Insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p.: tra diritto penale e diritto civile

Insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p.: tra diritto penale e diritto civile

Dall’analisi del delitto previsto e punito dall’art. 641 del codice penale ossia l’insolvenza fraudolenta  si può arrivare ad analizzare uno dei principi cardini in tema di obbligazioni civili, ossia il principio di buona fede di cui all’ art.1175 del codice civile.

Il delitto di insolvenza fraudolenta si annovera tra i reati contro il patrimonio, più specificamente tra i delitti contro il patrimonio commessi con frode.

Il bene giuridico che si intende tutelare è non solo il patrimonio, ma anche la buona fede contrattuale.

Il delitto viene commesso quando un soggetto si rende inadempiente rispetto ad un’obbligazione contratta con la consapevolezza di non poterla adempiere.

Trattasi di reato comune  che però può essere commesso da un soggetto debitore che abbia contratto un’obbligazione, mentre il soggetto passivo del reato è sicuramente il creditore dell’obbligazione non eseguita.

Il presupposto di tale reato è lo stato di insolvenza consistente nella incapacità del debitore di garantire il soddisfacimento del credito altrui con la precisazione che lo stato di insolvenza può essere assoluto o relativo.

L’elemento oggettivo ossia la condotta punibile consta di tre momenti:

1) la dissimulazione del proprio stato di insolvenza: la dissimulazione (che determina la fraudolenza) consiste in diversi atteggiamenti, positivi o negativi, atti a nascondere alla propria vittima la reale condizione di insolvenza, infatti l’insolvenza stessa è il presupposto del reato in esame;

2) l’assunzione di un’obbligazione attraverso un contratto che abbia come oggetto un dare o un facere e che produca effetti giuridici;

3) l‘inadempimento: la condizione di punibilità del reato di insolvenza fraudolenta si sostanzia nel fatto che l’agente si rende inadempiente rispetto all’obbligazione che ha contratto.

Per quel che concerne la consumazione il delitto si consuma quando si verifica l’inadempimento della obbligazione, non è ammesso il tentativo, non si ritiene configurabile il concorso tra insolvenza fraudolenta e truffa.

L’elemento soggettivo ai fini della punibilità  è il dolo specifico ossia la sussistenza della specifica intenzione di non adempiere in capo  all’agente e non la semplice accettazione del rischio di un mancato adempimento.

Se prima della condanna l’obbligazione viene adempiuta il reato non è punibile.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa e la competenza è del tribunale monocratico.

In merito a tale delitto la giurisprudenza, Tribunale di Treviso con sentenza n.1349/ 2021 ha specificato proprio che <<il reato di insolvenza fraudolenta si configura anche  nel caso della stipulazione di un contratto di albergo ogni qualvolta si dissimula all’altro contraente l’impossibilità di adempiere alla propria obbligazione>>.

Proprio partendo da questa giurisprudenza non si può quindi prescindere dal principio sancito dall’art.1175 c.c. in materia di obbligazioni. Infatti il legislatore ha previsto che il debitore e il creditore per tutta la durata del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo correttezza. La norma in esame enuncia il principio della buona fede la cui definizione è contenuta nella relazione al codice civile la quale stabilisce che buona fede è sinonimo di solidarietà e reciprocità, e ne accoglie una definizione oggettiva intendendo con ciò affermare che si impone alle parti di tenere un comportamento leale, onesto e corretto in modo tale che ciascuna con il minor sacrificio possa consentire all’altra di adempiere la propria obbligazione. Gli effetti prodotti dall’applicazione della regola della buona fede possono essere così sintetizzati:

– la buona fede è valutativa quando viene utilizzata per valutare il comportamento tenuto dalle parti in una fase successiva alla stipula del rapporto obbligatorio;

– la buona fede è limitativa quando serve a limitare l’esercizio di un potere, diritto o facoltà;

– la buona fede è integrativa quando serve ad integrare un rapporto obbligatorio già stipulato tra le parti con l’inserimento in esso di ulteriori obblighi strumentali all’adempimento. Si tratterebbe in tal caso di obblighi autonomi ossia di doveri specifici che le parti devono porre in essere per conservare e proteggere le rispettive sfere giuridiche.

Fatte quindi queste precisazioni non si può non affermare con chiarezza assoluta come vi siano ambiti di due branche del diritto opposte che si intrecciano tra di loro. Infatti è desumibile che il legislatore penale prevedendo la punibilità del delitto di cui l’art. 641 c.p. abbia voluto dare indirettamente applicazione al principio di buona fede sancito in materia civile, proprio per rafforzare la tutela del creditore che agendo in buona fede e quindi non essendo a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore contrae l’obbligazione con la speranza che il debitore adempia poi al suo debito.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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