Interesse diffuso: quale tutela?

Interesse diffuso: quale tutela?

L’interesse diffuso rappresenta una posizione giuridica fortemente discussa tanto in dottrina quanto in giurisprudenza per la mancanza della titolarità della stessa in capo ad un soggetto singolo, nonché per la sua dubbia collocazione tra il diritto soggettivo e l’interesse legittimo. In dottrina, si è più volte ribadita la natura “adespota” dell’interesse diffuso al pari dell’interesse di mero fatto, nonché la sua difficile tutelabilità a livello processuale, attesa la carenza di legittimazione del singolo di farla valere autonomamente in giudizio.

Ciò in quanto l’interesse diffuso pur essendo giuridicamente rilevante, non è personalizzato, ma rispetto ad esso  ciascun individuo si trova nella stessa posizione che fa capo all’intera collettività, da qui l’impossibilità di azionarlo autonomamente in giudizio.

La giurisprudenza amministrativa, al fine di riconoscere la tutela di tali interessi ed ampliarla, ha riconosciuto agli interessi diffusi natura di posizioni giuridiche superindividuali in grado di divenire, per effetto della loro titolarità in capo ad organismi esponenziali, interessi collettivi.

Infatti, proprio quando un bene riconosciuto al singolo in quanto parte della collettività viene ad essere nella titolarità di un organo esponenziale quale un’associazione o un comitato che si faccia portatore della sua tutela per l’intera collettività, l’interesse diffuso diviene “interesse” tutelato non più adespota, ma collettivo e tutelabile dall’organismo qualificato. Proprio la trasformazione dell’interesse diffuso da interesse ancora fluido in capo alla collettività non riconosciuta ad interesse qualificato e riconosciuto nella disponibilità di una collettività qualificata rappresentata dall’ente esponenziale, giustifica la tutela a livello giurisdizionale dell’interesse diffuso, consentendo l’esplicarsi del diritto alla difesa ex articolo 24 della Costituzione che altrimenti resterebbe disatteso.

Tale posizione giurisprudenziale affonda le proprie radici nell’articolo 2 della Costituzione che deve garantire al singolo titolare di una posizione superindividuale la possibilità di tutelare la stessa in qualità di appartenente ad una formazione sociale nella quale si esplica la sua attività e personalità.

In ossequio a tale principio il legislatore ha introdotto l’articolo 9 della legge n. 241 del 1990 che riconosce ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, di intervenire nel procedimento. La norma de qua rappresenta un chiaro completamento dell’articolo 7 della medesima legge poiché consente a taluni soggetti, quali portatori di interessi pubblici o diffusi di intervenire nel procedimento pur in assenza di avvio del procedimento se dal provvedimento finale possa derivare qualsivoglia tipo di nocumento.

La giurisprudenza amministrativa ha poi ravvisato in diverse norme settoriali la possibilità per le associazioni e per gli organi esponenziali di tutelare gli interessi diffusi. In particolare, in ambito di tutela dell’ambiente con l’articolo 13 della legge n. 389/1986 : secondo il Consiglio di Stato la norma de qua andrebbe interpretata in maniera estensiva, sicché essa riconoscerebbe alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ed operanti in almeno 5 Regioni di agire in giudizio ogni qual volta sussista un provvedimento amministrativo lesivo del bene ambiente  inteso in senso più ampio.

Viene così riconosciuta la possibilità agli enti esponenziali di agire in materia ambientale contro i provvedimenti amministrativi illegittimi al fine di ottenere l’annullamento ex art. 29 c,p,a, oltre a poter richiedere il risarcimento del danno ex articolo 18 legge n. 349/1986 nei confronti di chi commetta un fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o provvedimenti atti a compromettere l’ambiente.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti