Il provvedimento di mediazione demandata è preferibile alla proposta del giudice

Il provvedimento di mediazione demandata è preferibile alla proposta del giudice

Il provvedimento di mediazione demandata è preferibile alla proposta del giudice ex art. 185 bis nell’attuale contesto di non valorizzazione del lavoro del giudice diretto alla mediazione della causa.

Indicazioni motivazionali sui punti di forza e di debolezza delle posizioni delle parti nell’ordinanza di invio in mediazione sono possibili ed utili al fine di incrementare le probabilità di un accordo.

L’ordinanza di invio in mediazione demandata ove utile per l’indispensabile accordo globale, può essere diretta anche a soggetti che non sono parte della causa, esclusa ogni conseguenza negativa per la mancata partecipazione degli stessi al procedimento di mediazione.

La Pubblica Amministrazione non è esonerata dalla mediazione. Sia dal punto di vista attivo che passivo il pregiudiziale rifiuto di partecipazione al procedimento di mediazione è ingiustificato e può comportare oltre all’applicazione delle sanzioni previste espressamente dal d.l.28/2010 anche dell’art. 96 III° con conseguente danno erariale.

Il procedimento di mediazione, al quale le parti devono presenziare e partecipare personalmente assistite dai rispettivi avvocati, deve essere, tanto più nella mediazione demandata, effettivamente svolto con l’attività e l’ausilio del mediatore non potendosi le parti fermare all’incontro informativo.

Nonostante l’introduzione, sempre con il “Decreto del fare”, della facoltà per il giudice di disporre l’esperimento di un tentativo di mediazione nelle cause pendenti, nel 2014 le mediazioni così avviate sono state solo poche migliaia, rispetto agli oltre 5 milioni di cause pendenti.

Quando applicata correttamente, la mediazione ordinata dal giudice può contribuire a smaltire in maniera considerevole il numero delle cause pendenti. Occorre incentivare e responsabilizzare i giudici a valutare quali, tra i procedimenti iscritti al ruolo, sono quelli verosimilmente più adatti a un tentativo di mediazione professionale. Con la stessa ratio dell’ordine dell’esperimento di una CTU davanti a un tecnico della materia, il giudice deve valutare l’opportunità di ordinare alle parti di rivolgersi a un esperto in tecniche di mediazione. Tali costi rientrano tra le spese di giustizia che, in caso di insuccesso, come per una CTU, la parte soccombente rimborserà a quella vittoriosa.


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