonio.

Il Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”, contenente la riforma del Codice di diritto canonico, prevede espressamente le circostanze che possono determinare la trattazione della causa con il processo breve e a tal riguardo vengono citate “Quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo […]”.

Il processo breve si svolge davanti al Vescovo diocesano ed è attribuito al Vicario giudiziale il potere di ammettere il libello per il procedimento ordinario o quello stabilito dalla riforma.

Una volta ammesso il libello per lo svolgimento del processo breve, inizia la fase istruttoria che, senza snaturare l’essenza del processo, prevede lo svolgimento delle deposizioni in un’unica sessione e la successiva concessione di 15 giorni per il deposito delle difese conclusive e delle osservazioni (cd. animadversiones) del Difensore del vincolo.

La fase decisionale spetta al Vescovo diocesano che potrà decidere con sentenza pro nullitate; in caso contrario il Vescovo diocesano rimette la causa per la trattazione del processo ordinario attraverso il quale sarà possibile acquisire ulteriori prove al fine di raggiungere la certezza morale necessaria, nozione introdotta nel 1942 da Pio XII.

Infine, si deve segnalare la possibilità di ottenere la dispensa totale o parziale delle spese processuali a seguito della dimostrazione di una oggettiva difficoltà economica e la conseguente ammissione al gratuito patrocinio.


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