Ingiusta detenzione: sì alla riparazione anche se il reato è prescritto

Ingiusta detenzione: sì alla riparazione anche se il reato è prescritto

Cass. Pen., sez. IV,  Sent.  24 maggio 2023, n. 24012 

“Il giudice della riparazione è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura cautelare – e tra queste anche l’assenza di una causa estintiva del reato – sia al momento dell’adozione del provvedimento restrittivo che in ogni fase della sua esecuzione”

La vicenda. La Corte d’appello di Reggio Calabria respingeva l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione del ricorrente limitandosi a constatare che la misura cautelare fosse stata applicata per violazione degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. e dell’art. 7 legge n. 203/1991 (oggi art. 416- bis.1 cod. pen.) uno dei quali (furto monoaggravato) è stato dichiarato estinto per prescrizione, ponendo alla base della sua decisione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste – purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà – impedisce il sorgere del diritto, risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni” [1]. Tuttavia, il ricorrente, assolto da tutti i reati gravi originativi della misura, ha lamentato l’omessa considerazione, da parte della Corte, della circostanza che nel momento in cui il provvedimento privativo della libertà personale fu adottato, il reato de quo era già estinto per intervenuta prescrizione.

Avverso l’ordinanza di rigetto della riparazione, il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi denunciando l’erronea applicazione dell’art. 314, comma II,  e 273, ultimo comma, c.p.p. ovvero col secondo e col terzo motivo, la violazione dell’art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen. nella misura in cui l’ordinanza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sulla sussistenza o meno delle condizioni che fanno sorgere il diritto all’equa riparazione con riferimento alle altre imputazioni per le quali l’istante fu privato della libertà personale. In breve, limitando la disamina al primo motivo dell’impugnazione ritenuto fondato e assorbente, la difesa ha sostenuto che sia pure, in astratto, il configurarsi del reato estinto per il decorso del tempo, ammetta sotto il profilo della idoneità la compressione della libertà personale, tale idoneità è esclusa allorquando, come nel caso di specie, la causa di estinzione del reato non avrebbe, in ogni caso, comportato la custodia cautelare in carcere per il ricorrente. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di secondo grado se le esigenze cautelari fossero state ancorate al capo de quo, il Gip, in primis, il Tribunale di Locri, in secundis, e la Corte d’Appello di Reggio Calabria a seguire avrebbero dovuto rilevare illo tempore e durante lo svolgimento della misura la causa di estinzione del reato e, dunque, nel rispetto della previsione di cui all’articolo 273 c.p.p. revocare immediatamente la misura. In sostanza è stato sostenuto che ai sensi dell’art. 314, secondo comma, cod. proc. pen., compito specifico del giudice della riparazione è quello di accertare, con una motivazione completa in relazione a tutti gli elementi fattuali significativi, se risulta accertato, con decisione irrevocabile, che il provvedimento cautelare sia stato illegittimamente adottato o illegittimamente mantenuto, nonostante le fasi procedimentali deputate al suo controllo [2]. Stando all’orientamento della Suprema Corte di Legittimità, quindi, il giudice della riparazione è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura cautelare, fra le quali anche l’assenza di una causa estintiva del reato, sia al momento dell’adozione del provvedimento restrittivo che in ogni fase della sua esecuzione. Nel caso di specie, ha esposto il difensore del ricorrente, il giudice non stabilendo la data di prescrizione del reato di cui al capo in discussione (furto monoaggravato) e se il medesimo fosse prescritto prim’ancora della applicazione della misura ovvero da quando la eventuale sopravvenuta prescrizione avrebbe determinato il venir meno delle esigenze cautelari ha omesso di accertare realmente se l’emissione e o il mantenimento della misura sia stato viziato in nuce ovvero erroneamente mantenuto in seguito ovvero legittimo come dalla stessa sostenuta.  Pertanto, ha concluso, il titolo custodiale fu emesso e mantenuto senza che sussistessero le condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Orientamento sul diritto all’equa riparazione legata a proscioglimento di non merito dalla imputazione. Sul punto, occorre osservare che la Corte costituzionale, già nel 2008, con la nota sentenza n. 219 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona, in ogni caso, il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Ciò detto, dalla citata decisione della Consulta la Corte di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo il quale, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è configurabile se la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’ingiustizia formale della privazione della libertà personale [3]. Quindi da tempo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’ingiustizia c.d. “formale” della detenzione sia ravvisabile non solo quando, nel procedimento incidentale di natura cautelare, sia stato riconosciuto che non sussistevano le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma anche quando il riconoscimento della mancanza di questi presupposti sia avvenuto successivamente, ad opera del giudice di merito [4]. Seguendo questa linea interpretativa si è affermato che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sussiste anche nell’ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all’esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare [5]. Per altro verso, non è ostativa alla riparazione “la ridefinizione dell’imputazione in altra per la quale non era consentita, in ragione della pena edittale massima, l’emissione della misura custodiale in carcere, ai sensi dell’art. 280 c.p.p.”, avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare, “per effetto di valutazione di circostanze emerse solo nell’istruzione dibattimentale o rilevate ex officio dal giudice” [6].

La decisione. La Corte coerentemente con i suoi orientamenti giurisprudenziali ha accolto il ricorso aderendo alla recente impostazione la quale ritiene stabilito il principio per cui il giudice della riparazione è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura cautelare – e tra queste anche l’assenza di una causa estintiva del reato – “sia al momento dell’adozione del provvedimento restrittivo che in ogni fase della sua esecuzione” [7] sottolineando che è lo stesso art. 273, ultimo comma, cod. proc. pen., ad esigere che nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata”. Ha annullato l’ordinanza impugnata rilevando che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la concreta applicabilità dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla data di adozione del provvedimento cautelare e alla data in cui sarebbe maturato il termine di prescrizione per il reato non aggravato. All’esito di tale valutazione, avrebbe dovuto chiedersi, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite [8], se l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto fosse avvenuto o meno “sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare e in ragione unicamente di una loro diversa valutazione”.

Ciò a significare, in conclusione, che solo dopo aver escluso l’ingiustizia formale della privazione della libertà personale sofferta per il reato di cui al capo prescritto e dopo aver ulteriormente verificato che i termini massimi di fase previsti dall’art. 303 cod. proc. pen. per questo reato non fossero stati superati, la Corte territoriale avrebbe potuto ritenere assorbente la constatazione che l’imputato non fosse stato assolto con formula di merito. Dunque, alla luce delle considerazioni su esposte, la Corte d’appello di Reggio Calabria è chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di riparazione.

 

 

 

 

 


[1] (Cfr. Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4 n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778);
[2] (Cass. pen. Sez. IV – , Sentenza n. 29849 del 07/10/2020, Rv. 280050 – 01);
[3] (Cass. Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264);
[4] (Cass. Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076, pag. 4 della motivazione);
[5] (Cass. Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089; Cass. Sez. 4 n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408; Cass. Sez. 4, n. 44596 del 16/04/2009, De Cesare, Rv. 245437; Cass. Sez. 4, n. 8869 del 22/01/2007, Frajese, Rv. 240332);
[6] (Cass. Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194., pag. 3 della motivazione);
[7] (Cass. Sez. 4, n. 29849 del 07/10/2020, Herath, Rv. 280050);
[8] Cass, Sez. Unite, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664).
https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230605/snpen@s40@a2023@n24012@tS.clean.pdf

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti