Il reato di maltrattamento in famiglia a confronto tra Inghilterra e Italia

Il reato di maltrattamento in famiglia a confronto tra Inghilterra e Italia

Abstract: Il contributo si propone principalmente di riflettere sui rapporti e sui rapporti, penalmente rilevanti, al fine di configurare questa fattispecie incriminante nel diritto italiano e inglese.

 

Sommario: 1. Il reato di maltrattamento nel diritto penale italiano – 2. Maltrattamenti nel diritto penale inglese – 3. L’attenzione alla vittima come interesse comune del diritto inglese e italiano – 4. Conclusioni

 

1. Il reato di maltrattamento nel diritto penale italiano

Il reato di maltrattamento di familiari e conviventi, nel diritto italiano, assume caratteristiche e connotazioni diverse a seconda del contesto in cui si svolge la condotta del maltrattamento e a seconda di chi siano i soggetti attivi/passivi di tale reato. Il reato di maltrattamento è un reato in continua evoluzione.

Lo studio permette di individuare alcune criticità dei “nuovi” maltrattamenti di familiari e conviventi.

L’intervento del legislatore italiano nel 2012 e poi quelli avvenuti successivamente con il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 (“Norme in materia di maltrattamenti, violenze sessuali e atti persecutori”), convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (cd legge sul femminicidio), la legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha comportato modifiche al codice penale italiano, al codice di procedura penale italiano e ad altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, hanno ulteriormente modificato il testo dell’art. 572 c.p.

È chiaro che l’obiettivo delle citate riforme è quello di reprimere più duramente alcuni aspetti di un reato che desta un allarme sociale alto e condiviso, in considerazione del clima di oppressione in cui si inserisce, e della posizione di debolezza del soggetto passivo, in particolare per quanto riguarda gli abusi perpetrati all’interno della famiglia.

L’obiettivo di una più efficace tutela può dirsi raggiunto rispetto alla possibilità, grazie all’aumento della pena massima, del reato in forma semplice. Allo stesso modo, la recente inclusione dei maltrattamenti commessi nei confronti o in presenza di minori ai sensi dell’art. 572, co. 2, c.p., unitamente agli atti persecutori compiuti nei confronti di minori, donne in gravidanza o portatori di handicap ai sensi dell’art. 3. L. 5 febbraio 1992, n. 104, o commessi con armi o da persona falsa ai sensi dell’art. 612-bis, co. 3, c.p.

I maltrattamenti formali costituiscono tuttora un reato contro la famiglia, in particolare contro l’assistenza familiare.

Volendo “contestualizzare” i recenti interventi legislativi italiani in materia di abusi in famiglia, occorre senz’altro evidenziare la costante tendenza verso un diritto penale orientato non solo e non tanto alla costruzione di “tipi autori”, ma anche e soprattutto alla valorizzazione dei “tipi vittime” nelle relazioni.

Le costruzioni più tradizionali della teoria generale del crimine focalizzano l’attenzione sul soggetto attivo, tendendo a marginalizzare il possibile ruolo della vittima da parte, sia delle istituzioni della parte generale, sia della descrizione dei singoli casi incriminanti.

Gli ordini di protezione sono introdotti dalla l. n. 154/2001, che con gli articoli 342 bis e 342 ter del codice civile (con il relativo art.736 bis cpc) si propone di porre rimedio anche a quelle situazioni di abuso che non comportino separazione giudiziale o divorzio (non essendo applicabile dove, come vedremo meglio in seguito, una procedura del genere), la famiglia non è più una “zona franca” in cui gli interessi dei singoli sono compressi in nome del “migliore interesse” del gruppo, ma luogo in cui ogni membro può “coltivare meglio mantenuti i loro interessi individuali in vista di una più completa realizzazione”. L’istituto dell’ordinanza di tutela contro gli abusi familiari è, quindi, uno strumento flessibile, in grado di adattarsi a situazioni molto diverse, secondo la prudente valutazione del giudice ed è perfettamente coerente con il volto costituzionale della famiglia ispirato ai valori di uguaglianza morale e giuridica nei rapporti tra coniugi e con i figli.

2. Maltrattamenti nel diritto penale inglese

Anche nel Regno Unito ci sono diversi casi di violenza domestica in cui una persona subisce violenza dal proprio partner da parte di un familiare.

La violenza domestica può manifestarsi in diversi modi, tra cui: violenza fisica; abuso sessuale; molestie; minacce; abuso emotivo; comportamento di controllo.

Ai sensi della legge sul diritto di famiglia del 1996, la Corte offre protezione alle vittime di violenza domestica dall’abusante.

Il Family Law Act 1996 (c 27) è un atto del Parlamento del Regno Unito che disciplina il diritto sul divorzio e il matrimonio. La legge intende modernizzare il divorzio e spostarsi leggermente verso il divorzio “senza colpa” dall’approccio basato sulla colpa del Matrimonial Causes Act 1973.

Esistono due tipi di “Ordini”: – ordine di non molestia – per prevenire violenze, minacce di violenza o comportamenti molesti; – ordine di occupazione – per escludere qualcuno dalla casa di famiglia o impedire loro di avvicinarsi a una distanza specifica da essa.

L’Ordine di non molestie: impedisce a qualcuno di usare, minacciare o abusare di una persona o di un bambino o di molestare. Tale ordine può anche impedire a qualcuno di incoraggiare o suggerire a terzi di molestare un altro.

Gli ordini di non molestie sono ordini emessi dai tribunali per vietare le molestie di una persona associata o di un minore rilevante.

Questi ordini possono essere ottenuti per vietare comportamenti tra cui: continue minacce di violenza; molestie; violenza; abuso.

Non esiste una definizione specifica di molestia. Può coprire molte forme di comportamento indesiderato, tra cui molestie e molestie, nonché violenza fisica. Non c’è bisogno di provare la violenza reale. Una domanda per un ordine di non molestie basata su un’associazione per unione civile non può essere presentata oltre tre anni dopo la risoluzione di un accordo di unione civile stipulato ai sensi del Civil Partnership Act 2004.

Il tribunale può attribuire un potere di arresto a una o più disposizioni dell’ordinanza se la violenza è stata usata o minacciata contro il richiedente o il minore e vi è il rischio di un danno significativo da parte dell’autore se il potere di arresto non è immediatamente applicato.

Se è allegato un potere di arresto, un agente di polizia può arrestare l’autore del reato senza mandato se l’ordine è violato. L’autore del reato deve essere portato davanti al tribunale entro 24 ore.

È disponibile una protezione aggiuntiva dalla polizia. Se l’ordine viene violato è reato e la persona può essere arrestata.

L’Ordine di Occupazione: questo Ordine stabilisce chi può abitare nella casa familiare e chi deve andarsene per un determinato periodo di tempo.

I termini effettivi dell’ordine possono essere di vasta portata. Ad esempio, l’ordinanza può impedire completamente a una persona di entrare in casa o impedirgli di entrare in determinate aree della casa. L’ordinanza può anche impedire a chi ha lasciato l’immobile di avvicinarsi all’abitazione.

Se la casa è affittata, il tribunale può trasferire l’affitto in nome di coloro che rimangono, anche se inizialmente non è in loro nome.

Tuttavia, il tribunale può richiedere al partner di effettuare pagamenti specifici per un periodo di tempo, ad esempio per pagare il mutuo o l’affitto.

Per fornire una protezione aggiuntiva, all’ordine può essere aggiunto un potere di arresto, il che significa che, in caso di violazione, la polizia può arrestare senza mandato e arrestare la persona.

Gli ordini durano settimane, mesi o addirittura anni, a seconda della gravità delle molestie.

3. L’attenzione alla vittima come interesse comune del diritto inglese e italiano

L’attenzione alla vittima ha assunto un peso progressivamente crescente, sia come possibile strumento di limitazione della responsabilità penale, sia in funzione di incriminazione o, comunque, di ampliamento della sfera del penalmente rilevante.

Questo aspetto è stato desumibile dall’analisi delle relazioni individuali che coinvolgono i soggetti del reato di maltrattamento, sia private che pubbliche (istruzione, educazione, cura, vigilanza, affidamento). È stato inoltre possibile dedurre dal contesto in cui si manifesta la condotta abusiva, sia in ambito prettamente familiare sia in ambito familiare, analizzando anche l’intensità del rapporto tra le parti coinvolte.

Inoltre, l’emergenza sanitaria in corso ha avuto un forte impatto sulla salute mentale delle famiglie, aumentando i casi di depressione e burnout genitoriale: a discapito di ciò sono bambini e adolescenti, oggi esposti a un maggior rischio di maltrattamento.

Lo stress legato all’emergenza sanitaria, tra la perdita dei contatti sociali, la paura di ammalarsi e le preoccupazioni economiche, ha contribuito ad aumentare quella che viene chiamata pare nttal burnout, una condizione dovuta allo squilibrio tra i numerosi compiti associati all’essere genitore. soprattutto durante la pandemia, e le risorse a disposizione per poter adempiere ai propri obblighi. Come dimostrato, spesso sarebbe il burnout dei genitori alla base dei casi di maltrattamento sui minori.

La legge inglese riconosce l’attenzione alla vittima di violenza domestica, intesa come modello di comportamento di controllo e di aggressività da un adulto, verso l’altro, nel contesto di una relazione intima o familiare. Non esiste un singolo atto che si qualifichi come violenza domestica. Può essere estremo o sottile. La vittima potrebbe aver sopportato questo comportamento per anni, o potrebbe essere stato innescato di recente da qualche evento nella vita della persona violenta. La legge che circonda la violenza domestica è disciplinata dal Family Law Act 1996. La violenza domestica può essere: abuso fisico, sessuale, psicologico o emotivo abuso finanziario e isolamento sociale effettivo o minacciato e può verificarsi una volta ogni tanto o su base regolare.

Può succedere a chiunque e in tutti i tipi di relazioni: eterosessuali, lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Le persone subiscono violenza domestica indipendentemente dal loro gruppo sociale, classe sociale, età, razza, disabilità, sessualità o stile di vita. L’abuso può iniziare in qualsiasi momento – in nuove relazioni o dopo molti anni trascorsi insieme.

La violenza domestica può colpire i bambini, sia a breve che a lungo termine; In alcuni casi i bambini possono essere essi stessi vittime della violenza.

Non è limitato a donne e bambini; anche gli uomini sono maltrattati dai loro partner, maschi e femmine.

Tutte le forme di abuso – psicologiche, economiche, emotive e fisiche sono dolorose e spaventose, ciascuna a modo suo. È una triste realtà che molte persone sopportino la violenza domestica, spesso per anni e anni.

4. Conclusioni

In conclusione, la casa rappresenta il luogo più pericoloso dove i minori “sono spesso “spettatori sistematici obbligati” delle manifestazioni di violenza, anche psicologiche.

È inoltre curioso capire come questo periodo di fase emergenziale che stiamo vivendo possa incidere drasticamente o meno sul verificarsi di comportamenti abusivi all’interno di famiglie italiane e anche straniere o di altri enti di cura o sorveglianza.

 

 

 

 

 

 


Bibliografia:
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CAVALLO A., Sulla distinzione tra abuso di mezzi correttivi e maltrattamenti in famiglia, in Cassazione penale. Rassegna mensile di giurisprudenza, 2005, pp. 11 e ss.
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The Family Law Act 1975 (Australia) (edizione 2018), piattaforma di pubblicazione indipendente CreateSpace (29 maggio 2018).
La pratica del tribunale della famiglia 2020.

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Pietro D'Urso

Giurista, Mediatore civile e commerciale iscritto al ministero della Giustizia, praticante presso ordine avvocati di Firenze

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